LA
REVISIONE
COOPERATIVA:
IRREGOLARITÀ
SANABILI
E
PROVVEDIMENTI
SANZIONATORI
Gabriella
Trinchese
ABSTRACT
L’attività
di vigilanza prevista dal D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e successive
modifiche consiste in una attività ispettiva esercitata mediante due
tipi di ispezioni che hanno specifiche finalità dettagliatamente
indicate negli artt. 4 e 9, D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220: la
revisione cooperativa e le ispezioni straordinarie effettuate con
forme, modalità e cadenze disciplinate dagli artt. 2 ss., D.lgs. 2
agosto 2002, n. 220.
La
vigilanza ordinaria sulle cooperative si attua mediante la revisione
cooperativa che ha lo scopo di accertare la natura mutualistica
dell’ente, anche attraverso un controllo della gestione
amministrativo-contabile, verificando la partecipazione dei soci allo
scambio mutualistico con la società ed alla vita sociale, la qualità
della medesima, l’assenza di scopi di lucro dell’ente, nonché la
legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali,
previdenziali e di altra natura. La revisione cooperativa ha anche
una finalità di tipo assistenziale, in quanto mira al miglioramento
dell’organizzazione interna, in termini di gestione e di democrazia
della cooperativa revisionata, mediante suggerimenti e consigli che
il revisore fornisce agli organi di direzione e di amministrazione
degli enti.
Terminata
l’attività di revisione, le relative risultanze devono risultare
dal verbale di revisione approvato con Decreto del 23 febbraio 2015
del Ministero dello sviluppo economico. Qualora il revisore non
rilevi alcuna irregolarità, emette un giudizio positivo rilasciando
un certificato (o attestazione) di revisione. Nel caso in cui,
invece, il revisore rilevi irregolarità sanabili, deve irrogare una
diffida per la regolarizzazione della posizione della società entro
un congruo periodo di tempo (comunque non inferiore a 30 giorni e non
superiore a 90 giorni) al termine del quale viene compiuta
un’ulteriore ispezione di controllo, al fine di verificare che
siano state eliminate le irregolarità.
Nel
documento sono illustrate le principali irregolarità che il revisore
può rilevare in sede di verifica, il sistema sanzionatorio previsto
in caso di inottemperanza alla diffida impartita al fine di eliminare
le medesime nonché i provvedimenti che possono essere proposti dal
revisore.
Sommario:
1. L’attività di vigilanza prevista dal D.lgs. 2 agosto 2002, n.
220 e successive modifiche.
2. La revisione cooperativa e l’ispezione straordinaria: finalità.
3. Modalità di svolgimento della revisione cooperativa.
4. Il verbale di revisione e le principali irregolarità
riscontrabili in sede di verifica.
5. Conclusione della revisione cooperativa.
6. I provvedimenti sanzionatori.
L’attività di vigilanza prevista dal D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e successive modifiche
L’art.
45 della Costituzione, nel riconoscere la funzione sociale della
cooperazione, dispone che «la legge [....] ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità»1.
L’art. 2545 quaterdecies c.c.
in materia di controlli, prevede espressamente che «le
società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla
vigilanza e agli altri controlli sulla
1
Cfr. art. 45 Cost. che recita «La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e
ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità».
gestione previsti dalle leggi speciali»2.
Tali previsioni trovano concreta attuazione mediante specifiche norme
dettate in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, contenute nel
D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (di seguito D.lgs. 220/2002) e
successive modifiche3.
Le
suddette norme si applicano a «tutte le forme
di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex
articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366,
società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all’articolo
2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società
cooperative»4
e sono finalizzate «all’accertamento
dei requisiti mutualistici5».
Tale attività è dunque volta ad assicurare che gli enti cooperativi
perseguano effettivamente la funzione sociale (costituzionalmente
intesa)6 che
li contraddistingue, funzione, quest’ultima, che si realizza
mediante lo strumento della mutualità; pertanto, l’attività di
vigilanza si esplica mediante la verifica del concreto perseguimento
da parte degli enti cooperativi dello scopo mutualistico, a
prescindere dalla sussistenza del requisito della prevalenza o meno
della mutualità7;
il suddetto scopo, proprio delle cooperative, evidenziato anche dalle
disposizione civilistiche di cui agli artt. 2511 c.c. che definisce
le cooperative «società a capitale variabile
con scopo mutualistico» e 2515 c.c. che nel
prescrivere l’indicazione di società cooperativa nella
denominazione sociale, specifica, al co. 2, che l’indicazione di
“cooperativa” non può essere usata da società che non hanno
scopo mutualistico, si esplica nella gestione di un’attività a
favore dei soci il cui vantaggio deriva dall’essere i diretti
destinatari dell’attività d’impresa (cooperative di consumo)
oppure dal fatto che l’attività si svolga tramite il loro lavoro o
apporto di beni (cooperative di lavoro, di produzione o di
conferimento)8.
2
Cfr. art. 2545 quaterdecies
c.c.
3
Cfr. L. 23 luglio 2009 n. 99 e D.lgs. 18
ottobre 2012, n. 179.
4
Cfr. art. 1, co. 1, D.lgs. 220/2002. Sono
sottoposte al controllo amministrativo in esame tutte le società
cooperative, indipendentemente dal modello di governance
adottato (se quello delle s.r.l. o quello
delle s.p.a.).
5
Cfr. art. 1, co. 2, D.lgs. 220/2002.
6
Nella relazione al decreto di riforma del
diritto societario (Relazione al D.lgs. n. 6/2003) nell’ambito
delle società cooperative viene richiamata la previsione dell'art.
45 della Costituzione, e viene riconosciuta alle cooperative «la
prerogativa della "funzione sociale". Funzione sociale è
un valore particolare che la cooperazione possiede proprio per il suo
particolare scopo, e, in misura minore, per la sua particolare
organizzazione. Si è, pertanto, ritenuto che il riconoscimento della
funzione sociale delle cooperative dipenda dal loro scopo
mutualistico, dalla assenza in esse di fini di speculazione e dalla
loro organizzazione democratica. [......] La funzione sociale
(realizzata attraverso lo strumento della mutualità) è un requisito
dell'intero fenomeno, e ciò vale con riferimento alla distinzione
tra cooperazione costituzionalmente riconosciuta e cooperazione
diversa dalla costituzionalmente riconosciuta. Anche le cooperative
diverse da quelle costituzionalmente riconosciute, se conformi alle
regole e al modello legale, posseggono (anzi debbono possedere) una
funzione sociale, un valore intrinseco, una meritevolezza
particolare, che le distingue dalle imprese ordinarie
lucrative».
7
Nella Relazione al decreto di riforma del
diritto societario (Relazione al D. Lgs. n. 6/2003) si è ritenuto
«che la vigilanza, tradizionalmente definita
come "governativa" debba riferirsi a tutte le cooperative,
e quindi anche a quelle diverse dalle costituzionalmente
riconosciute» e che «anche le cooperative diverse dalle
riconosciute si prestano a realizzare i valori fondamentali della
cooperazione mutualistica [......] e che anche le cooperative
diverse, avendo funzione sociale, hanno o conservano lo statuto
privilegiato e i benefici (tranne quelli tributari) che l'ordinamento
collega alla società cooperativa in quanto tale, senza ulteriori
aggettivi o specificazioni».
8
Cfr. Associazione Disiano Preite, Il nuovo
diritto delle società a cura di G. Olivieri, G. Presti e F. Vella,
Il Mulino, 2003, 307.
L’accertamento dei requisiti mutualistici è riservato in via
esclusiva al Ministero dello Sviluppo economico9
(di seguito “Ministero”) fatte salve le diverse
forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti10.
La revisione cooperativa e l’ispezione straordinaria: finalità
L’attività di vigilanza consiste in un’ attività ispettiva
esercitata mediante due tipi di ispezioni11
che hanno specifiche finalità dettagliatamente indicate
negli artt. 4 e 9, D.lgs. n. 220/2002 e successive modifiche:
- la revisione cooperativa ha lo scopo di accertare la natura mutualistica dell’ente, anche attraverso un controllo della gestione amministrativo-contabile, verificando la partecipazione dei soci allo scambio mutualistico con la società ed alla vita sociale, la qualità della medesima, l’assenza di scopi di lucro dell’ente, nonché la legittimazione
dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e
di altra natura12;
il revisore accerta altresì la consistenza della situazione
patrimoniale (attraverso l’acquisizione del bilancio d’esercizio,
delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale, ove esistente, e della certificazione di bilancio, ove
prevista) nonché l’esistenza e la corretta applicazione del
regolamento ex art. 6, Legge n. 142/200113.
La revisione cooperativa ha anche una finalità di tipo
assistenziale, in quanto mira al miglioramento dell’organizzazione
interna, in termini di gestione e di democrazia della cooperativa
revisionata, mediante suggerimenti e consigli che il revisore
fornisce agli organi di direzione e di amministrazione degli enti,
come si evince anche dal modello di verbale di revisione14
in cui è imposto al revisore di scrivere «eventuali
suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di
democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei
soci alla vita sociale» contribuendo in tal modo alla
massimizzazione della funzione sociale propria delle cooperative15;
9
Cfr. art. 1, co. 2, D.lgs. 220/2002.
10
Quali le disposizioni dettate per le
cooperative di credito che sono soggette alla vigilanza della Banca
d’Italia, ad eccezione di quanto concerne i rapporti mutualistici
ed il funzionamento degli organi sociali ai sensi dell’art. 18,
D.lgs. 220/2002) o per le cooperative di assicurazione soggette al
controllo dell’Ivass etc.
11
La revisione cooperativa e le ispezioni
straordinarie sono effettuate con forme, modalità e cadenze
disciplinate dagli artt. 2 ss. D.lgs. n. 220/2002 e successive
modifiche.
12
Cfr. art. 4, co. 1, lett. b), D.lgs.
220/2002. Nel verbale di revisione, nella parte finale della sezione
Rilevazione, è specificato che «ai sensi del
combinato disposto del D.lgs. n. 220/02 e della Legge n. 221/2012, si
precisa che gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza
cooperativa assolvono i compiti loro affidati dalla legge
esclusivamente nell'interesse pubblico e che la suddetta vigilanza
esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche
amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle
agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per
l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 12 del citato
D.lgs. n. 220/02». 13
Cfr. art. 4, co. 2 e 3, D.lgs.
220/2002.
14
Cfr. punto 56 del verbale. Il riferimento è
al verbale di revisione conforme al modello approvato con D.M. del 23
febbraio 2015 del Ministero dello sviluppo economico.
15
Cfr. art. 4 co. 1, lett. a), D.lgs.
220/2002.
- le ispezioni straordinarie, rispetto alla revisione cooperativa,
sono connotate da un maggior grado di approfondimento delle verifiche
svolte16; dal
dettato normativo, si evince che le finalità delle ispezioni
straordinarie sono molto simili a quelle della revisione cooperativa,
dato che anch’esse mirano ad accertare l’esatta osservanza delle
norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, la
sussistenza dei requisiti richiesti al fine di usufruire delle
agevolazioni in ambito tributario, previdenziale e di altra natura,
il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell’ente,
l’esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle
attività specifiche promosse o assunte dall’ente, la consistenza
patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle
passività, la correttezza dei rapporti istaurati con i soci
lavoratori e l’effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al
regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle
tariffe vigenti17.
A differenza delle revisioni ordinarie che hanno cadenza biennale,
salvo previsioni speciali, le ispezioni straordinarie sono disposte
dal Ministero18,
sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di
approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e di
programmazioni straordinarie; esse sono inoltre disposte sulla base
di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di altre
Autorità pubbliche ed ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità19
(ad esempio nel caso in cui siano state rilevate
irregolarità nel corso di precedenti revisioni)20.
Il Ministero, con proprio provvedimento, ha fissato le modalità di
esecuzione delle ispezioni e il modello del verbale di ispezione21.
16
Tale maggior approfondimento si può
evincere anche dal modello di verbale delle ispezioni straordinarie
rispetto a quello della revisione cooperativa.
17
Cfr. art. 9, D.lgs. 220/2002.
18
In particolare dalla Direzione Generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.
19
Cfr. art. 4, co. 1, Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2015 contenente Disposizioni
inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie
nei confronti degli enti cooperativi e approvazione della relativa
modulistica.
20
Cfr. art. 8, co. 1, D.lgs. 220/2002.
21
Cfr. Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 23 febbraio 2015, ult. cit.
Le ispezioni straordinarie sono effettuate da funzionari del
Ministero appartenenti ad apposito ruolo e con specifico profilo
professionale, o, in caso di particolari esigenze, da altri
funzionari del Ministero e, sulla base di apposita convenzione, da
funzionari di altre Amministrazioni che abbiano conseguito
l’abilitazione all’attività di vigilanza attraverso appostiti
corsi di formazione di cui all’art. 7, co. 3 D.lgs. 220/2002. Agli
ispettori sono attribuiti, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 220/2002,
oltre alla facoltà di diffida di cui all’art. 5, D.lgs. 220/2002
riconosciute ai revisori di cooperative, il potere di accesso presso
la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di
esercizio dell’attività, anche presso terzi, di convocare ed
interrogare tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell'ente
cooperativo, compresi i terzi, di acquisire e trattenere
temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto
congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di
trenta giorni, di estrarre copia e riprodurre atti, di siglare i
libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o
manomissioni degli stessi.
Modalità di svolgimento della revisione cooperativa
La vigilanza ordinaria sulle cooperative si attua mediante la
revisione cooperativa, almeno una volta ogni due anni, salvo
previsioni speciali che prescrivono la revisione annuale per22:
- le cooperative sociali;
- le società cooperative e loro consorzi che abbiano un fatturato periodicamente rivalutato (ad oggi pari a euro 22.523.685,08) ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata;
- le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi;
- le società cooperative individuate con successivi provvedimenti legislativi.
Le cooperative non possono essere soggette ad ispezione ordinaria nei
primi 12 mesi dalla loro costituzione.
La vigilanza ordinaria è di competenza esclusiva del Ministero dello
Sviluppo economico23 che
la svolge mediante propri revisori ed è esercitata in collaborazione
con le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministero
dello Sviluppo economico, le quali svolgono tale forma di controllo
nei confronti delle cooperative ad esse aderenti24;
per cui, per le società cooperative che abbiano optato per
l’adesione ad una delle suddette Associazioni nazionali, le
revisioni sono effettuate da revisori appartenenti all’Associazione
a cui hanno aderito.
Il Ministero, nell’esercizio di tale attività verso gli enti
cooperativi non aderenti ad alcuna Associazione nazionale di
rappresentanza del movimento cooperativo, può inoltre avvalersi di
revisori di altri dicasteri con il primo convenzionati (ad esempio
l’Agenzia delle Entrate25)
oppure di revisori delle Associazioni Nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute con le quali il
Ministero ha stipulato apposite convenzioni26.
I suddetti revisori conseguono l’abilitazione all’attività di
vigilanza attraverso appositi corsi di formazione che devono fornire
le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l’espletamento
delle revisioni cooperative, promossi dal Ministero o dalle
Associazioni nazionali di rappresentanza preventivamente autorizzati
dal Ministero e sono iscritti in un apposito Elenco dei revisori
istituito presso il Ministero27.
Vengono incaricati dell’effettuazione delle revisioni cooperative
solo i soggetti inseriti in tale elenco28.
22
Cfr. art. 3, Decreto Ministero Attività
Produttive del 6 dicembre 2004 che prevede che sono soggette a
revisione annuale le cooperative di cui all’art. 1, L. 381/1991
(cooperative sociali) e art.15, co. 1, L. 59/1992 (società
cooperative e loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a
originari lire trenta miliardi e periodicamente rivalutato dunque ad
oggi pari a euro 22.523.685,08 ovvero che detengano partecipazioni di
controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società
cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi) e quelle
individuate con successivi provvedimenti
legislativi.
23
Cfr. art. 1, co. 2, D.lgs. 220/2002.
24
Cfr. art. 2, co. 4, D.lgs. 220/2002.
25
In proposito si veda la Convenzione tra il
Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate
stipulata il 28.09.2010.
26
Cfr. art. 7, co. 2, D.lgs. 220/2002.
27
Cfr. art. 7, co. 3, D.lgs. 220/2002.
28
Cfr. art. 4, Decreto Ministero Attività
Produttive del 6 dicembre 2004.
La revisione è effettuata da uno o più revisori incaricati e deve
svolgersi in presenza del legale rappresentante o di un suo delegato;
il revisore può consentire che il rappresentante della cooperativa
sia assistito da soci o dipendenti o da professionisti di fiducia29.
Il luogo di svolgimento della revisione coincide, di norma, con la
sede sociale, salvo che sia concordato un luogo diverso con il
rappresentante dell’ente30.
Il Decreto del 6 dicembre 2004, attuativo del D. lgs. n. 220/2002 nel
precisare le modalità di svolgimento della revisione prevede che
gli amministratori ed i sindaci possono assistere alla revisione e
devono intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore. È
inoltre previsto l’obbligo per gli enti assoggettati a revisione di
mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i
registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i
chiarimenti richiesti31.
Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli
accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare
sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali,
magazzini, spacci, impianti od altre dipendenze in genere, di sentire
i singoli soci dell’ente, i dipendenti ed eventuali terzi
interessati, dandone conto nel verbale di revisione.
Le risultanze dell’attività di revisione devono essere riportate
esclusivamente nel verbale di revisione conforme al modello approvato
con D.M. del 23 febbraio 2015 del Ministero dello sviluppo economico.
Con il D.M. del 23 febbraio 2015 del Ministero dello sviluppo
economico è stata infatti approvata la nuova modulistica da
utilizzare per la effettuazione della revisione cooperativa delle
società cooperative e dei consorzi di cooperative, costituita dai
seguenti modelli:
- Verbale di revisione: sezione Rilevazione e schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre, e Sezione Accertamento (allegato 1)32;
- Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 1/D);
- Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (allegato 2);
- Diffida a consentire lo svolgimento dell’accertamento (allegato 3);
- Relazione di mancata Revisione/Accertamento (allegato 4);
- Certificazione di avvenuta revisione (allegato 5);
- Attestazione di avvenuta revisione (allegato 6);
- Dichiarazione sostitutiva ex art. 6 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (allegato7);
29
Cfr. art. 7, co. 1 e 2, Decreto Ministero
Attività Produttive del 6 dicembre 2004.
30
All’art. 7 Decreto Ministero Attività
Produttive del 6 dicembre 2004 è inoltre previsto che se la
revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i
documenti devono trovarsi presso la predetta sede. Se la revisione
viene effettuata in luogo diverso dalla sede sociale, il presidente
dell’ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in
detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione
richiesta.
31
Cfr. art. 7, Decreto Ministero Attività
Produttive del 6 dicembre 2004, in cui è previsto anche che il
revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò
non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della
cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di
fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o
manomissioni.
32
Fanno parte integrante del verbale di
revisione delle schede di settore predisposte per ciascuna tipologia
di cooperativa e quelle per i provvedimenti sanzionatori.
- Richiesta di integrazioni, di cui all’ultimo comma dell’art. 8 del decreto ministeriale 6 dicembre 2004 (allegato 8);
- Supplemento di verifica (allegato 9).
È stata inoltre approvata, con lo stesso decreto, la nuova
modulistica da utilizzare per la effettuazione della revisione
cooperativa delle banche di credito cooperativo.
Il verbale di revisione e le principali irregolarità riscontrabili in sede di verifica
Il modello di verbale di revisione, sezione I – Rilevazione,
rappresenta lo strumento di rilevazione delle seguenti informazioni:
- Dati identificativi. Sono richiesti dati quali la denominazione, la sede legale, l’eventuale sede amministrativa, il codice fiscale, la data ultima revisione, la data di costituzione, il termine della società, la posizione nell’Albo società cooperative, la data di messa in liquidazione nonché dell’ultima modifica statutaria. Con riguardo a tali dati identificativi,
il revisore verifica ad esempio se la denominazione dell’ente
contenga l’indicazione di società cooperativa, come previsto
dall’art. 2515 c.c. nonché la corretta iscrizione della società
nell’Albo delle società cooperative; qualora la cooperativa
risulti iscritta nell’albo delle cooperative in una sezione non
corretta, in quanto non coerente con lo scopo mutualistico indicato
nello statuto, il revisore provvederà a prescrivere la modifica
dell’iscrizione nell’albo delle cooperative (si pensi al caso di
Cooperative che svolgano attività di conferimento di prodotti
agricoli iscritte, ad esempio, nella sezione Cooperative di lavoro
agricolo). Nella medesima sezione sono inoltre richiesti i dati
inerenti l’attività quali una descrizione dell’oggetto sociale
risultante dallo statuto e dell’attività effettivamente svolta al
fine di verificare che vi sia coerenza tra la previsione statutaria e
la concreta attività della cooperativa. In caso di inattività, il
revisore oltre ad indicarne i motivi, verificherà che gli
adempimenti amministrativi siano regolarmente effettuati in quanto in
caso contrario diffiderà l’ente a regolarizzare la propria
posizione oppure verificherà la sussistenza dei presupposti per
eventualmente proporre l’adozione di un provvedimento di
scioglimento per atto dell’autorità previsto dall’art. 2545
septiesdecies c.c.
- Natura mutualistica dell’ente - requisiti inerenti l’atto costitutivo e lo statuto. Il revisore, sulla base dello statuto sociale, deve riscontrare la sussistenza dei requisiti relativi alla natura mutualistica della cooperativa verificando se lo statuto prevede lo scopo
mutualistico ai sensi dell’art. 2511 c.c. ed il suo corretto
perseguimento. Qualora nello statuto non sia previsto tale scopo, il
revisore procederà a verificare se trattasi di mancanza formale (e
quindi sanabile mediante diffida) dello statuto, ovvero sostanziale.
In tal caso ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c.
valuterà se proporre lo scioglimento dell’ente. Il revisore
verifica inoltre la presenza nello statuto della previsione
dell’obbligo della destinazione degli utili netti annuali a riserva
legale nella misura prevista dalla
legge33(almeno
il 30% degli utili netti annuali) nonché dell’obbligo della
devoluzione di una quota (pari al 3%) di utili netti annuali ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione34
(di cui all’art.11 comma 3 legge 31 gennaio 1992 n.
59) nonché il rispetto effettivo di tali obblighi; verifica,
inoltre, la sussistenza delle clausole statutarie previste per le
cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2514 c.c.35;
se la cooperativa è a mutualità non prevalente, deve verificare se
è previsto il diritto agli utili ed alle riserve dei soci
cooperatori e se sono rispettati i requisiti di cui all’art. 2545
quinquies
c.c. che prevede che possono essere distribuiti dividendi, acquistate
proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve
divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il
complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto,36
dunque occorrerà verificare se siano state disciplinate
le modalità di ripartizione dei dividendi tra i soci, la percentuale
massima di ripartizione tra gli stessi nonché le modalità di
assegnazione ai soci delle riserve divisibili37.
Il revisore verificherà inoltre che sussista la previsione
statutaria della possibilità per l’ente di operare con terzi (in
difetto, non potrà svolgere l’attività con soggetti terzi) e che
se siano determinati nello statuto i criteri per la ripartizione dei
ristorni, di cui all’art. 2545 sexies c.c. nonché la
corretta determinazione e ripartizione.
- Natura mutualistica dell’ente - requisiti inerenti l’attività. La verifica verte sull’effettivo rispetto delle suddette previsioni statutarie; in particolare con riguardo ai regolamenti
33
Cfr. art. 2545 quater,
co. 1, c.c.
34
Cfr. art. 2545 quater,
co. 2, c.c.
35
L’art. 2514 c.c. prevede testualmente che
«Le cooperative a mutualità prevalente
devono prevedere nei propri statuti:
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le
cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle
clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per
l'assemblea straordinaria».
36
Ai sensi dell’art. 2545 quinquies,
co. 2, c.c. Con riguardo alle riserve divisibili è poi richiesto
(punto 15 del verbale di revisione) di verificare la corretta
separata gestione delle medesime rispetto ad eventuali riserve
indivisibili e se tale gestione separata è riportata in Nota
integrativa.
37
Ai sensi dell’art. 2545 quinquies,
co. 3-5 c.c. «L'atto costitutivo può
autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve
divisibili attraverso:
- l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
- mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Le
riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento
del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede
diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari
liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il
patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società
sia inferiore ad un quarto.
Le
disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle
cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati».
interni che disciplinano alcuni aspetti della vita cooperativa e le
modalità di attuazione dello scambio mutualistico (quali il
regolamento per i ristorni, il regolamento per la raccolta del
prestito sociale, il regolamento per lo svolgimento delle assemblee)
il revisore verifica se esistono ed in caso positivo, se gli stessi
siano stati redatti ed approvati in conformità dell’ultimo comma
dell’art. 2521 c.c. (che prevede che siano predisposi dagli
amministratori ed approvati dall’assemblea con la maggioranza
prevista per l’assemblea straordinaria)38
nonché il contenuto dei medesimi, dandone apposita
descrizione nel verbale. Quest’ultimo deve inoltre verificare il
rispetto del principio della parità di trattamento tra i soci
cooperatori ai sensi dall’art. 2516 c.c. Tale fattore è un
importante indicatore della mutualità dell’ente e presuppone che
ad ogni socio debbano comunque essere offerte pari opportunità per
la partecipazione alla vita sociale. Nel verbale è inoltre richiesto
se il sistema amministrativo dell’ente consente di distinguere lo
scopo mutualistico con i soci, rispetto ai rapporti con i terzi39e
se nella nota integrativa è documentata la condizione di prevalenza
con l’evidenziazione dei parametri di cui all’art. 2513 c.c.40
In tale ultimo caso il revisore riscontrerà se le
indicazioni contenute nella nota integrativa corrispondano alle poste
del bilancio. A tal fine, all’interno del verbale è richiesta la
compilazione di una scheda di controllo (di seguito riportata) per la
verifica della prevalenza per la quale dovrà farsi riferimento
all’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato e a quello
relativo all’esercizio precedente41.
Per la compilazione della
38
Cfr. art. 2521, co. 5 c.c. in cui è
previsto che i rapporti tra società e soci possono essere
disciplinati da regolamenti che determinano criteri e regole inerenti
lo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e soci.
39
Cfr. art. 2. L. 59/1992 e art. 2545 c.c.
relativo alla Relazione annuale sul carattere mutualistico della
cooperativa ai sensi del quale «Gli
amministratori e i sindaci della società, in occasione della
approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni
previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico». In caso di redazione del
bilancio in forma abbreviata, tali informazioni sono contenute
all’interno della nota integrativa omettendosi la Relazione sulla
gestione. Per un approfondimento si veda CNDEC, “Le peculiarità
delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella
gestione aziendale”, Quaderno a cura della Commissione per lo
studio dei principi contabili nazionali, Aprile 2016, 15
ss.
40
L’art. 2513 c.c. detta i criteri per la
definizione della prevalenza prevedendo testualmente che :«Gli
amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di
cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio,
evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle
cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la
quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è
superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale
dei prodotti».
41
Saranno verificati i due bilanci precedenti
la revisione (ad esempio per la revisione per il biennio 2015-2016,
nella scheda di controllo si inseriranno i dati relativi agli
esercizi 2013-2014).
scheda il revisore farà riferimento a quanto indicato nelle voci di
Conto Economico in nota integrativa, nonché alle risultanze della
contabilità generale o di quella analitico/industriale e, per le
cooperative agricole, degli eventuali prospetti quantitativi
riepilogativi.
A seconda del tipo di cooperativa dovrà compilarsi solo uno dei
punti indicati nella scheda di controllo, ad esempio, se si tratta di
cooperative edilizie o di consumo al fine di verificare se l’attività
è svolta prevalentemente in favore dei soci si calcola la
percentuale di prevalenza secondo il seguente rapporto: Ricavi delle
vendite e delle prestazioni (A1) verso soci sul Totale dei Ricavi
delle vendite e delle prestazioni (A1). Per le cooperative di lavoro
al fine di verificare se l’attività è svolta prevalentemente
avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci la percentuale di
prevalenza si desumerà dal Costo del lavoro (B9) verso soci sul
Totale del Costo del lavoro (B9). In caso di cooperative di
conferimento o di servizi per verificare se l’attività sia svolta
prevalentemente avvalendosi delle apporti dei soci si calcolerà il
rapporto tra Costo dei beni conferiti (B6) dai soci sul Totale del
Costo dei beni conferiti (B6) o Costo della prestazione di servizi
ricevuti (B7) dai soci sul Totale del Costo della prestazione di
servizi ricevuti (B7). Nel caso in cui si tratti di cooperative in
cui coesistano più tipologie di scambio mutualistico e dunque
l’attività sia svolta realizzando contestualmente più tipi di
scambio mutualistico, occorrerà determinare l’eventuale media
ponderata per valutare se è
rispettata la condizione di prevalenza (A1 verso soci+B9 verso
soci+B6 verso soci+B7 verso soci/(totale di A1+B9+B6+B7). La
prevalenza è verificata se i risultato finale è maggiore del 50%42.
L’esito della scheda va supportato da un riscontro effettivo del
rispetto del requisito della prevalenza, per cui il revisore dopo
aver verificato il rispetto del requisito della prevalenza dovrà
appurare che l’attività dell’ente venga svolta in concreto
prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli art. 2512 e 2513
c.c. ed in caso negativo dovrà verificare se la cooperativa è
prevalente di diritto (Cooperative sociali, Banche di credito
cooperativo, Banche popolari, Consorzi agrari) o rientra in uno dei
regimi derogatori previsti per particolari categorie di cooperative
ed in caso di eventi straordinari con specifico decreto del 30
dicembre 2005 del Ministero delle attività produttive, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio43.
In particolare, al fine di esprimere un giudizio sulla sussistenza
del requisito della prevalenza della mutualità da parte della
cooperativa e sul rispetto delle disposizioni di legge, il revisore
verificherà: se i criteri di prevalenza ex art. 2513 sono
stati rispettati in almeno uno degli ultimi due esercizi44;
se sono state effettuate ripartizioni di dividendi tra i soci, ed in
caso positivo, se sono state rispettate le previsioni di cui all’art.
2514 c.c. lett. a) (che prevede il divieto di distribuire i
dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato); se sono stati emessi strumenti
finanziari, e sono rispettate le previsioni di cui all’art. 2514
lett. b) (che prevede il divieto di remunerare gli strumenti
finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi).
- Categorie dei soci ed effettività della base sociale. In tali punti sono richieste informazioni relative alla composizione della base sociale (con riguardo al numero, se persone fisiche o giuridiche sia alla data di revisione che al termine del primo esercizio e del secondo esercizio precedente) di soci cooperatori, ai soci finanziatori ed ai soci
ammessi ad una categoria speciale in ragione dell’interesse alla
sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa ai sensi
dell’art. 2527 c.c.45 e
se esiste la previsione di assemblee speciali in relazione alle
diverse categorie di soci. Si chiede inoltre di verificare, ai sensi
dell’art. 2527 c.c., la coerenza dei requisiti dei soci con
l’attività svolta dall’ente, sia in relazione ad eventuali
categorie speciali, sia in ordine all’eventuale esercizio in
proprio di imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
Ai sensi
42
Si veda CNDEC, op.cit.,
10-12.
43
Per un approfondimento si veda CNDEC,
op.cit., 13 -15.
44
Se ad esempio nel penultimo esercizio non è
rispettato il requisito di prevalenza, al fine di verificare la
condizione di prevalenza occorrerà considerare anche l’esercizio
precedente al penultimo.
45
Ai sensi dell’art. 2527, co. 3 c.c.
«l'atto costitutivo può prevedere,
determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo
socio cooperatore in una categoria speciale in ragione
dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento
nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non
possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci
cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque
anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli
altri soci cooperatori».
dell’art. 2527, co. 1, è previsto che l’atto costitutivo
stabilisce i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la
relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con
lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. Il medesimo
articolo prevede che non possono in ogni caso divenire soci quanti
esercitano imprese in proprio in concorrenza con quella della
cooperativa. Qualora via sia un socio che risponda a tali requisiti,
il revisore potrà diffidare la cooperativa a provvedere alla
sostituzione di suddetti soci46;
oppure, può verificarsi che tra i soci vi sia una persona giuridica
ed il numero dei soci sia inferiore a nove. In tal caso si dovrà
provvedere ad integrare la compagine sociale coerentemente con il
dettato dell’art. 2522, co. 1 e 2, c.c. che prevede che per
costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano
almeno nove e che può essere costituita una società cooperativa da
almeno tre soci quando i medesimi siano persone fisiche e la società
adotti le norme della società a responsabilità limitata; nel caso
di attività agricola possono, inoltre, essere soci anche le società
semplici. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci
diviene inferiore a quello stabilito dai co. 1 e 2 dell’art. 2522
c.c., esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,
trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in
liquidazione. La legge determina il numero minimo di soci necessario
per la costituzione di particolari categorie di cooperative47.
Il revisore verifica inoltre se la procedura seguita per
l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci, è conforme
alle previsioni di cui agli artt. 2528, 2532 e 2533 c.c. e di
statuto.
- Bilancio e indicatori di bilancio. Il revisore verifica che il bilancio sia conforme a quanto previsto dalle disposizioni civilistiche, che sia rispettato il termine di approvazione e che sia regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese e qualora l’ente sia tenuto alla certificazione del bilancio o alla redazione del bilancio consolidato, se vi ha provveduto48; in mancanza del rispetto di tali obblighi potrà essere irrogata una diffida o in caso di
tardato deposito, il revisore potrà indicare il corretto adempimento
come suggerimento per il futuro. Al fine di verificare se il
patrimonio netto sia o meno negativo, il revisore dovrà indicare
l’importo del patrimonio netto; nel caso in cui riscontri una
perdita nel Patrimonio netto, diffiderà gli amministratori a
convocare l’assemblea per la copertura
46
Si pensi all’ipotesi in cui tra i soci di
una cooperativa vi sia un socio persona giuridica che eserciti
un’attività simile a quella della cooperativa a cui aderisce ed il
presidente del socio persona giuridica sia anch’esso socio e
consigliere della cooperativa medesima. In tal caso potrebbe
verificarsi un’ingerenza nella gestione e ciò configura
un’irregolarità rilevabile in sede di revisione.
47
Cfr. art. 2522, co. 3, c.c.
48
Gli enti cooperativi e loro consorzi, con
valore della produzione superiore a 60.000.000 euro o con riserve
indivisibili superiori a 4.000.000 euro o con prestiti o conferimenti
di soci finanziatori superiori a 2.000.000 euro, sono assoggettati
alla certificazione annuale del bilancio da parte di società di
revisione in possesso dei requisiti di cui all’art. 15, L. 59/92.
Tale certificazione è eseguita da parte di una società iscritta
all’albo speciale o di una società di revisione autorizzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, che siano convenzionate con
l’associazione riconosciuta alla quale le società cooperative e i
loro consorzi aderiscano secondo uno schema di convenzione approvato
dallo stesso Ministero. Per le società cooperative e i loro consorzi
non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione
del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione
iscritte in un apposito elenco formato dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
della medesima oppure per deliberare lo scioglimento della
cooperativa. Il revisore verificherà l’importo del Capitale
sociale sottoscritto e versato comparando i dati del bilancio con
quelli risultanti dal libro soci, anche in relazione ai limiti
massimi previsti per i soci ex art. 2525 c.c.49
e gli eventuali conferimenti in natura.
Nel caso in cui siano stati ripartiti ristorni, il revisore dovrà
compilare la scheda di controllo per la verifica dei ristorni (di
seguito riportata) che si riferisce all’esercizio relativo
all’ultimo bilancio approvato e a quello relativo all’esercizio
precedente partendo dalla rideterminazione dell’avanzo di gestione
(di cui al punto 23 del Conto Economico) al quale dovrà sommarsi
l’importo degli eventuali ristorni imputati a conto economico e
rettificato in diminuzione dei totali, se positivi, degli importi di
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie e di E) Proventi ed
oneri straordinari. Il valore ottenuto dovrà moltiplicarsi per la
percentuale di prevalenza indicata dagli amministratori nelle
relazioni di cui all’art. 2428 c.c. o in Nota integrativa, in caso
di redazione del bilancio in forma abbreviata. Tale percentuale va
eventualmente ricalcolata, depurandola dell’eventuale ristorno già
imputato a costo e dai valori relativi all’impatto dei regimi
derogatori sul calcolo della percentuale di prevalenza previsti dal
D.M. del 30 dicembre 2005 del Ministero delle Attività Produttive
50.
49
L’art. 2525 c.c. prevede infatti che il
valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore
a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro;
nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, ne'
tante azioni il cui valore nominale superi tale somma, se non
diversamente previsto dalla legge. E’ inoltre previsto che l'atto
costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci,
può elevare il limite suddetto sino al due per cento del capitale
sociale.
50
Cfr. CNDEC, op. cit.
28-33.
Nel caso in cui l’ente raccolga il prestito dai soci, il revisore
dovrà verificare una serie di requisiti tra cui che tale fattispecie
sia prevista dallo statuto e che sia adottato un apposito regolamento
interno che disciplini in dettaglio suddetta raccolta (ex art.
2521 co. 5 c.c.) e procedere alla compilazione di una scheda che
controlli il rispetto degli obblighi di raccolta51.
Dall’esame del bilancio, il revisore dovrà poi ricavare alcuni
indicatori indicati nel Verbale di revisione (punto 41) e riportati
nello schema seguente:
Sulla base di tali indicatori, il revisore dovrà esprimere la
propria valutazione relativamente alla capacità dell’ente di far
fronte alle obbligazioni a breve (Attivo circolante netto e Margine
di tesoreria) e di autofinanziamento degli investimenti in attività
immobilizzate (Quoziente primario di struttura); il grado di
equilibrio finanziario e la redditività della gestione
caratteristica (Reddito operativo) al fine di un verificare un
eventuale rischio di continuità aziendale o il concretizzarsi di un
potenziale stato di insolvenza con le eventuali conseguenze in
termini di provvedimenti sanzionatori (liquidazione coatta
amministrativa) di cui all’art. 2545 terdecies c.c.
Dal nuovo modello di verbale approvato con D.M. del 23 febbraio 2015
del Ministero dello sviluppo economico, si evince che con
l’introduzione di nuovi indicatori di bilancio, sebbene non
strettamente correlati all’accertamento dei requisiti mutualistici,
è dato maggior peso all’analisi della situazione finanziaria e
patrimoniale delle società cooperative.
51
Tali limiti sono indicati nella
Deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994. Cfr. CNDEC, op.
cit. 62-67.
Nella nuova formulazione del verbale è inoltre richiesto di
verificare se l’ente ha presentato le dichiarazioni fiscali (mod.
Unico, Mod. 770, Dichiarazione Iva); in caso di inadempimento il
revisore diffiderà la cooperativa a sanare tali irregolarità
fiscali.
- Raggiungimento dello scopo sociale. Viene verificata la capacità della società cooperativa di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e se l’organizzazione gestionale ed operativa aziendale nonché i risultati positivi che riesce a realizzare esprimono l’effettivo
raggiungimento dello scopo statutario e la capacità di perseguirlo
in futuro. Vengono inoltre rilevati eventuali eventi non attinenti
alla gestione caratteristica che abbiano influito sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale della società.
- Sistema di amministrazione e controllo. Il revisore effettua vari controlli sull’attività amministrativa dell’ente e sulla corretta nomina e gestione degli organi amministrativi e di controllo della società. In particolare verifica la corretta applicazione delle norme previste per le s.r.l. o s.p.a., a seconda dei casi, sulla base delle previsioni di cui agli artt. 2519 e
2522 c.c. Pertanto, se una società cooperativa, ad esempio, abbia
meno di nove soci, il revisore deve verificare se siano tutti persone
fisiche e se adotta le norme previste per la
s.r.l. nel rispetto dell’art. 2522, co. 2, c.c. In difetto, il
revisore irrogherà una diffida affinché l’assemblea deliberi
sull’applicazione delle corrette norme di governance, a
seconda dei casi. Le cooperative con un numero di soci inferiore a
venti, ovvero con un attivo patrimoniale inferiore a un milione di
euro, hanno invece la facoltà (solo a condizione che esista una
specifica previsione statutaria) di far riferimento alla disciplina
delle s.r.l.; pertanto il revisore verifica il rispetto di uno dei
due requisiti al fine di verificare la corretta applicabilità delle
norme delle s.r.l. Quest’ultimo verificherà, inoltre, il corretto
funzionamento degli organi sociali, se vi è una costante
partecipazione dei soci alla vita sociale, se l’assemblea approva
il bilancio regolarmente, se ha nominato gli Amministratori (o i
Liquidatori qualora sia in liquidazione), l’Organo di controllo e
se lo statuto preveda la gratuità delle cariche ed in caso contrario
se l’Assemblea ha determinato il compenso degli amministratori e
dell’organo di controllo; la mancata delibera del suddetto compenso
comporta la diffida da parte del revisore a deliberare in tal senso.
Il revisore verificherà la composizione del Consiglio di
amministrazione, la carica ricoperta dai componenti, la data di
nomina, se la maggioranza degli amministratori è composta da soci
cooperatori, il tipo di amministrazione, se gli amministratori (ed i
sindaci) indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nelle relazioni
di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., ai sensi dell’art. 2545 c.c.
(nel caso di redazione del bilancio abbreviato, nella Nota
integrativa). Il revisore verifica inoltre se è tenuto il registro
delle deliberazioni dell’Amministratore Unico, la cui istituzione è
obbligatoria ed in cui devono essere annotate le delibere del
medesimo (quali l’ammissione e l’accoglimento delle domande di
recesso). In caso di cooperative in liquidazione il revisore verifica
che il liquidatore relazioni sul carattere mutualistico della
cooperativa di cui all’art. 2545 c.c., se è stato
istituito il registro delle deliberazioni, se l’organo di controllo
partecipa alle riunioni dei Liquidatori. Qualora non sia stato
nominato l’organo di controllo, nel caso di società cooperativa
che adotti le norme previste per le s.r.l., ricorrendo i presupposti
per la nomina di cui all’art. 2477 c.c., il revisore, diffiderà
l’assemblea affinché sia nominato suddetto organo. Nel caso di
cooperative che adottano le norme sulle s.p.a (sistema ordinario) il
revisore verificherà anche sia è stato nominato il Comitato
esecutivo e quali attribuzioni gli sono state delegate; se il sistema
è dualistico verificherà il corretto funzionamento dell’Assemblea,
del Consiglio di sorveglianza, nonché del Consiglio di gestione
mentre se il sistema adottato è monistico, il corretto funzionamento
degli organi sociali previsti tra i quali anche il Comitato di
controllo sulla gestione.
- Contributo Biennale ed il Contributo ai sensi dell’art. 11 della Legge 59/92. Il revisore deve verificare la corretta determinazione da parte della cooperativa del contributo di revisione e delle eventuali maggiorazioni dovute (in base alla natura dell’ente e
conformemente alle previsioni dell’apposito decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico) se è stato regolarmente versato e se vi
sono state eventuali irregolarità dall’ultima revisione svolta.
Per il calcolo del contributo, i parametri di riferimento sono
rappresentati dal numero dei soci, dal capitale sociale sottoscritto,
dal valore della produzione di cui alla lettera A del conto
economico. L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla
base dei parametri rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente al
biennio di riferimento.
Il revisore dovrà inoltre svolgere un controllo sulla devoluzione ai
Fondi Mutualistici ex art. 11 legge 59/92 relativa agli ultimi due
esercizi al fine di verificare il corretto versamento a tali fondi.
Si riporta la scheda di controllo riportata nel verbale di revisione.
Altre notizie e conclusioni. Nell’ultima parte del verbale
sono richieste informazioni relative ad eventuali vertenze
giudiziarie in corso, se i libri sociali e fiscali sono stati
regolarmente istituiti riscontrandone eventuali irregolarità; in
caso di inadempimento, il revisore diffiderà la cooperativa a sanare
tali irregolarità fiscali. Il revisore potrà aggiungere ogni altra
notizia che
ritenga rilevante ai fini della valutazione conclusiva nonché
eventuali suggerimenti e consigli al fine di migliorare la gestione,
il livello di democrazia interna ed elencherà le eventuali
irregolarità sanabili riscontrate in sede di verifica, per le quali
dovrà irrogare la diffida.
Conclusione della revisione cooperativa
Terminata l’attività di revisione, considerate le risultanze che
devono risultare dal verbale di revisione (approvato con Decreto del
23 febbraio 2015 del Ministero dello sviluppo economico) il revisore:
- qualora non abbia rilevato alcuna irregolarità, emette un giudizio positivo rilasciando, per gli enti cooperativi non associati, un certificato di revisione oppure per gli enti cooperativi associati, un’attestazione di revisione che viene rilasciata da un
funzionario incaricato dall’associazione di rappresentanza52;
- qualora abbia rilevato irregolarità sanabili, deve irrogare una diffida per la regolarizzazione della posizione della società entro un congruo periodo di tempo (comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore ai 90 giorni) al termine del quale viene compiuta un’ulteriore ispezione di controllo al fine di verificare che siano state eliminate le irregolarità.
Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano
entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida
impartita in sede di vigilanza, salva l’applicazione di ulteriori
sanzioni, è irrogata la sanzione amministrativa di cui al comma 5
ter dell’art. 12 del D.lgs. n. 220/2002 e successive
modificazioni ed integrazioni53
ai sensi del quale si applica la sanzione
amministrativa da 50.000 ad euro 500.000 in caso di sottrazione della
società all’attività di vigilanza o nel caso in cui si renda
irreperibile in occasione delle verifiche disposte nei suoi
confronti nonché in presenza delle irregolarità previste dall’art.
10 della legge n. 99/2009 tra cui rientrano l’omissione della
comunicazione informatica dei dati di bilancio nonché la mancata
comunicazione della perdita o di ripristino della mutualità che
devono essere effettuate in via telematica alla competente CCIAA; tra
le irregolarità di cui all’art. 10 sopra richiamato rientra anche
la non ottemperanza alla diffida emessa in sede di controllo
dall’autorità vigilante, prima sanzionata con la sospensione
semestrale di ogni attività.
52
Cfr. art. 5, co. 1 e 2, D.lgs. 220/2002.
53
Cfr. art. 5 ter, D.lgs. 220/2002 così come
integrato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con le
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in cui è disposto che
«Agli enti cooperativi che si sottraggono
all’attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento
delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione
amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso
alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte
dell’autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi
fino alla cessazione dell’irreperibilità. La stessa norma si
applica alle irregolarità previste dall'articolo 10 della legge 23
luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione
semestrale di ogni attività».
Il revisore può infine proporre l’adozione di uno dei seguenti
provvedimenti qualora ne abbia accertato i presupposti applicativi54:
- gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies c.c.
- scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesecies c.c.
- sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell’articolo 2545 octiesdecies c.c.
- cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell’art. 2545 octiesdecies
c.c
- liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c.
Il verbale di revisione deve essere notificato alla società
cooperativa revisionata e trasmesso all’Ufficio competente (Ufficio
pubblico o Associazione) che ne verificherà la completezza e la
coerenza con l’eventuale diffida o con la proposta di adozione di
provvedimenti sanzionatori, disponendo, se necessario, ulteriori
approfondimenti ed eventualmente conferendo un nuovo incarico ad un
altro revisore. Il rappresentante ha la possibilità di presentare,
entro 15 giorni dalla data di notifica del verbale, eventuali
ulteriori osservazioni o controdeduzioni all’Ufficio che ha
disposto la revisione.
Il
rappresentante dell’ente ha, inoltre, l’obbligo di portare a
conoscenza il verbale di revisione ai soci con le modalità previste
dall’art. 17 del D.lgs. 220/2002 , secondo cui «gli
enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede
sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo
verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione
straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro
sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L’avvenuta
consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della
vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone
nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione
straordinaria successiva». L’art 16 del
DM. 06.12.04 ha chiarito che per “estratto verbale” relativo alla
revisione, deve intendersi «almeno la parte
relativa alle conclusioni ed alla proposta dei provvedimenti della
sezione rilevazione e l’intera sezione accertamento, ove redatta».
In caso contrario, il revisore potrà diffidare l’ente affinché
adempia al suddetto obbligo.
I provvedimenti sanzionatori
Il revisore, qualora ritenga che ricorrano le condizioni, può
proporre l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
- Gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies c.c. Al verificarsi di situazioni di “irregolare funzionamento” della società cooperativa, l’autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo economico) può revocare gli amministratori (ed i sindaci, ove nominati) ed
affidare la gestione della società ad un commissario
determinandone, con decreto di
54
Cfr. art. 12, D.lgs. 220/2002.
nomina, i poteri e la durata dell’incarico55.
Non è specificato nella norma cosa debba intendersi per irregolare
funzionamento ma non vi è dubbio che debba essere tale da comportare
un impedimento all’effettiva prosecuzione della funzione
mutualistica. Il provvedimento deve dunque scaturire da irregolarità
verificate in sede di revisione e la motivazione del medesimo
dovrebbe specificare l’elemento obiettivo della gravità delle
irregolarità e la sua riferibilità all’organo amministrativo56.
L’adozione di tale provvedimento deriva dal fatto che, non essendo
possibile sanare le situazioni di irregolarità mediante il
funzionamento degli organi di gestione e di controllo societario, è
risultato necessario ricorrere alla gestione commissariale. La nomina
del commissario comporta la revoca degli amministratori e dei
sindaci. La finalità della sostituzione dell’organo amministrativo
nella gestione è infatti, quella di eliminare le irregolarità di
funzionamento della cooperativa. Il commissario governativo è
nell’esercizio delle sue funzioni un pubblico ufficiale e deve
adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta
dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato
dall’autorità57;
a quest’ultimo spettano ampi poteri che coincidono con quelli degli
amministratori. Solo qualora lo richieda l’importanza della
cooperativa, l’autorità di vigilanza potrà nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso
di inadempimento. Salvo che il decreto disponga diversamente, il
commissario non può compiere atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione, senza l’autorizzazione dell’autorità di
vigilanza. Al commissario governativo possono essere conferiti i
poteri dell’organo assembleare per il compimento di determinati
atti (da indicarsi nel provvedimento attributivo dei poteri); le
relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione
dell’autorità di vigilanza58.
È inoltre previsto un caso specifico di nomina del commissario
governativo, anche in assenza di irregolarità di funzionamento, che
riguarda l’ipotesi in cui nella cooperativa si riscontrino
irregolarità riferite alle “procedure di ammissione” di nuovi
soci, basandosi il controllo principalmente sull’aspetto
procedurale di cui all’art. 2528 c.c., come si evince anche dal
verbale di revisione in cui nella parte dedicata alla verifica delle
categorie dei soci ed effettività della base sociale, è richiesto
se la procedura seguita per l’ammissione, il recesso e
l’esclusione dei soci, è conforme alle previsioni di Legge e di
statuto (punti 19
- 20 del Verbale di revisione); in tal caso, l’autorità
amministrativa può diffidare la cooperativa e qualora questa non si
adegui, può assumere il provvedimento di gestione
55
Cfr. art. 2545 sexiesdecies,
co. 1, c.c.
56
Cfr. G. Bonfante, La società cooperativa,
in Trattato di Diritto commerciale, v. 5, CEDAM, 2014, 469 ss.
L’autore ritiene inoltre che il commissariamento della cooperativa
non è un atto dovuto, ma discrezionale dell’autorità di controllo
comminabile solo in caso di irregolarità considerate gravi dove
peraltro la valutazione di gravità rientra in larga misura nel
potere discrezionale del Ministero.
57
Secondo quanto previsto dall’art. 106
disp. att. c.c. al commissario governativo incaricato della gestione
della società cooperativa ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies
c.c. si applicano le disposizioni contenute negli artt. 92- 93-94
disp. att. c.c. in cui sono definiti i poteri e le funzioni
attribuite all’amministratore giudiziario nominato ai sensi
dell’art. 2409 c.c.
58
Cfr. artt. 92-93-94 disp. att. c.c.
commissariale. Tale previsione tende a rafforzare il principio
cardine della c.d. porta aperta che caratterizza le cooperative.
Un ulteriore caso specifico è contenuto nell’art. 12, D.lgs.
220/2002 che prevede l’adozione di tale misura per le cooperative
che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui
all’art. 6, L. 3.4.2001, n. 142, che riguarda le cooperative di
produzione e lavoro, alle quali è imposta l’adozione di un
regolamento che disciplini il rapporto tra cooperative ed i soci
lavoratori.
Infine, è previsto anche un’ulteriore presupposto per la nomina di
un commissario governativo che riguarda la certificazione del
bilancio: ai sensi dell’art. 11, D.lgs. 220/2002, l’ente
cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio, qualora
ne ricorra l’obbligo, può essere sottoposto alla gestione
commissariale. La gestione commissariale può terminare con la
ricostituzione degli organi sociali della cooperativa, in tal caso,
dopo aver sanato le irregolarità della società, il commissario,
previa autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza vi
provvederà. Oppure può verificarsi che il commissario convochi
l’assemblea per la messa in liquidazione volontaria o liquidazione
coatta amministrativa qualora non siano sanabili le irregolarità
rilevate nel provvedimento59.
- Scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesecies co. 1, c.c., l’autorità di vigilanza può sciogliere le società cooperative con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale al verificarsi delle seguenti situazioni:
- mancato perseguimento dello scopo mutualistico, essendo lo scopo mutualistico il carattere essenziale delle società cooperative ne deriva una particolare attenzione per la verifica del medesimo da parte degli organi preposti al controllo esterno al fine di accertare che lo scopo mutualistico sia effettivamente perseguito e non solo formalmente;
- insussistenza delle condizioni per il raggiungimento degli scopi per i quali la società cooperativa è stata costituita;
- mancato deposito dei bilanci di esercizio per due anni consecutivi;
- mancato compimento di atti di gestione.
Lo scioglimento per atto dell’autorità di vigilanza, a differenza
dello scioglimento di diritto comune ex art. 2545 duodecies
c.c. in cui la fase di liquidazione è necessaria, si
caratterizza
59
Il ricorso al controllo giudiziario di cui
all’art. 2409 c.c. implica alcune aree di sovrapposizione rispetto
alla gestione commissariale di cui all’art. 2545 sexiesdecies
c.c. Al fine di risolvere il potenziale
conflitto esistente tra i due istituti, sebbene differiscano nei
presupposti (essendo la gestione commissariale adottabile nei casi di
irregolare funzionamento) la relazione di accompagnamento al D. Lgs.
n. 6/2003 ha fornito chiarimenti in merito specificando che in ogni
caso, quando il controllo governativo concorra con quello
giudiziario, al primo viene riconosciuta una evidente preminenza: è
previsto, infatti, che il tribunale non possa adottare i
provvedimenti previsti dalla norma, quando risulti già avviato il
procedimento di controllo governativo con la nomina di un ispettore o
del commissario. Al contrario, qualora sia il tribunale a nominare
per i medesimi fatti un ispettore o un commissario, stando alla
formulazione dell’articolo, l’autorità di vigilanza dovrà
disporre solo la sospensione del procedimento dalla medesima
iniziato. Cfr. G. Bonfante, op. cit. 477
ss.
per la procedura di liquidazione facoltativa60.
All’art. 2545 septiesdecies co. 2, c.c. è infatti previsto
che «se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento
sono nominati uno o più commissari liquidatori». È pertanto
rimesso all’autorità di vigilanza il potere di valutare
l’opportunità della procedura di liquidazione; l’art. 2, L. 17
luglio 1975, n. 400 prevede che l’autorità di vigilanza, anche su
richiesta del rappresentante legale dell’ente, ove accerti
l’assoluta mancanza di attività e di pendenze attive e dunque
l’inopportunità della fase liquidatoria, non essendovi beni da
liquidare, provvede allo scioglimento della società cooperativa
senza far luogo a liquidazione. Al fine di tutelare i creditori, è
prevista nella medesima Legge 400/75, all’ art. 2, che entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento, i
creditori o altri interessati possono presentare espressa e motivata
domanda al fine di richiedere la liquidazione e dunque ottenere la
nomina del commissario liquidatore. Se quest’ultimo nominato
conferma la mancanza di attività o di pendenze attive, dopo aver
depositato lo stato passivo, può richiedere l’autorizzazione a
chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Con D.M. 17
gennaio 2007 è stato inoltre previsto che non si procede alla nomina
del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento per atto
d’autorità, qualora il totale dell’attivo patrimoniale, purché
composto solo da poste di natura mobiliare, dell’ultimo bilancio
approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,0061.
È fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di
chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi
dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 40062.
- Sostituzione dei liquidatori ai sensi dell’articolo 2545 octiesdecies c.c.: l’autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori nominati dall’assemblea o può chiedere la sostituzione al tribunale se nominati dall’autorità giudiziaria, nel caso in cui si verifichino
irregolarità od eccessivi ritardi nello svolgimento del procedimento
di liquidazione ordinaria della società cooperativa. Tale
provvedimento è finalizzato alla riduzione delle situazioni di
incertezza e di inefficienza nel sistema della cooperazione.
- Cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell’art. 2545 octiesdecies c.c: La norma in esame contiene specifiche disposizioni volte a snellire il procedimento di cancellazione delle cooperative in liquidazione ordinaria. È infatti previsto che per le società in liquidazione ordinaria, per le quali non è intervenuta la
nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria, ma
nelle quali il liquidatore sia di nomina assembleare, l’autorità
di vigilanza dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria
che non hanno presentato i bilanci negli ultimi cinque anni per la
conseguente cancellazione dal registro
60
La liquidazione che consegue allo
scioglimento per atto dell’autorità rientra nell’ambito di
applicazione della liquidazione coatta amministrativa. Cfr. art. 1,
L. 400/75 da cui si evince che la liquidazione coatta amministrativa
che consegua all’insolvenza (ex art. 2545 terdecies)
nonché la liquidazione che consegua allo
scioglimento per atto d’autorità, sono disciplinate dalle norme
generali sulla liquidazione coatta amministrativa del RD 16 marzo
1942, n. 267 (artt. 194-215) salvo quanto previsto dalle leggi
speciali e, in ogni caso, dalle disposizioni della presente legge.
61
Cfr. art. 1, D.M. 17 gennaio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.
62
Cfr. art. 2, D.M. 17 gennaio 2007.
delle imprese63.
È inoltre prevista una garanzia per i creditori della cooperativa e
per gli altri soggetti interessati, i quali, entro il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
provvedimento possono presentare una domanda motivata (con
l’indicazione dei beni dell’attivo ancora presenti ed i motivi
concreti della prosecuzione della liquidazione) e formale,
all’autorità di vigilanza per richiedere il proseguimento della
procedura di liquidazione. Decorso tale termine senza che siano
pervenute domande, l’autorità ne da comunicazione al Registro
delle Imprese che provvede alla cancellazione dal Registro delle
Imprese.
- Liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c.: in caso di insolvenza della società cooperativa, è previsto che «l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa»64. Tale provvedimento non scaturisce dall’inosservanza dei requisiti strutturali e funzionali della cooperativa bensì dallo stato di insolvenza, per cui, in tale fattispecie, il controllo attiene
al piano patrimoniale e finanziario. Il fatto che la cooperativa non
sia insolvente si configura come presupposto necessario per il
perseguimento dello scopo mutualistico. Lo stato di insolvenza65
implica che la cooperativa non possa più avere la
funzione sociale
63
La cancellazione che avviene d’ufficio
per le società di capitali, si caratterizza, nella suddetta
fattispecie, in quanto è prevista un’istanza dell’autorità di
vigilanza al conservatore del registro delle imprese, da pubblicarsi
in Gazzetta Ufficiale.
64
Qualora la società svolga attività
commerciale e versi in stato di insolvenza, essa è soggetta a
fallimento; la pregressa dichiarazione di fallimento preclude la
l.c.a. e viceversa. Cfr. art. 2545 terdecies
co. 2 c.c. Per le società cooperative, la
disciplina concorsuale di riferimento è quella contenuta nella l. n.
400/1975, che all’art. 1 prevede testualmente che: «La
liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative
disposta ai sensi dell’articolo 2540 [oggi 2545 terdecies] del
codice civile, la liquidazione delle società cooperative conseguente
allo scioglimento della società per atto dell’autorità (…),
sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta
amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, salvo
quanto previsto dalle leggi speciali e – in ogni caso – dalle
disposizioni della presente legge». Ne
deriva che sono applicabili le
norme generali
sulla liquidazione
coatta amministrativa
del RD
16 marzo
1942, n.
267 (artt.
194-
215) e
dunque anche le norme che disciplinano l’accertamento giudiziario
dello stato di insolvenza (artt. 195 e 202 l.f.). Secondo
l’orientamento prevalente, nei casi di liquidazione coatta
amministrativa disposta ai sensi dell’art. 2545-terdecies
c.c., l’autorità di vigilanza demanda
l’accertamento dell’insolvenza all’autorità giudiziaria, ai
sensi dell’art. 195 l.f. Non essendo però specificato nell’art.
2545 terdecies chi è
il soggetto incaricato dell’accertamento dello stato di insolvenza,
la ritenuta applicabilità delle norme che disciplinano
l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza non esclude,
però, che vi possa essere anche un accertamento “amministrativo”
di tale stato come confermato dalla prassi dell’attività di
vigilanza che può concludersi con un provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa. Ne deriva che secondo tale orientamento
l’autorità amministrativa può autonomamente accertare lo stato di
insolvenza, ai sensi dell’art. 2545 terdecies,
durante l’espletamento dell’attività di vigilanza fondandosi,
tale accertamento amministrativo, sulle risultanze della revisione o
dell’ispezione straordinaria. Cfr. D.U. Santosuosso, op.cit.
557 ss.
65
Non essendo specificato quando quest’ultimo
si concretizza, a differenza della formulazione precedente (vecchio
art. 2540 co. 1 c.c.) che chiariva che per insolvenza dovesse
intendersi la situazione in cui, anche in stato di liquidazione, le
attività della società risultassero insufficienti per il pagamento
dei debiti, parte della dottrina ritiene che occorre riferirsi
all’art. 5, l. fall. (R. D. 16 marzo 1942, n. 267) in cui è
chiarito che «lo stato
di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Cfr. D.U. Santosuosso, Delle società - Dell'azienda - Della
concorrenza - Artt. 2511-2574 in Commentario del Codice Civile, Utet
giuridica 2014, 556 ss. Pertanto, il concetto di insolvenza è da
intendersi come incapacità della cooperativa, in termini economici-
patrimoniali, di soddisfare regolarmente le obbligazioni
assunte. Occorre una specifica indagine, atta
ad
che la contraddistingue e, di conseguenza, l’autorità di vigilanza
dovrà sottoporla a liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell’art. 2545 terdecies c.c.
Infine,
con riguardo agli incarichi di commissario liquidatore, commissario
governativo e liquidatore di enti cooperativi, ai sensi degli artt.
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del Codice Civile, la Direzione Generale per la
Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni
Commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico, con la
circolare del 25 giugno 2015, ha dettato le nuove procedure per
l’aggiornamento della banca dati dei professionisti (che devono
essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9, co. 2 L.
400/1975, e dunque «iscritti agli albi
professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro,
nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione»)
interessati a svolgere, su mandato dello stesso Ministero dello
sviluppo economico, i suddetti incarichi.
individuare
la condizione patrimoniale della società che è divenuta tale da non
consentire il soddisfacimento delle proprie obbligazioni con
regolarità. Cfr. Cass. 27 febbraio 2008, n.
2515.