Legittima la fattura a Google Irlanda per gli annunci pubblicitari su siti italiani
Luogo impositivo ai fini IVA è dove si trova la sede decisionale del gruppo
La C.T. Prov. di Milano si è di recente espressa sul trattamento IVA delle prestazioni rese nei confronti di Google da una società italiana che opera nell’editoria digitale, in quanto proprietaria di diversi siti internet.
Le prestazioni oggetto di verifica riguardavano l’offerta di spazi pubblicitari da parte della società italiana, servizio remunerato da Google nell’ambito del programma AdSense. Si poneva, quindi, il delicato tema di individuare l’effettivo destinatario del servizio, ai fini IVA, a fronte di una controparte non residente, provvista di sede legale e partita IVA in Italia.
Se si considera quale committente del servizio la casa madre estera, infatti, la prestazione è fuori dal campo di applicazione dell’IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-comma 1 lett. a) del DPR 633/72. Se il committente è nazionale, invece, il servizio è territorialmente rilevante in Italia, con applicazione dell’imposta nazionale.
Se si considera quale committente del servizio la casa madre estera, infatti, la prestazione è fuori dal campo di applicazione dell’IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-comma 1 lett. a) del DPR 633/72. Se il committente è nazionale, invece, il servizio è territorialmente rilevante in Italia, con applicazione dell’imposta nazionale.
Secondo quanto deciso dalla C.T. Prov. Milano, con sentenza n. 43 del 7 gennaio 2016, nella fattispecie è corretto assumere come destinatario del servizio la casa madre irlandese di Google e non la branch italiana.
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla particolare natura dei servizi resi dalla società nazionale, vale a dire prestazioni pubblicitarie, rese in forma digitale sui diversi siti internet di proprietà della società stessa.
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla particolare natura dei servizi resi dalla società nazionale, vale a dire prestazioni pubblicitarie, rese in forma digitale sui diversi siti internet di proprietà della società stessa.
Trattandosi di prestazioni che necessitano di complessi sistemi operativi elettronico-digitali per essere effettuate, la Commissione ha valorizzato la presenza di detti sistemi sul territorio irlandese e, in specie, della piattaforma software e dei server sui quali venivano veicolati i messaggi pubblicitari. La sede italiana del soggetto non residente, stando ai fatti di causa, si sarebbe limitata a fornire attività ausiliare di assistenza tecnica e amministrativa, non risultando nemmeno un suo intervento diretto sul piano contrattuale.
Ulteriore elemento decisivo per escludere la riferibilità delle prestazioni al committente nazionale, secondo i giudici, sarebbe costituita dal pagamento diretto dei corrispettivi da parte della casa madre irlandese.
Ulteriore elemento decisivo per escludere la riferibilità delle prestazioni al committente nazionale, secondo i giudici, sarebbe costituita dal pagamento diretto dei corrispettivi da parte della casa madre irlandese.
La fattispecie oggetto della decisione, di non semplice trattamento dal punto di vista dell’IVA, merita qualche considerazione aggiuntiva.
L’operazione di cui trattasi, anche se non indicato nella sentenza, si qualifica come servizio “reso tramite mezzi elettronici”. L’allegato II alla direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con l’allegato I al Regolamento UE 282/2011, infatti, annovera tra i servizi forniti per via elettronica la “fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati”, inclusa la “fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web”.
L’operazione di cui trattasi, anche se non indicato nella sentenza, si qualifica come servizio “reso tramite mezzi elettronici”. L’allegato II alla direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con l’allegato I al Regolamento UE 282/2011, infatti, annovera tra i servizi forniti per via elettronica la “fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati”, inclusa la “fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web”.
Tale qualificazione non incide però sotto il profilo della territorialità IVA per i rapporti B2B (ma solo per i rapporti B2C, come prevede l’art. 7-sexies comma 1 lett. f) del DPR 633/72).
Nel caso di specie, quindi, essendo in presenza di un rapporto B2B, la prestazione rientra nell’ambito dei servizi “generici”, seguendo le regole di territorialità IVA di cui all’art. 7- comma 1 lett. a) del DPR 633/72 (in sostanza, il luogo di stabilimento del committente).
Nel caso di specie, quindi, essendo in presenza di un rapporto B2B, la prestazione rientra nell’ambito dei servizi “generici”, seguendo le regole di territorialità IVA di cui all’art. 7- comma 1 lett. a) del DPR 633/72 (in sostanza, il luogo di stabilimento del committente).
Il secondo, e più delicato, passaggio sta nella riferibilità delle prestazioni al committente irlandese piuttosto che al committente nazionale.
In tal senso, il criterio-base per definire il luogo di stabilimento del committente è contenuto nell’art. 10 del Regolamento Ue 282/2011 in attuazione dell’art. 44 della direttiva 2006/112/CE.
In tal senso, il criterio-base per definire il luogo di stabilimento del committente è contenuto nell’art. 10 del Regolamento Ue 282/2011 in attuazione dell’art. 44 della direttiva 2006/112/CE.
Posto che la rilevanza territoriale ai fini IVA delle prestazioni “generiche” B2B si ha nel luogo in cui il committente “ha fissato la sede della propria attività economica”, esso si individua come:
- il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa;
- tenendo conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.
- il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa;
- tenendo conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.
Come indica il Regolamento Ue 282/2011, se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa.
Tanto è coerente con quanto stabilito dalla C.T. Prov. Milano nel caso esaminato, risultando dai fatti di causa che ogni decisione sulle condizioni contrattuali era presa in Irlanda (trattandosi, oltretutto, di condizioni “standard” non negoziabili), luogo di ubicazione della direzione aziendale.
Tanto è coerente con quanto stabilito dalla C.T. Prov. Milano nel caso esaminato, risultando dai fatti di causa che ogni decisione sulle condizioni contrattuali era presa in Irlanda (trattandosi, oltretutto, di condizioni “standard” non negoziabili), luogo di ubicazione della direzione aziendale.
Viceversa, la branch italiana non poteva operare come “stabile organizzazione” ai fini IVA, non possedendo, sotto il profilo tecnico, una struttura in grado di ricevere servizi elettronici (conclusione quest’ultima molto vicina a quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Welmory del 16 ottobre 2014, causa C-605/12).
Né – osservano i giudici – poteva configurarsi una “stabile” della società non residente per il semplice fatto che l’Amministrazione aveva constatato una continuità di contatti e corrispondenza tra la branch nazionale e la società che offriva gli spazi pubblicitari.
Né – osservano i giudici – poteva configurarsi una “stabile” della società non residente per il semplice fatto che l’Amministrazione aveva constatato una continuità di contatti e corrispondenza tra la branch nazionale e la società che offriva gli spazi pubblicitari.