Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Entro il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU e TASI

Entro il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU e TASI

Entro la fine di questo mese occorre presentare la dichiarazione ai fini IMU e TASI delle variazioni della consistenza immobiliare avvenute nell’anno 2015.
L’obbligo di comunicazione sorge solamente per i casi in cui gli immobili godono di riduzioni o esenzioni di imposta per situazioni non conoscibili da parte del Comune oppure se quest’ultimo non è in possesso delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento fiscale.

La dichiarazione, il cui modello ordinario è stato approvato dal DM 30 ottobre 2012, vale, come si è detto, sia ai fini IMU che TASI. Infatti il Ministero dell’Economia, con la risoluzione del 25 marzo 2015 n. 3/DF e la successiva circolare del 3 giugno 2015 n. 2/DF, ha precisato che le informazioni necessarie agli enti locali per il controllo e l’accertamento del calcolo sia dell’IMU che della TASI sono sostanzialmente identiche per cui, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione.

Gli enti non commerciali invece devono comunicare, nello stesso termine, le variazioni relative agli immobili esenti attraverso il modello approvato con il DM 26 giugno 2014 mentre utilizzano il modello ordinario se possiedono esclusivamente immobili non rientranti nell’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92.

Per capire se il contribuente è tenuto o meno alla presentazione del modello dichiarativo, si deve anzitutto fare riferimento ai principi generali contenuti nelle istruzioni approvate dal DM 30 ottobre 2012. In particolare l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI ed IMU già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.

In generale, quindi, tutte le variazioni soggettive e oggettive relative alle unità immobiliari sono riportate negli atti catastali e tali documenti sono pubblici e immediatamente consultabili. I dati catastali relativi agli immobili e le dichiarazioni riguardanti le modificazioni oggettive presentate in catasto tramite la procedura DOCFA, infatti, possono essere consultati dagli enti locali.

Risulta invece da comunicare, ai fini IMU, ad esempio la perdita dell’agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l’apposizione o la perdita del vincolo per i fabbricati di interesse storico o artistico, lo “status” di bene merce non locato, il terreno agricolo posseduto e coltivato da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola, l’immobile utilizzato attraverso un contratto di locazione finanziaria e lo status e la variazione del valore al 1° gennaio 2015 delle aree edificabili.

Invece ai fini TASI, considerato che le informazioni presenti in archivi pubblici – es. anagrafe comunale, anagrafe tributaria, banca dati catastale – sono accessibili alle amministrazioni comunali o comunque vengono comunicate loro da altre amministrazioni, ad esempio, non deve essere presentato alcun modello per gli immobili locati o affittati con contratti registrati, prorogati, ceduti o risolti successivamente alla data del 1° luglio 2010. A partire da tale data, infatti, l’art. 19 commi 15 e 16 del DL 78/2010 ha istituito l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate i dati catastali relativi agli immobili interessati dai citati eventi (in tal senso la citata circ. del Ministero dell’Economia e delle finanze 3 giugno 2015 n. 2/DF).

Inoltre, anche in relazione all’IMU (e quindi alla TASI) la dichiarazione non deve essere presentata quando il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento, quali, ad esempio, l’invio di una comunicazione ad hoc.

Dichiarazione degli ENC da presentare solo per via telematica

Il modello di dichiarazione, unitamente ai modelli aggiuntivi, può essere:
- consegnato direttamente al Comune;
- spedito in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’ufficio tributi del Comune (sulla busta della raccomandata deve essere apposta la dicitura “Dichiarazione IMU 2015”, nel caso in cui la dichiarazione si riferisca a variazioni intervenute nel 2015);
- inviato telematicamente con posta certificata.
Relativamente alla dichiarazione degli ENC, invece, il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle finanze, utilizzando i canali Entratel o Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...