/ REDAZIONE
Giovedì, 11 agosto 2016
Dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere alla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia
per il 2016, nella stessa misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.
Non è infatti intervenuto il decreto del Ministero del Lavoro per la
riderminazione o la conferma dello sgravio, che, come previsto dall’art. 29 del DL 244/1995, deve essere emanato entro il 31 luglio di ogni anno.Per questo l’INPS ha ieri il messaggio n. 3358, che riporta chi ha diritto all’agevolazione e chi ne è escluso e ribadisce che, se il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze dovesse escludere lo sgravio per il 2016 o modificarne la misura rispetto al 2015, l’INPS provvederà a recuperare gli importi non spettanti o fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze.
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono, invece, attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva citata – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016. Per quanto riguarda le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, il messaggio di ieri rinvia ai criteri illustrati con la circolare INPS n. 52 del 17 marzo 2016.
Tale circolare specifica che lo sgravio si applica sui contributi dovuti sulle assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. La riduzione riguarda i soli operai occupati 40 ore a settimana, con esclusione, quindi, dei lavoratori che prestano la propria attività con orario a tempo parziale.
Istanze esclusivamente in via informatica
Tornando
al messaggio n. 3358 di ieri, le istanze finalizzate all’applicazione
della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente
all’anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica
avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno
del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto,
nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova
comunicazione”. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi
informativi centrali effettueranno i controlli formali e attribuiranno
un esito positivo o negativo alla comunicazione.