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Maggior valore del bene ai soci come plusvalenza in Conto economico

Maggior valore del bene ai soci come plusvalenza in Conto economico

La soluzione consente di rilevare un debito verso soci pari al valore di mercato del bene assegnato

Il recente documento del CNDCEC sugli aspetti contabili dell’assegnazione dei beni ai soci vuole colmare un “vuoto regolamentare”, tenuto conto dell’assenza di indicazioni nei principi contabili nazionali utili ad inquadrare l’operazione e la genesi fiscale della norma disciplinata dalla legge di stabilità 2016.
La soluzione proposta di iscrivere l’eventuale maggior valore del bene assegnato ai soci quale plusvalenza in Conto economico ha il pregio di consentire di rilevare un debito verso soci pari al valore di mercato del bene assegnato.
Delle tre metodologie contabili che possono essere individuate, il medesimo risultato si ottiene rilevando il plusvalore del bene a patrimonio netto, mentre la metodologia più semplice di assegnare il bene a valori contabili non consente di rilevare il debito per un ammontare pari al valore effettivo del bene assegnato (si veda “Rilevazione dell’assegnazione del bene a valore netto contabile con criticità” del 13 febbraio 2016).
Non si deve infatti confondere il valore del bene ai fini fiscali, che può essere il valore normale, quello catastale o un qualunque valore intermedio, con il valore di fair value del bene stesso, che prescinde dalle scelte di ordine fiscale.
Ma entriamo nel merito della contabilizzazione del plusvalore rispetto al valore netto contabile a Conto economico.
Innanzitutto va premesso che si tratta della metodologia per la contabilizzazione dei dividendi in natura richiesta dall’IFRIC 17 per i soggetti IAS.
L’adozione di tale soluzione contabile anche per i bilanci redatti secondo le norme civilistiche non è agevole, in quanto, se da un lato in assenza di indicazioni nei principi contabili nazionali si ricorre, in genere, ai criteri IAS, rimangono ancora numerose le differenze tra i due modelli di bilancio, nonostante con il DLgs. 139/2015 siano stati introdotti diversi criteri di valutazione tipici degli IAS nel codice civile.
È pur vero che, a partire dal 2016, le situazioni che comportano l’iscrizione di ricavi in deroga al principio di prudenza non sono così isolate come prima della riforma del diritto societario del 2003. Mentre infatti, storicamente, le situazioni che richiedevano la rilevazione in Conto economico di ricavi non monetari erano quasi assenti, si può citare il caso dell’incremento di valore delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, dal 2004 si rileva a Conto economico anche l’eccedenza degli utili su cambi da valutazione rispetto alle perdite, facendo prevalere il principio di competenza su quello di prudenza. Così come, dal 2016, andranno rilevate a Conto economico le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati.
Se, quindi, da un lato non si evince più la tradizionale prevalenza nel bilancio civilistico del principio di prudenza amministrativa su quello della competenza economica, allo stesso tempo rimangono numerose le differenze tra i due modelli di bilancio.
Va però considerato che, diversamente dalle situazioni sopra esposte, con l’assegnazione del bene ai soci, la differenza tra l’ammontare del fair value del bene e il valore netto contabile è definitiva.
Una differenza, di particolare rilevanza, tra i bilanci IAS e i bilanci redatti secondo il codice civile era rappresentata dalla presenza negli IAS del Rendiconto finanziario, grazie al quale è possibile mettere in evidenza chiaramente l’ammontare dei ricavi non monetari e comprendere, pertanto, la differente dinamica tra aspetto finanziario e economico della gestione.
Nel codice civile, a seguito delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015, è stato però introdotto l’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario, anche se soltanto per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
L’applicazione del “modello IAS” sostenuta dal CNDCEC porta ad escludere la possibilità di assegnare un bene plusvalente in assenza di riserve di patrimonio netto almeno pari al maggior valore di mercato del bene, poiché non è possibile deliberare di distribuire un importo superiore alle riserve. Si tratta, però, di un vincolo non posto dal legislatore fiscale.
Adottando tale soluzione, nei casi in cui il ricavo iscritto in Conto economico incida in misura rilevante sul risultato d’esercizio – si pensi all’assegnazione di un immobile interamente ammortizzato – gli amministratori dovranno indicare in Nota integrativa l’effetto di tale ricavo sul risultato d’esercizio e la natura non monetaria del ricavo, nonché riportare adeguata informativa ai sensi del nuovo n. 13 dell’art. 2427 comma 1 c.c., ovvero “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.
La mancata indicazione di un’adeguata informativa potrebbe precludere, in modo particolare nelle società non tenute alla redazione del Rendiconto finanziario, una adeguata comprensione del risultato d’esercizio.

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