L’avviso bonario non sempre interrompe la prescrizione per i contributi
A seguito dell’art. 30 del DL 78/2010, i maggiori contributi previdenziali richiesti dall’INPS sono intimati con apposito avviso di addebito, che deve essere notificato secondo le forme indicate nel quarto comma della norma.
L’avviso di addebito è l’ordinaria e, possiamo dire, unica modalità di riscossione dei contributi, tant’è che viene utilizzata sia per il mancato versamento dei contributi dichiarati nel quadro RR sia per i contributi accertati dall’INPS, ad esempio, a seguito di mancata iscrizione nella gestione previdenziale.
Nel caso dei contributi dovuti alla gestione degli artigiani e dei commercianti, la circolare INPS 30 dicembre 2010 n. 168 (§ 3) ha precisato che, sul versante procedimentale, l’Istituto continua ad avvalersi della facoltà, preventiva rispetto all’avviso di addebito, di richiedere il pagamento mediante avviso bonario di cui all’art. 24 comma 2 del DLgs. 46/99 (comunicazione strumentale ad accertare l’omissione contributiva e a consentirne la regolarizzazione da parte del contribuente).
Solo se il debitore non provvede al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario (30 giorni dalla sua ricezione) avviene la formazione e la notifica dell’avviso di addebito.
L’art. 3 comma 9 della L. 335/95 stabilisce che, salvo alcune eccezioni, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di cinque anni.
Per i contributi, a differenza di quanto si può dire in merito alle imposte, c’è un aspetto molto importante: essi, se prescritti, non possono essere pagati, quindi se, per errore, avviene il pagamento, spetta di diritto il rimborso.
Trattandosi di termine prescrizionale, esso ben può essere interrotto, ai sensi dell’art. 2943 del codice civile, dalla costituzione in mora.
Quindi, sia l’avviso di addebito sia l’avviso bonario hanno effetto interruttivo della prescrizione.
Sull’avviso bonario, l’interpretazione deve però “fare i conti” con la telematica.
L’INPS, con la circolare n. 98 del 2013, aveva specificato che gli avvisi bonari non saranno più inviati a mezzo posta, bensì messi a disposizione del contribuente sul Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti.
In relazione al 2016, si veda il messaggio n. 1950 dello scorso 3 maggio, ove, in coerenza con quelli degli scorsi anni, si prevede testualmente: “gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale (...) al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari. Come di consueto sarà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari generalizzati. Contestualmente sarà inviata una email di alertai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica”.
I contributi prescritti non possono essere pagati
La domanda, a nostro avviso, è d’obbligo: l’avviso bonario, così come comunicato, o meglio, così come “messo a disposizione”, interrompe la prescrizione?
È vero che la costituzione in mora, secondo giurisprudenza consolidata, non presuppone formule sacramentali, infatti, se la ricezione è provata, non è necessaria la raccomandata a/r. Ma in tal caso c’è una mera “messa a disposizione”, che il debitore, anche diligentemente, potrebbe non vedere mai.
Che valore possiamo attribuire alla e-mail di alert?
Non si tratta di una PEC spedita ad un professionista, soggetto che ha il dovere di consultarla periodicamente (strumento di notifica, peraltro, ammesso in via espressa dall’art. 30 del DL 78/2010 sull’avviso di addebito).
ll procedimento, per esigenze di semplificazione, passa attraverso il Cassetto previdenziale, ma è certo che attraverso il Cassetto non può, almeno per il momento, ritenersi automatica l’interruzione della prescrizione.
A seguito dell’art. 30 del DL 78/2010, i maggiori contributi previdenziali richiesti dall’INPS sono intimati con apposito avviso di addebito, che deve essere notificato secondo le forme indicate nel quarto comma della norma.
L’avviso di addebito è l’ordinaria e, possiamo dire, unica modalità di riscossione dei contributi, tant’è che viene utilizzata sia per il mancato versamento dei contributi dichiarati nel quadro RR sia per i contributi accertati dall’INPS, ad esempio, a seguito di mancata iscrizione nella gestione previdenziale.
Nel caso dei contributi dovuti alla gestione degli artigiani e dei commercianti, la circolare INPS 30 dicembre 2010 n. 168 (§ 3) ha precisato che, sul versante procedimentale, l’Istituto continua ad avvalersi della facoltà, preventiva rispetto all’avviso di addebito, di richiedere il pagamento mediante avviso bonario di cui all’art. 24 comma 2 del DLgs. 46/99 (comunicazione strumentale ad accertare l’omissione contributiva e a consentirne la regolarizzazione da parte del contribuente).
Solo se il debitore non provvede al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario (30 giorni dalla sua ricezione) avviene la formazione e la notifica dell’avviso di addebito.
L’art. 3 comma 9 della L. 335/95 stabilisce che, salvo alcune eccezioni, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di cinque anni.
Per i contributi, a differenza di quanto si può dire in merito alle imposte, c’è un aspetto molto importante: essi, se prescritti, non possono essere pagati, quindi se, per errore, avviene il pagamento, spetta di diritto il rimborso.
Trattandosi di termine prescrizionale, esso ben può essere interrotto, ai sensi dell’art. 2943 del codice civile, dalla costituzione in mora.
Quindi, sia l’avviso di addebito sia l’avviso bonario hanno effetto interruttivo della prescrizione.
Sull’avviso bonario, l’interpretazione deve però “fare i conti” con la telematica.
L’INPS, con la circolare n. 98 del 2013, aveva specificato che gli avvisi bonari non saranno più inviati a mezzo posta, bensì messi a disposizione del contribuente sul Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti.
In relazione al 2016, si veda il messaggio n. 1950 dello scorso 3 maggio, ove, in coerenza con quelli degli scorsi anni, si prevede testualmente: “gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale (...) al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari. Come di consueto sarà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari generalizzati. Contestualmente sarà inviata una email di alertai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica”.
I contributi prescritti non possono essere pagati
La domanda, a nostro avviso, è d’obbligo: l’avviso bonario, così come comunicato, o meglio, così come “messo a disposizione”, interrompe la prescrizione?
È vero che la costituzione in mora, secondo giurisprudenza consolidata, non presuppone formule sacramentali, infatti, se la ricezione è provata, non è necessaria la raccomandata a/r. Ma in tal caso c’è una mera “messa a disposizione”, che il debitore, anche diligentemente, potrebbe non vedere mai.
Che valore possiamo attribuire alla e-mail di alert?
Non si tratta di una PEC spedita ad un professionista, soggetto che ha il dovere di consultarla periodicamente (strumento di notifica, peraltro, ammesso in via espressa dall’art. 30 del DL 78/2010 sull’avviso di addebito).
ll procedimento, per esigenze di semplificazione, passa attraverso il Cassetto previdenziale, ma è certo che attraverso il Cassetto non può, almeno per il momento, ritenersi automatica l’interruzione della prescrizione.