Spesometro «ad ostacoli» per le operazioni con San Marino
A seguito dell’uscita dalla black list IVA, per le operazioni senza autofattura si utilizzano i quadri ordinari del modello polivalente
In vista dell’adempimento dell’11 o 20 aprile 2016, riguardante la trasmissione del modello polivalente, alcune riflessioni devono essere svolte per la corretta comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere con soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino.
Considerato che San Marino è uscito dalla “black list” di cui al DM 4 maggio 1999a decorrere dal 24 febbraio 2014, le operazioni nei confronti di tale Stato trovano esposizione nel modello polivalente con modalità differenti rispetto a quanto avvenuto nel 2015 (per i dati riferiti al 2014).
Considerato che San Marino è uscito dalla “black list” di cui al DM 4 maggio 1999a decorrere dal 24 febbraio 2014, le operazioni nei confronti di tale Stato trovano esposizione nel modello polivalente con modalità differenti rispetto a quanto avvenuto nel 2015 (per i dati riferiti al 2014).
Per le operazioni registrate anteriormente al 24 febbraio 2014, infatti, doveva essere compilato il quadro BL, secondo le modalità previste dall’art. 1 del DL 40/2010 per le controparti stabilite in Stati o territori “black list”. Alla compilazione del quadro BL (che costituiva la regola per la generalità delle operazioni) sfuggivano i soli acquisti di beni da San Marino senza esposizione dell’IVA, certificati mediante autofattura e riportati analiticamente nel quadro SE del modello.
A differenza di quanto avvenuto per il modello polivalente presentato nel 2015 (nel quale, come detto, le operazioni registrate fino al 23 febbraio 2014 erano massimamente indicate nel quadro BL), a seguito della fuoriuscita di San Marino dalla “black list” IVA, non è più richiesta l’inclusione delle operazioni nei quadri dedicati alla comunicazione “black list”.
Nel modello polivalente da presentarsi nel 2016 (con riferimento alle operazioni 2015) dovranno, quindi, essere compilati i seguenti quadri:
- quadro SE, per gli acquisti di beni documentati con autofattura ai sensi dell’art. 16 del DM 24 dicembre 1993;
- quadro SE, per gli altri acquisti di beni e servizi da operatori sammarinesi, se esposti in forma analitica; ovvero quadro BL, se esposti in forma aggregata;
- quadro FN, per le operazioni attive rese ad operatori stabiliti in San Marino, se esposte in forma analitica; ovvero quadro BL, se esposte in forma aggregata (con le esclusioni che verranno di seguito segnalate).
- quadro SE, per gli acquisti di beni documentati con autofattura ai sensi dell’art. 16 del DM 24 dicembre 1993;
- quadro SE, per gli altri acquisti di beni e servizi da operatori sammarinesi, se esposti in forma analitica; ovvero quadro BL, se esposti in forma aggregata;
- quadro FN, per le operazioni attive rese ad operatori stabiliti in San Marino, se esposte in forma analitica; ovvero quadro BL, se esposte in forma aggregata (con le esclusioni che verranno di seguito segnalate).
Per cui, fermo restando che per gli acquisti di beni certificati con autofattura vi è l’obbligo di compilare il quadro SE (da presentarsi mensilmente), per le altre operazioni passive, se si opta per la compilazione in forma aggregata, è possibile avvalersi anche del quadro BL (senza le formalità richieste per le “black list”).
A quest’ultimo riguardo – venendo le operazioni precedentemente esposte nel quadro “black list” a qualificarsi come ordinarie operazioni con l’estero – è possibile beneficiare delle c.d. “esclusioni oggettive” previste per lo spesometro e, in specie, dell’esonero per le importazioni, le esportazioni, le operazioni già comunicate con i modelli INTRASTAT e, più in generale, per le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
Nello specifico, non dovranno essere comunicate le cessioni di beni verso operatori economici sanmarinesi, in quanto assimilate alle esportazioni ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 633/72 e monitorate nel modello INTRA 1-. Rimarrebbero invece soggette a monitoraggio le altre operazioni, quali le cessioni verso soggetti non imprenditori, con applicazione dell’IVA italiana.
Termini di presentazione del modello polivalente differenziati
Le ultime riflessioni riguardano i termini di presentazione del modello polivalente, differenziati a seconda che l’adempimento sia riferito agli acquisti da San Marino certificati mediante autofattura piuttosto che alle restanti operazioni poste in essere con controparti sammarinesi.
Essendo la Repubblica di San Marino fuoriuscita dalla “black list” IVA, la generalità delle operazioni con controparti ubicate in detto Stato sarà comunicata su base annuale, nell’ambito dei quadri del c.d. “spesometro”, mentre resta dovuta la comunicazione mensile delle autofatture (relative agli acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte del cedente sammarinese), da esporsi nel quadro SE.
Essendo la Repubblica di San Marino fuoriuscita dalla “black list” IVA, la generalità delle operazioni con controparti ubicate in detto Stato sarà comunicata su base annuale, nell’ambito dei quadri del c.d. “spesometro”, mentre resta dovuta la comunicazione mensile delle autofatture (relative agli acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte del cedente sammarinese), da esporsi nel quadro SE.