Il rimborso da dichiarazione può essere negato oltre i termini di accertamento
I termini decadenziali rilevano solo per l’accertamento di un credito dell’Amministrazione finanziaria e non anche per contestare un suo debito
In caso di richiesta di rimborso inserita nella dichiarazione annuale, il Fisco può opporre il diniego anche oltre il termine decadenziale per l’esercizio dell’azione accertatrice. È questo l’importante principio sancito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 5069 di ieri.
La pronuncia deriva dall’ordinanza n. 23529/2014, con cui la sezione tributaria aveva chiesto al Primo Presidente della Cassazione di valutare l’opportunità di una decisione del consesso plenario sulla questione, attesa la sussistenza di orientamenti contrapposti in seno alla Suprema Corte.
La pronuncia deriva dall’ordinanza n. 23529/2014, con cui la sezione tributaria aveva chiesto al Primo Presidente della Cassazione di valutare l’opportunità di una decisione del consesso plenario sulla questione, attesa la sussistenza di orientamenti contrapposti in seno alla Suprema Corte.
In effetti, con la sentenza n. 9339/2012, implicitamente confermata dalla pronuncia n. 2277/2016, i giudici di legittimità hanno stabilito che, se il contribuente ha inserito la richiesta di rimborso di un credito d’imposta nella dichiarazione annuale presentata, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso entro il termine di decadenza per procedere all’accertamento in rettifica.
Diversamente, decorso il termine predetto, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il diritto al rimborso esposto nella dichiarazione si cristallizza nell’ e nel quantum, e il contribuente potrà agire in giudizio a tutela del proprio credito nell’ordinario termine di prescrizione dei diritti (dieci anni dalla formazione del silenzio-rifiuto, che si ha decorsi 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione), rimanendo preclusa all’Amministrazione ogni contestazione dei fatti che hanno originato la pretesa di rimborso.
Diversamente, decorso il termine predetto, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il diritto al rimborso esposto nella dichiarazione si cristallizza nell’ e nel quantum, e il contribuente potrà agire in giudizio a tutela del proprio credito nell’ordinario termine di prescrizione dei diritti (dieci anni dalla formazione del silenzio-rifiuto, che si ha decorsi 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione), rimanendo preclusa all’Amministrazione ogni contestazione dei fatti che hanno originato la pretesa di rimborso.
La stessa Cassazione, però, in precedenza, si era pronunciata in senso contrario, stabilendo sostanzialmente che il Fisco può negare il rimborso richiesto in dichiarazione anche oltre il termine decadenziale per l’esercizio dell’azione accertatrice, siccome neppure il contribuente, per esercitare il suo diritto di ottenere il rimborso, è limitato ai termini previsti dall’art. 38 del DPR 602/1973, ma all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass. nn. 2918/2010 e11444/2011).
Da tale contrasto giurisprudenziale derivava, quindi, la necessità di una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza di ieri, condividendo l’ultimo orientamento poc’anzi illustrato, hanno stabilito che i termini decadenziali in questione rilevano ai soli fini dell’accertamento di un credito dell’Amministrazione finanziaria e anche per la contestazione della sussistenza di un suo debito. Si tratterebbe – hanno proseguito i supremi giudici – di un’applicazione del principio secondo cui quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum di cui all’art. 1442 c.c. D’altronde, il contribuente non resterebbe così privo di difesa, giacché ben potrebbe impugnare il silenzio del Fisco che non abbia dato seguito all’istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale.
L’accoglimento della tesi opposta, del resto, avrebbe comportato la possibilità per il contribuente di attendere lo spirare del termine decadenziale per l’esercizio dell’attività accertatrice da parte dell’Agenzia delle Entrate, domandando il rimborso solo successivamente, ma comunque entro il termine decennale ordinario di prescrizione, con la conseguenza che, in tal caso, il Fisco avrebbe più potuto opporre alcunché, perché i termini decadenziali per l’esercizio della sua azione sarebbero già spirati.
Ciò vale ancor più nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, riguardante un credito d’imposta indicato in dichiarazione da una fondazione bancaria, in forza di un’agevolazione a tali fondazioni riservata (peraltro, la questione assumerebbe le stesse connotazioni per qualsivoglia credito d’imposta, previsto da disposizioni agevolative o leggi regionali, indicato nel quadro RU): in tal contesto, infatti, il credito non nasce da un automatismo aritmetico-dichiarativo, ma richiede la sussistenza degli specifici presupposti previsti dall’agevolazione invocata.
Per i giudici di legittimità ne deriva che, in difetto di tali presupposti, non sussistono le condizioni per ritenere che sulla domanda di rimborso del credito d’imposta si sia formato il silenzio-rifiuto e, tanto meno, per affermare che, nel caso il credito d’imposta sia stato chiesto a rimborso con la dichiarazione annuale, l’Amministrazione finanziaria, onde evitarne la cristallizzazione dell’ e del quantum, debba provvedere al riguardo negli stessi termini di decadenza stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica.
Pertanto, senza la dimostrazione, da parte del contribuente, dei presupposti fondanti la pretesa fatta valere, il reclamato credito d’imposta giammai si è potuto cristallizzare, non essendo mai venuto ad esistenza.
Pertanto, senza la dimostrazione, da parte del contribuente, dei presupposti fondanti la pretesa fatta valere, il reclamato credito d’imposta giammai si è potuto cristallizzare, non essendo mai venuto ad esistenza.
Si ricorda, infine, che le questioni sin qui poste non rilevano ai fini della presentazione della domanda di rimborso art. 38 del DPR 602/1973, ovvero quella domanda appositamente e autonomamente presentata al Fisco e, quindi, non inserita nella dichiarazione annuale. In tale ipotesi, infatti, valgono il termine di 48 mesi dal pagamento previsto dalla norma da ultimo citata per la presentazione dell’istanza di rimborso, nonché gli ordinari termini decadenziali del Fisco art. 43 del DPR 600/1973 per opporre il rifiuto a tale istanza.