Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

L’interpello antielusivo confluisce nell’abuso del diritto

L’interpello antielusivo confluisce nell’abuso del diritto

Le istanze non potranno limitarsi a chiedere genericamente un parere al Fisco ma dovranno riportare alcuni elementi nel dettaglio

Con il nuovo art. 10- dello Statuto del contribuente è stata introdotta nel nostro sistema tributario ad opera del DLgs. 128/2015 una nozione legislativa di “abuso del diritto” – istituto di derivazione giurisprudenziale – in base alla quale “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti”.
Tali operazioni non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria, che ne può disconoscere i vantaggi tributari determinando le imposte secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di quanto già versato dal contribuente.
In linea di continuità con tale disposizione e, in particolare, con il comma 5 dell’art. 10-, l’art. 11 comma 1 lett. c) della L. 212/2000 disciplina la possibilità per il contribuente di interpellare l’Amministrazione per ottenere una risposta riguardante l’applicazione ad una specifica fattispecie della disciplina sull’abuso del diritto (interpello anti-abuso).
Come rilevato dalla circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate di ieri, rispetto al sostituito interpello antielusivo dell’art. 21 comma 9 della legge 413/1991, l’interpello anti-abuso non ricomprende né le istanze aventi ad oggetto ipotesi di interposizione dell’art. 37 comma 3 del DPR 600/1973, per le quali è presentabile un’istanza di interpello ordinario, né quelle concernenti la qualificazione di una determinata spesa tra quelle di pubblicità, propaganda o rappresentanza, che rientrano tra le ipotesi di interpello ordinario qualificatorio.
In considerazione della portata generale dell’abuso, la stessa circolare continua precisando che le istanze non potranno “genericamente limitarsi a chiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie”, ma dovranno riportare in dettaglio:
- gli elementi qualificanti l’operazione;
- il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
- le norme di riferimento, comprese quelle passibili di contestazione in termini di abuso del diritto;
- le “valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente” che consentono di qualificare l’operazione come non abusiva art. 10- comma 3.
Da ultimo, il comma 2 dell’art. 11 consente al contribuente di ottenere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni per disapplicare norme tributarie antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive (interpello disapplicativo, già previsto dall’art. 37- comma 8 del DPR 600/1973).
L’interpello disapplicativo riveste carattere obbligatorio
Come osservato dalla circ. n. 9, si tratta dell’unica categoria di interpello rimasta nel sistema che riveste carattere obbligatorio.
La natura obbligatoria dell’interpello non comporta, tuttavia, preclusioni difensive: in caso di risposta negativa all’istanza e di successiva disapplicazione della disposizione antielusiva in contrasto al parere reso dall’Amministrazione, ovvero in caso di mancata presentazione dell’istanza, il contribuente potrà comunque fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione in sede amministrativa e giurisdizionale.
Sul punto, la richiamata circolare n. 9 ha chiarito che la caratteristica “indefettibile” della norma è che la limitazione “risponda a una finalità antielusiva di tipo sostanziale, frutto di una valutazione preliminare da parte del legislatore di tendenziale ma non sistematica offensività del fatto”.
Rientrano, pertanto, in questa tipologia di interpello le istanze finalizzate a disapplicare:
- le disposizioni che limitano l’utilizzo delle perdite anche a seguito di operazioni straordinarie (artt. 84 comma 3 e 172 comma 7 del TUIR);
- i fenomeni di dividend washing (art. 109 comma 3-sexies del TUIR).
Viceversa, non sono ricomprese nella categoria in esame le disposizioni che prevedono una deducibilità a forfait di taluni costi, come l’art. 164 del TUIR per le spese e gli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, in quanto volte ad evitare un “evasivo utilizzo privatistico del bene”; o le norme che regolano la residenza delle persone fisiche (art. 2 del TUIR) o dei soggetti diversi (art. 73 del TUIR), in quanto preordinate a presidiare fenomeni di fittizio trasferimento di residenza.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...