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Certificazioni Uniche allo sprint finale. Doppia scadenza 7 marzo e 1° agosto

Certificazioni Uniche allo sprint finale

Doppia scadenza 7 marzo e 1° agosto

Per le Certificazioni che non contengono dati da utilizzare per la precompilazione dei 730 c’è tempo fino al 1° agosto

Entro lunedì 7 marzo, i sostituti d’imposta o gli intermediari incaricati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2016, relative alle somme corrisposte nel 2015.
Per l’invio telematico si deve utilizzare il nuovo modello “ordinario”, da compilare secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia, che è costituito:
- dal frontespizio, non presente nel modello “sintetico” da consegnare al contribuente;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli, non presente nel modello “sintetico” da consegnare al contribuente;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo o pensionato), identica a quella contenuta nel modello “sintetico” da consegnare al contribuente;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, suddivisa tra dati fiscali, dati previdenziali e assistenziali, dati assicurativi INAIL e annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.
Il modello “ordinario”, da inviare all’Agenzia delle Entrate, non contiene invece la scheda per la scelta della destinazione del 2-5-8 per mille dell’IRPEF, da consegnare solo al contribuente nell’ambito del modello “sintetico”.
Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2016, i campi presenti anche nel modello “sintetico” sono rappresentati con celle tratteggiate. I campi non tratteggiati sono quindi specifici del modello “ordinario”, in aggiunta a quanto previsto nel modello “sintetico”; si tratta di ulteriori informazioni di cui l’Agenzia ha bisogno per elaborare i modelli 730 precompilati, ma anche per disporre dei dati necessari per effettuare accertamenti o riliquidazioni d’imposta, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Si ricorda, infatti, che il modello 770/2016 Semplificato è composto solo dai prospetti riassuntivi ST, SV, SX e SY.
L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2016 riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato. Tuttavia, l’Agenzia, nell’ambito di Telefisco, ha concesso la possibilità di inviare le Certificazioni Uniche 2016, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata:
- entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2016 Semplificato (attualmente stabilito al 1° agosto 2016, in quanto il 31 luglio cade di domenica);
- senza applicazione di sanzioni.
Si tratta quindi, ad esempio, delle Certificazioni Uniche 2016 riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” ( art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” ( L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto.
Devono invece essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro l’ordinaria scadenza del 7 marzo, le Certificazioni riguardanti, ad esempio, i seguenti redditi, che possono essere dichiarati con il 730:
- redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
- utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Compilazione del quadro CT solo se è la prima comunicazione
Il quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” (propria del sostituto d’imposta o di un intermediario incaricato) per la ricezione dall’Agenzia delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4), deve essere compilato:
- in presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con compilazione dei dati fiscali;
- qualora la suddetta “sede telematica” sia ancora stata comunicata.
Se, invece, si intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell’intermediario o modifica dello stesso), non si deve utilizzare il quadro CT della Certificazione Unica, ma occorre compilare e trasmettere lo specifico modello “”.
Si ricorda, infine, che nella Certificazione Unica 2016 è richiesta l’indicazione, nel prospetto “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”, del codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico.

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