/ REDAZIONE
Venerdì, 12 agosto 2016
Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 di ieri è stato pubblicato il decreto del 2 agosto del Ministero dell’Economia e delle finanze contenente le specifiche tecniche e le modalità operative
relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema
tessera sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere
disponibili all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi
precompilata.
Si ricorda innanzitutto che l’art. 1 comma 949 lettera a) della legge di stabilità 2016 ha ampliato la platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati, prevedendo che anche le strutture, autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del DLgs. 502/1992 e dell’art. 70 comma 2 del DLgs. 193/2006, per l’erogazione dei servizi sanitari ancorché non accreditate con il SSN debbano provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016.
I dati da trasmettere sono quelli indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2016, relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.
Il citato provvedimento ha stabilito le nuove modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016. Le nuove disposizioni hanno sostituito quelle di cui al provv. del 31 luglio 2015 n. 103408, in relazione:
- ai soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie;
- al relativo regime sanzionatorio.
Infatti, il provvedimento del 29 luglio ripropone le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, previste dal provvedimento del 31 luglio 2015 ai nuovi soggetti obbligati, comprendendo appunto le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dal 1° gennaio 2016 (si veda “Trasmissione a largo raggio delle spese sanitarie per la precompilata” del 30 luglio).
Ai fini di tali verifiche, gli enti autorizzatori rendono disponibili, entro il 30 settembre 2016 con modalità telematica al Sistema TS gli elenchi aggiornati, laddove presenti, delle strutture autorizzate di propria competenza.
Il decreto disciplina anche l’opposizione dell’assistito alla trasmissione dei dati, che sono le medesime di cui all’art. 3 del decreto del 31 luglio 2015. Per le spese sostenute nell’anno 2016 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all’utilizzo dei dati può essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalità di cui al punto 2.4.5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2016.
Il decreto in esame, infine, apporta alcune modifiche al disciplinare tecnico Allegato A del decreto del 31 luglio 2015.
Si ricorda innanzitutto che l’art. 1 comma 949 lettera a) della legge di stabilità 2016 ha ampliato la platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati, prevedendo che anche le strutture, autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del DLgs. 502/1992 e dell’art. 70 comma 2 del DLgs. 193/2006, per l’erogazione dei servizi sanitari ancorché non accreditate con il SSN debbano provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016.
I dati da trasmettere sono quelli indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2016, relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.
Il citato provvedimento ha stabilito le nuove modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016. Le nuove disposizioni hanno sostituito quelle di cui al provv. del 31 luglio 2015 n. 103408, in relazione:
- ai soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie;
- al relativo regime sanzionatorio.
Infatti, il provvedimento del 29 luglio ripropone le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, previste dal provvedimento del 31 luglio 2015 ai nuovi soggetti obbligati, comprendendo appunto le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dal 1° gennaio 2016 (si veda “Trasmissione a largo raggio delle spese sanitarie per la precompilata” del 30 luglio).
Credenziali per il Sistema TS da chiedere entro il 30 settembre
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione
dei dati delle spese sanitarie, il DM 2 agosto 2016 pubblicato ieri
stabilisce che le strutture autorizzate devono richiedere, entro il 30
settembre e per ogni atto autorizzativo, al Ministero dell’Economia
tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, le
necessarie credenziali di accesso al Sistema TS. Il MEF, a sua volta,
chiederà agli enti autorizzatori di verificare, entro 30 giorni dalla
data di richiesta, che le strutture risultino avere un’autorizzazione
valida.Ai fini di tali verifiche, gli enti autorizzatori rendono disponibili, entro il 30 settembre 2016 con modalità telematica al Sistema TS gli elenchi aggiornati, laddove presenti, delle strutture autorizzate di propria competenza.
Il decreto disciplina anche l’opposizione dell’assistito alla trasmissione dei dati, che sono le medesime di cui all’art. 3 del decreto del 31 luglio 2015. Per le spese sostenute nell’anno 2016 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all’utilizzo dei dati può essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalità di cui al punto 2.4.5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2016.
Il decreto in esame, infine, apporta alcune modifiche al disciplinare tecnico Allegato A del decreto del 31 luglio 2015.