Gli amministratori che non sciolgono la società rispondono di tutte le attività successive
Addebitati anche i danni prodotti dalla illecita prosecuzione da parte dei successivi gestori
Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 18752/2015, si sofferma sulla determinazione del danno imputabile ad amministratori e sindaci quale conseguenza dell’illecita prosecuzione dell’attività sociale, fornendo precisazioni, per alcuni tratti, non condivisibili.
Si afferma, innanzitutto, che, nelle ipotesi in cui agli amministratori venga addebitata l’illegittima prosecuzione dell’attività di impresa, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società comportante l’obbligo di limitare la gestione alla conservazione e alla liquidazione del patrimonio sociale, il danno causalmente riconducibile al loro comportamento deve essere commisurato all’eventuale decremento del patrimonio netto; decremento calcolato, sulla base dei valori di bilancio rettificati con criteri rispondenti alla finalità liquidatoria, con riferimento al valore ad esso attribuibile alla data in cui sarebbe dovuta cessare l’attività di impresa e a quello riscontrato all’epoca del reale inizio della liquidazione.
Ed infatti, se l’illegittima prosecuzione dell’attività sociale ordinaria non comporta alcuna diminuzione patrimoniale per la società o, al contrario, si risolve in un aumento del suo patrimonio netto, dal comportamento illecito degli amministratori non deriva alcun danno risarcibile. Di contro, l’eventuale diminuzione del patrimonio sociale verificatasi nel periodo in cui si è protratta l’illegittima prosecuzione dell’attività sociale costituisce, salvi i casi di eventi del tutto estranei all’attività di impresa, conseguenza immediata e diretta della condotta illecita degli amministratori che, se avessero improntato la loro attività a finalità meramente conservative e liquidatorie di tale patrimonio, come imposto dalla legge, avrebbero impedito il verificarsi di nuove perdite o di ulteriori eventi dispersivi (si vedano, tuttavia, le ben più rigorose indicazioni fornite in materia da Trib. Milano n. 4480/2011).
Ad ogni modo, a fronte di tali rilievi si precisa come nell’ipotesi in cui nella carica amministrativa si siano succeduti diversi soggetti – i quali abbiano tutti, colpevolmente, nel periodo in cui hanno rivestito l’incarico, continuato a svolgere l’attività di impresa che, invece, si sarebbe dovuta interrompere – il contributo causale al verificarsi del danno fornito dalla condotta di ciascuno di essi, salva la deduzione e dimostrazione di specifiche cause idonee ad interrompere il nesso di causalità, deve considerarsi esteso anche alle diminuzioni patrimoniali verificatesi, successivamente alla cessazione del loro incarico, durante la gestione dei rispettivi successori; non potendo dubitarsi che la prosecuzione dell’attività sia diretta conseguenza della condotta omissiva di ciascuno di essi e che il rischio di danno derivante dalla prosecuzione – oltre ad essere espressamente preso in considerazione dalla legge che impone, appunto, la cessazione dell’attività – rientri nella nozione di comune esperienza.
Tali argomentazioni non appaiono condivisibili e neppure in linea con quanto stabilito dalla di poco anteriore decisione delle Sezioni Unite (la n. 9100/2015), secondo la quale, nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere provata avendo riguardo a specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di “allegare”, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Non sembra giustificabile, allora, l’attribuzione al primo amministratore anche dei danni derivati dall’illecita prosecuzione da parte dei successori, senza ravvisare nella sostituzione una causa interruttiva del nesso di causalità. In ogni caso, prosegue poi la decisione in commento, deve escludersi che gli amministratori succedutisi nel tempo possano rispondere delle diminuzioni patrimoniali verificatesi prima dell’assunzione dei rispettivi incarichi, salva la prova di una specifica attività di concorso che abbia reso possibile o facilitato la condotta dei precedenti amministratori.
Quanto alla posizione dei sindaci, il Tribunale di Roma sottolinea come, a fronte del protrarsi della condotta dilatoria dell’organo amministrativo – che, nel caso di specie, attraverso le dimissioni degli amministratori di volta in volta nominati rendeva impossibile l’adozione dei provvedimenti necessari – i sindaci avrebbero dovuto adottare tutte le misure messe a loro disposizione (ricorso art. 2485 c.c. per l’accertamento della causa di scioglimento o alla denuncia al Tribunale di gravi irregolarità art. 2409 c.c.) per impedire tale situazione (la cui pericolosità, in presenza di progressivo indebitamento nei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali, era già stata segnalata).
La mancata adozione di tali rimedi, sicuramente idonei a “bloccare” la condotta illecita degli amministratori, è dunque considerata determinante nella causazione del danno derivato dalla illegittima prosecuzione dell’attività di impresa, con la conseguenza che i sindaci sono ritenuti obbligati al risarcimento nell’intera misura del suo ammontare, indipendentemente dall’epoca in cui si sono verificate le diminuzioni patrimoniali derivate.