AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE: ULTIME NOVITÀ
In
questa Circolare
- Novità dei cd. «superammortamenti»
- Rivalutazione dei beni di impresa
- Credito di imposta per il Mezzogiorno
- Bonus agevolazioni alle imprese anche per il 2016
La Legge di
Stabilità 2016, veicolata nella L. 208/2015, prevede importanti
novità per le imprese in termini di agevolazioni fiscali; è
introdotto un incentivo a investire in beni materiali strumentali
nuovi, il cd. superammortamento, che consiste nella
possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione o
la quota capitale del canone di «leasing» del bene in questione, ai
fini della determinazione delle quote d’ammortamento o dei canoni
di locazione finanziaria. È riproposta la disciplina speciale della
rivalutazione dei beni di impresa già prevista dalla Legge di
Stabilità 2014; viene introdotto un nuovo credito d’imposta per
gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive localizzate nelle aree del Mezzogiorno. Sono
riproposti gli sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro
privati, ad esclusione quelli del settore agricolo, nell’ipotesi
in cui effettuino nuove assunzioni con contratto a tempo
indeterminato nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio
2016 e il 31 dicembre 2016.
1.
Novità dei cd. «superammortamenti»
La Legge di
Stabilità 2016, ai co. da 91 a 94 e 97, art.1, ha introdotto un
incentivo a investire in beni materiali strumentali nuovi che
permette la considerazione dell’intero investimento e non
dell’eccedenza rispetto agli anni precedenti.
I soggetti che
possono fruire di tale agevolazione sono i
professionisti, gli imprenditori, le società di capitali e di
persone e l’arco temporale che copre, ossia il periodo entro cui si
devono acquistare o prendere in leasing i beni, va dal 15
ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Tali soggetti non
devono esistere ad una data specifica potendo aver acquisito
partita Iva anche nel 2015 o nel 2016.
Si considerano
sostenute le spese, nel caso di acquisto di beni, alla data di
consegna o spedizione del bene o, se successiva, alla data in cui si
producono gli effetti traslativi o costitutivi o al massimo decorso
un anno dalla consegna o spedizione del bene. Mentre, nel caso di
acquisto in leasing fa testo la data di sottoscrizione del verbale di
consegna da parte dell’utilizzatore.
In sostanza nel
momento in cui viene acquistato il bene scatta l’agevolazione,
che tuttavia parte da quando comincia la procedura dell’ammortamento,
poiché la norma prevede che, «con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote d’ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%».
L’oggetto
dell’agevolazione è limitato ai beni materiali strumentali,
pertanto restano esclusi tutti i beni immateriali e alcuni beni
espressamente individuati dal co. 93, art. 1, della Legge di
Stabilità 2016 e più precisamente:
- beni con coefficiente di ammortamento, stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, inferiore a 6,5% (a titolo esemplificativo: silos e serbatoi);
- fabbricati e costruzioni;
- condutture, condotte, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei equipaggiati.
Requisiti
dei beni e l’agevolazione
La norma prevede
espressamente che i beni devono essere nuovi, ossia non
devono essere già stati utilizzati da altri e quindi essere
usati, perciò possono essere:
- acquistati direttamente dal produttore;
- acquistati da un soggetto diverso da produttore e rivenditore purché non sia stato utilizzato dal cedente o da altri;
- acquistati dal rivenditore che li abbia utilizzati solo a scopo dimostrativo nello show room;
- acquistati come beni complessi alla cui realizzazione abbiano partecipato anche beni usati purché i beni nuovi siano prevalenti.
Inoltre i beni
devono essere strumentali, ossia beni che vengono impiegati in modo
durevole nel processo produttivo, detenuti a titolo di proprietà o
altro diritto reale, diversi dai beni merce, che invece sono
destinati alla vendita, e dai materiali di consumo. I beni
strumentali possono esserlo per destinazione o per natura; i
primi vengono utilizzati esclusivamente per esercitare l’attività,
quelli per natura sono quei beni non utilizzabili diversamente senza
una radicale trasformazione.
Agevolazione
L’agevolazione
consiste nella possibilità di maggiorare del 40% il costo di
acquisizione o la quota capitale del canone di leasing del bene
in questione ai fini della determinazione delle quote d’ammortamento
o dei canoni di locazione finanziaria; da un punto di vista
tecnico occorrerà effettuare una deduzione extracontabile
attraverso una variazione diminutiva nel Mod. Unico, che non
andrà ad incidere integralmente nell’esercizio dell’acquisto del
bene, bensì distribuito lungo tutta la durata dell’ammortamento,
o lungo la durata fiscale del leasing.
2.
Rivalutazione dei beni di impresa
L’art. 1, co.
889-896, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
ripropone la disciplina speciale della rivalutazione dei beni di
impresa già prevista dalla L. 147/2013. Inoltre, come avvenuto
in passato per altri provvedimenti di rivalutazione, anche la Legge
di Stabilità 2016, richiama i principali aspetti delle disposizioni
previste dalla L. 21 novembre 2000, n. 342.
In base alla norma
citata, i soggetti indicati dall’art. 73, co.1, lett. a) e b),
D.P.R. 917/1986, che non adottano i principi contabili internazionali
nella redazione del bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art.
2426, c.c., possono rivalutare i beni d’impresa risultanti dal
bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e che siano
ancora presenti in quello successivo (per i soggetti con
esercizio coincidente con l’anno solare, nel bilancio al 31
dicembre 2015).
La rivalutazione dei
beni d’impresa può essere effettuata dai seguenti soggetti che non
redigono il bilancio secondo i Principi Ias: società di capitali
(società per azioni, società in accomandita per azioni, società a
responsabilità limitata) residenti nel territorio dello
Stato; società cooperative e di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi
dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato,
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
un’attività commerciale; persone fisiche che svolgono attività
produttiva di reddito d’impresa; società di persone
commerciali (società in nome collettivo e in accomandita semplice)
ed equiparate; aziende pubbliche e municipalizzate; società ed
enti non residenti, nonché le persone fisiche non residenti, che
esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato, mediante
stabili organizzazioni.
Possono beneficiare
della norma anche gli imprenditori individuali, le società di
persone in contabilità semplificata e gli enti non commerciali (per
i beni appartenenti all’impresa risultanti dal registro dei beni
ammortizzabili o dalle scritture contabili previste dall’art. 18,
D.P.R. 600/1973, quali il registro Iva acquisti) o quelli
che adottano il regime dei minimi, a patto che iscrivano i
maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione, che
non deve essere più bollato e vidimato presso l’Agenzia delle
Entrate.
Beni
che possono essere rivalutati
Possono essere
oggetto di rivalutazione i seguenti beni che risultino dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014:
- le immobilizzazioni materiali (ammortizzabili e non);
- le immobilizzazioni immateriali;
- le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, detenute in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359, c.c.
Sono al contrario
esclusi gli immobili alla cui produzione e scambio è diretta
l’attività d’impresa.
La rivalutazione dei
beni in parola deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014, per il quale il termine di approvazione scade dopo l’entrata
in vigore della Legge di Stabilità 2016 (e quindi dopo il 1°
gennaio 2016).
Essa deve riguardare
tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, come
prevista dall’art. 4, D.M. 162/2001 e verificata sulla base del
bilancio d’esercizio di rivalutazione (ovvero nel bilancio relativo
all’esercizio 2015 per i soggetti solari).
Trattamento
fiscale
Sui maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione, ai fini del
riconoscimento fiscale, l’impresa deve versare un’imposta
sostitutiva dell’Irpef/Ires, dell’Irap e delle eventuali
addizionali pari:
- per i beni ammortizzabili, al 16% dei maggiori valori;
- per i beni non ammortizzabili, al 12% dei maggiori valori.
Le imposte
sostitutive devono essere versate in un’unica rata entro il termine
previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo d’imposta, con riferimento al quale la rivalutazione
è effettuata.
Ai fini fiscali i
maggiori valori iscritti sono riconosciuti a decorrere dal terzo
esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione è stata operata (ovvero, dall’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018, per i soggetti solari). Tuttavia, con
riferimento alla determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze, il valore rivalutato assume efficacia a decorrere
dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale
la rivalutazione è stata operata (ovvero, dall’esercizio chiuso al
31 dicembre 2019, per i soggetti solari).
3.
Credito di imposta per il Mezzogiorno
La Legge di
Stabilità 2016, ha introdotto, ai co. da 98 a 108, un credito
d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi
effettuati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.
Il credito d’imposta
spetta per gli investimenti in nuovi beni strumentali effettuati,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, nel periodo dal
1° gennaio 2016, al 31 dicembre 2019 e destinati a strutture
produttive ubicate nelle aree individuate.
Sono agevolabili
unicamente gli investimenti in beni strumentali nuovi rappresentati
da macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un
progetto di investimento iniziale (come definito da alcune norme
comunitarie).
Non risultano
agevolabili né gli immobili, né i beni immateriali (brevetti,
ecc.), nonostante immobili e beni immateriali siano ricompresi,
rispettivamente, ai punti 29 e 30 dell’art. 2 del Regolamento UE
651/2014; così come non risultano agevolabili gli investimenti in
veicoli in quanto beni non rientranti in alcuna delle categorie
ammesse all’agevolazione.
Le regioni
interessate dal provvedimento sono: la Campania, la Puglia, la
Basilicata, la Calabria, la Sicilia, il Molise, la Sardegna,
l’Abruzzo.
La misura
dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni
aziendali:
- 20 % per le piccole imprese;
- 15 % per le medie imprese;
- 10 % per le grandi imprese.
Inoltre, viene
prevista l’estensione, ai datori di lavoro privati operanti nelle
suddette regioni, dell’esonero contributivo per le assunzioni a
tempo indeterminato dell'anno 2017.
Per le imprese
agricole attive nella produzione primaria, della pesca e
dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino
beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei
limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di
aiuti di stato del relativo settore.
In sintesi danno
diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un
progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche
tramite leasing, di:
- macchinari;
- impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.
Limiti
al credito di imposta e revoca
Il credito d’imposta
non è cumulabile con gli aiuti de minimis e
con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi.
Si prevede
l’emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
di Stabilità 2016, di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con
comunicazione da parte dei soggetti interessati.
Il credito d’imposta
è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi.
Non si applica il
limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.
Sono previste delle
ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di mancato
funzionamento degli impianti agevolati.
In particolare, se i
beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto,
il credito è ridotto escludendo il loro costo. Il credito è ridotto
se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive
prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in
leasing l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene
esercitato il riscatto.
Qualora a seguito
dei controlli si accerta l’indebita fruizione del credito d’imposta
l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo
maggiorato di interessi e sanzioni.
Il credito d’imposta
per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE
651/2014) e in particolare della norma (art. 14) che disciplina gli
aiuti a finalità regionale agli investimenti.
4.
Bonus assunzioni alle imprese anche per il 2016
La Legge di
Stabilità 2016, all’art. 1, co. 178 e 181, ripropone gli sgravi
contributivi in favore dei datori di lavoro privati, ad
esclusione quelli del settore agricolo, nell’ipotesi in cui
effettuino nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel
periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre
2016.
Sono interessati
dall’agevolazione esclusivamente i datori di lavoro privati,
indipendentemente dal settore economico di appartenenza e dalla loro
natura imprenditoriale, con esclusione dei datori di lavoro agricoli.
Lo sgravio
contributivo coinvolge tutti i nuovi contratti di lavoro a tempo
indeterminato, non importa se a tempo pieno o parziale, purché
siano stipulati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Sono anche compresi
i contratti di assunzione a tempo indeterminato, nonché i contratti
di lavoro ripartito (se ambedue i soggetti coobbligati presentano
i requisiti soggettivi previsti) o job sharing a tempo
indeterminato, i contratti a tempo indeterminato per i dirigenti, i
contratti a tempo indeterminato instaurati con vincolo associativo
stretto con una cooperativa di lavoro ed i contratti a tempo
indeterminato stipulati da parte dell’Agenzia per il Lavoro (Apl) a
scopo di somministrazione di lavoro.
Anche i lavoratori
con contratto a termine rientrano nel bonus, a condizione che
il rapporto venga trasformato in un rapporto a tempo indeterminato.
Rimangono esclusi
dall’esonero contributivo le fattispecie contrattuali non
riconducibili al rapporto a tempo indeterminato quali il
contratto di apprendistato, il contratto di lavoro domestico a tempo
indeterminato, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata,
anche indeterminato, il contratto di lavoro a tempo determinato e i
contratti di lavoro autonomo o parasubordinati.
Si precisa che i
lavoratori assunti non devono aver lavorato a tempo
indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di
lavoro, non devono essere già stati assunti con lo stesso beneficio
dallo stesso datore di lavoro e non devono essere stati occupati a
tempo indeterminato presso la stessa azienda nei tre mesi antecedenti
la data di entrate in vigore del procedimento vale a dire dal 1°
ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 ovvero con società controllate
o collegate ex art. 2359, c.c. o facenti capo, per interposta
persona, allo stesso soggetto.
Bonus
La decontribuzione è
pari al 40% dei contributi complessivi posti a carico dei datori
di lavoro, ed è applicabile fino ad un massimo di euro 3.250
annui. Dalla base di riferimento sono esclusi i premi e
contributi dovuti all’Inail, il contributo al fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del
trattamento di fine rapporto (0,20%) ed il contributo, se dovuto, ai
fondi di solidarietà (0,50%).
Il plafond annuo di
euro 3.250, va riproporzionato in relazione all’orario di lavoro
concordato nel contratto individuale di lavoro rispetto al normale
orario di lavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo
nell’arco temporale considerato.