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Riscossione: come cambia la rateazione degli avvisi bonari

Riscossione: come cambia la rateazione degli avvisi bonari

di Roberta Aiolfi - Dottore commercialista in Bergamo
Le comunicazioni di irregolarità - c.d. avvisi bonari si potranno pagare in un numero maggiori di rate. Lo prevede lo schema di decreto approvato dal Governo in attuazione della delega fiscale per la riforma della riscossione. Il provvedimento interviene a modificare la rateazione dei debiti tributari: se allo stato attuale le somme dovute in seguito ai controlli per la liquidazione delle imposte e ai controlli formali delle dichiarazioni possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo (20 rate per somme superiori a 5.000 euro), con l’approvazione della nuova norma la rateazione minima passerà da 6 a 8 rate, restando immutata la rateazione massima ed il relativo limite di importo di 5.000 euro.
Lo schema di decreto approvato dal Governo per la riforma della riscossioneinterviene a modificare la rateazione dei debiti tributari. Le modifiche normative introdotte con il provvedimento sono finalizzate a ridurre il divario esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito di comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definitori dell’accertamento, oltre che a semplificare la correzione degli errori commessi dal contribuente sulla base di quanto disposto dalla legge delega (art. 6, comma 5, legge n. 23/2014).
In particolare le comunicazioni di irregolarità (c.d. gli avvisi bonari), dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, saranno pagabili in un numero maggiori di rate.
Si ricorda che gli avvisi bonari permettono di versare una sanzione ridotta pari al 10% (in luogo della sanzione ordinaria del 30%), oltre agli interessi legali, per i tributi per i quali sono state commesse violazioni nei versamenti.

Rateazione

La norma attuale (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997) prevede che le somme dovute in seguito a controlli per la liquidazione delle imposte (36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e controlli formali delle dichiarazioni(36-ter, D.P.R. n. 600/1973) possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La disposizione normativa licenziata con lo schema di decreto approvato il 26 giugno scorso prevede che la rateazione minima passi da 6 a 8, rimanendo immutata la rateazione massima ed il relativo limite di importo di euro 5.000.

Interessi e termini per la rateazione

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Con le disposizioni in corso di approvazione rimane immutato il termine per effettuare il versamento della prima rata, ma sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali scadono sempre l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Mancato pagamento degli importi dovuti

La norma attuale prevede che il mancato pagamento della prima rata entro i termini, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
Le disposizioni approvate il 26 giugno introducono il nuovo art. 15-ter nel D.P.R. n. 602/1973 in caso di inadempimento nei pagamenti rateali. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti per imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Verrà iscritta a ruolo l’eventuale frazione non pagata con la sanzione pari al 30% (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, oltre ai relativi interessi.
Sono state introdotte delle attenuanti per lievi inadempimenti ovvero èesclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
tardivoversamento della prima rata, non superiore a 5 giorni.
Le suddette esclusioni della decadenza dei benefici si applicano anche in caso di versamento in unica soluzione.
Come nella disposizione precedente il citato art. 15-ter prevede inoltre che l’iscrizione a ruolo non venga eseguita nel caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva; la nuova disposizione introduce che l’iscrizione a ruolo non avvenga in caso di ultima rata o versamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla scadenza, con il pagamento, quindi, della sanzioni ridotta.

Istituti deflattivi del contenzioso

Le nuove disposizioni intervengono anche in materia di rateazione dell’accertamento con adesione elevando il numero massimo di rate da 12 a16 per importi superiori a 50.000 euro (la norma attuale fissa tale limite a lire 100.000.000, ovvero 51.645,69 euro).
In particolare il decreto di riforma della riscossione è andato ad uniformare ilnumero di rate minimo (8) sia per gli avvisi bonari che per gli istituti deflattivi, lasciando differenziati il numero di rate massimo (20 per avviso bonario e 16 per gli istituti deflattivi), in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della legge delega n. 23/2014 che prevede specifiche deleghe tra le quali quella di consentire "al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell’atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all’utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali".

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