/ Alfio CISSELLO
Mercoledì, 31 agosto 2016
L’art. 60 del DPR 600/73 stabilisce che, in tema di notifiche, bisogna osservare, per quanto da esso non disposto, le norme del codice di procedura civile.Allora, se si tratta di notifica da effettuare nei confronti di una persona giuridica, la notifica, in via alternativa, può avvenire sia presso la sede legale della società sia presso il domicilio fiscale del legale rappresentante (art. 145 del codice di procedura civile).
Sulla base di un certo orientamento giurisprudenziale, poi, la notifica al legale rappresentante è legittima, in ambito tributario, solo se egli ha il domicilio fiscale nello stesso Comune ove è presente la sede legale della società (si veda la sentenza n. 13016 del 2012), ma questo è un altro discorso.
Naturalmente, in applicazione dell’art. 21 del DLgs. 546/92, il ricorso avverso l’atto notificato ed emesso in capo alla persona giuridica va proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica.
Può però accadere che l’ente impositore, magari per essere sicuro che l’atto giunga a destinazione effettivamente, esegua due notifiche del medesimo atto: una prima volta presso la sede legale della società, una seconda volta presso il legale rappresentante.
Evidenziamo subito che siamo in presenza di una fattispecie in cui la notifica, del tutto legittimamente, può avvenire anche presso il legale rappresentante, caso diverso da quello, di cui abbiamo parlato più volte, ove l’ente azioni la pretesa nei confronti del legale rappresentante, prassi all’evidenza illecita (si veda “Amministratore unico di srl non sempre al riparo dall’accertamento esecutivo” del 17 maggio 2016).
Tanto premesso, che data bisogna prendere per riferirsi al termine decadenziale dei sessanta giorni?
Prescindendo dai tecnicismi, è naturale che, a titolo prudenziale, è bene computare il termine con riferimento alla prima notifica, ma se questo, per vari motivi, non è stato fatto, ci si può interrogare su eventuali argomentazioni per sostenere la tesi contraria.
La Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 2688 del maggio 2016, in maniera lapidaria, ha affermato che, ai sensi dell’art. 145 del codice di procedura civile, “le notifiche presso la sede della società e presso il rappresentante legale sono equivalenti, per cui in caso di duplice notifica, è la prima, in ordine cronologico, che fa decorrere i termini per il ricorso”.
Dunque, se il contribuente ha computato i sessanta giorni partendo dalla seconda notifica, il ricorso può essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
In realtà, dal dato normativo non si evince il criterio cronologico di cui parla la Commissione, alla luce del fatto che l’art. 21 del DLgs. 546/92 si limita a sancire che il ricorso va presentato “entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”.
Ma ci sono spazi per l’eventuale interpretazione contraria
Molte volte la giurisprudenza ha sancito un principio che sta diventando sempre più importante: le cause di inammissibilità del ricorso devono essere oggetto di interpretazione restrittiva (per tutte, sentenza n. 24461
del 2014). L’inammissibilità, quindi, va dichiarata solo quando
l’inadempienza della parte giustifica davvero detta sanzione
processuale, che è sinonimo di morte del diritto di azione.Nella specie, il contribuente ha fatto affidamento su di una regolare notifica proveniente dall’ente impositore, notifica che, ai sensi dell’art. 145 del codice di procedura civile, richiamato dal DPR 600/73, poteva avvenire in due luoghi.
Al medesimo non può essere rimproverato di aver lasciato trascorrere, per negligenza, i sessanta giorni, visto che, computando il termine dalla seconda notifica, anch’essa avvenuta legittimamente, il termine poteva ritenersi rispettato.