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Reverse charge: le conseguenze degli errori

Reverse charge: le conseguenze degli errori
(Art. 31 D.Lgs. n. 158 del 24.09.2015, legge n. 208 del 28.12.2015)


Come noto, con il D.Lgs. n. 158 del 24.09.2015 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie. La decorrenza di tale provvedimento è stata anticipata allo scorso 01.01.2016 (in origine dal 01.01.2017) ad opera della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28.12.2015). A partire da tale data, con riferimento alle ipotesi di inesistenza di operazioni in regime di reverse, è cambiato radicalmente il sistema di contestazione dell’imposta e delle sanzioni. Secondo quanto previsto dalle disposizioni attualmente applicabili, nel caso in cui il contribuente sia tenuto ad applicare l’imposta ordinaria ma applica per errore il regime di reverse charge, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente assolta dal cessionario committente, il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro. Nel caso in cui l’imposta non venga assolta, però, si deve ritenere applicabile la sanzione in misura proporzionale (dal 90 al 180%). Nel caso inverso in cui il contribuente sia tenuto all’applicazione del regime di reverse ma applica, per errore, il regime ordinario, si applica una sanzione in misura fissa da 250 euro a 10.000 euro, a condizione che l’imposta sia assolta dal cedente. Il nuovo sistema nel suo complesso valorizza notevolmente le irregolarità che si possono considerare formali rispetto a quelle che prevedono un effettivo risparmio d’imposta: nel primo caso si applica, infatti, una sanzione in misura fissa, mentre nel secondo caso si applicano le sanzioni in misure proporzionali. Si deve poi valutare quale significato assumere al termine “assolvimento dell’imposta”: si ritiene che tale termine debba essere riferito alle liquidazioni periodiche delle imposte e non all’obbligo di versamento.

Con la legge di stabilità per il 2016 (Art. 1 commi 178, 179, 180 e 181 legge n. 208 del 28.12.2015), il legislatore ha anticipato la decorrenza delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative contenute nel D.Lgs. n. 158 del 24.09.2015 allo scorso 01.01.2016. Per effetto di quanto previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 158/2015, a partire da tale data l’amministrazione finanziaria non potrà contestare alcun importo a titolo IVA nel caso in cui sia rilevata l’inesistenza di un’operazione in regime di reverse charge.

Specularmente, il D.Lgs. n. 158/2015 (art. 15, comma 1, lettera f)) ha risolto una seconda questione riferita al quantum della sanzione: considerata l’assenza di un importo di imposta su cui calcolare una sanzione di carattere progressivo (con tutte le eccezioni che verranno nel proseguo analizzate), viene introdotto un nuovo apparato sanzionatorio ispirato all’applicazione di sanzioni in misura fissa.

Viene fatta una rilevantissima distinzione, si segnala, tra le fattispecie che non prevedono un risparmio d’imposta e quelle che, invece, hanno comportato un risparmio d’imposta. Qualora i contribuenti abbiano per errore applicato il regime ordinario anziché quello di reverse charge o viceversa ma l’imposta sia stata effettivamente assolta, le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di una sanzione in misura fissa.

Diverso è il caso in cui, a seguito dell’errore, l’imposta non sia assolta dal cedente o dal cessionario: in questo caso torna applicabile una sanzione in misura proporzionale dal 90 al 180%, anche in assenza di frode. Riassuntivamente, il sistema disegnato dal nuovo sistema sanzionatorio è il seguente:

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA



Tale modello sanzionatorio appare molto più lieve del precedente, considerato che molto spesso l’Agenzia delle Entrate (anche in assenza di un risparmio d’imposta effettivo) provvedeva a negare i crediti risultanti dall’operazione ed a chiedere l’imposta a debito sulla scorta del principio di cartolarità.



Normativa

L’articolo 31 del D.Lgs. n. 158/2015 prevede la riformulazione dell’articolo 21, comma 7 del DPR n. 633/72 nei termini che seguono:

NORMATIVA

Art. 21, comma 7, DPR n. 633/72 Fino al 31.12.2015 Dal 01.01.2016
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Viene, inoltre, disposta, a decorrere dal 01.01.2016, la modifica delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative. Nel dettaglio, l’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97, con i commi da 9 bis a 9 bis.3 prevede ora quanto segue:

NORMATIVA

Art. 6 D.Lgs. n. 471/97









Comma 9 bis.1

















Comma 9 bis.2

















Comma 9 bis.3
dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.
In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.
Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il



Contestazioni in

punto IVA

















I chiarimenti della
relazione illustrativa




















La precedente prassi adottata negli accertamenti
Per quanto concerne le contestazioni dell’imposta IVA, la disposizione di interesse è da individuare all’articolo 31 del D.Lgs. n. 158/2015 (sopra citato), modificativa dell’articolo 21, comma 7, del DPR n 633/72. Limitando il disposto del comma 7 al solo cedente/prestatore, la disposizione non consente l’applicazione del principio ivi contenuto anche a coloro che integrano la fatture in regime di reverse charge. In buona sostanza:

fino al 31.12.2015, per fattura emessa (formulazione questa potenzialmente rivolta a chi emette o riceve) per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato;

dal 01.01.2016, se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato.

Ciò consente, quindi, di escludere l’accertamento di imposte nelle ipotesi di applicazione del regime di inversione contabile. Considerato che tale conclusione potrebbe non apparire di immediata comprensione, riportiamo quanto indicato sull’argomento dalla relazione illustrativa del decreto:
 “il nuovo articolo 31, in coordinamento con le modifiche operate alla disciplina sanzionatoria del reverse charge (art. 15, comma 1, lett. f) del decreto in esame), modifica il testo dell’articolo 21, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 al fine di rendere chiaro che la relativa prescrizione non riguarda le ipotesi di operazioni soggette a reverse charge”.

In buona sostanza, l’individuazione del cedente/prestatore quale unico debitore d’imposta non consente di poter applicare il comma 7 nelle ipotesi di reverse charge (fattispecie in cui, per effetto dell’inversione contabile, il cedente/prestatore non applicano IVA in fattura).







applicazione del regime di reverse charge;
viene richiesta, sulla base del c.d. “principio di cartolarità o formalità”, l’imposta indicata nell’annotazione a debito effettuata dal cessionario/committente sempre in applicazione del regime di reverse charge.

In questo modo, il cessionario/committente nella scomoda posizione di dover assolvere l’imposta a carico del cedente/prestatore e, nel caso, di rispondere delle violazioni eventualmente commesse da questo, a prescindere da una sua partecipazione o dalla percezione di un vantaggio fiscale.








Cedente / Prestatore Cessionario / Committente




Integra la fattura e procede alla
In applicazione del regime di doppia annotazione dell’IVA a
inversione contabile, non indica credito e a debito, neutralizzandone
l’imposta in fattura come il relativo importo. ordinariamente richiesto.




Pur in assenza di un vantaggio d’imposta, qualora sia contestata l’inesistenza dell’operazione viene disconosciuta la detrazione dell’imposta a credito, mentre viene richiesto l’importo a debito sulla sola base del
c.d. “principio di cartolarità”
Le nuove sanzioni
Come anticipato in premessa, una seconda modifica riguarda le sanzioni
applicabili alle operazioni soggette a reverse charge. Una prima modifica riguarda il
comma 2 dell’articolo 6 DPR n. 471/97, il quale ora stabilisce che:
 “Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.

Art. 6 comma 2 Per effetto di tale modifica viene chiarito che la sanzione trova applicazione anche alle violazioni degli obblighi di documentazione/registrazione relativi alle operazioni soggette all’inversione contabile. Di conseguenza:


6


la violazione degli obblighi di documentazione/registrazione che influiscono sulla determinazione del reddito viene punita con una sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati/registrati;
la violazione degli obblighi che non influiscono sulla determinazione del reddito vengono puniti con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

SANZIONE

Art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 471/97
Violazione degli obblighi di documentazione/registrazione..

.. che influiscono
sulla determinazione del reddito
.. che non influiscono sulla determinazione del reddito
Dal 5% al 10% dei corrispettivi


Da 250 a 2.000 euro

Art. 6 comma 9 bis






Cessionario non “completa” l’inversione










Mancata emissione fattura
cedente
Proseguendo in ordine il nuovo comma 9-bis – il cui ambito di applicazione, prima limitato alle sole ipotesi di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n.633 del 1972, viene esteso anche alle altre forme di inversione contabile contemplate dalla disciplina IVA (ivi compresa agricoltura e operazioni intracomunitarie) – distingue:
l’ipotesi in cui il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicazione dell’imposta ma il cessionario/committente non pone in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile. In tal caso, se la fattura ricevuta non è stata totalmente occultata, ma risulta, comunque, dalla contabilità ai fini delle imposte dirette, si applica una sanzione in misura fissa, compresa tra euro 500 e euro 20.000. Viceversa, qualora manchi l’annotazione nelle scritture di cui agli articoli 13 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, la sanzione è applicata in misura proporzionale (dal 5 al 10 per cento) ed è commisurata all’imponibile, con un minimo di 1.000 euro;
l’ipotesi in cui il cedente/prestatore non emette la fattura entro quattro mesi dall’operazione e il cessionario/committente non provvede a regolarizzare, entro trenta giorni, l’omissione. Anche in tal caso si applicano la sanzione proporzionale (dal 5 al 10 per cento), commisurata all’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, la sanzione per indebita detrazione e quella per infedele dichiarazione.

SANZIONE

Art. 6 comma 9 bis D.Lgs. n. 471/97 Il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicazione dellimposta ma il cessionario/committente non applica il regime di reverse
…se la fattura risulta dalla contabilità
Sanzione da 500 a 20.000 euro





in assenza di regolarizzazione (anche tramite la procedura di auto fatturazione)
Dal 5% al 10% dell’imponibile (minimo 1.000 euro). Si cumula con indebita detrazione o infedele dichiarazione



Art. 6 comma 9 bis.1 regime ordinario al posto del reverse charge











Assolvimento dell’imposta e
sanzioni

Il successivo comma 9-bis.1 detta le eccezioni alla regola generale fissata nel precedente comma 9-bis. Viene, infatti, prevista l’ipotesi di irregolare assolvimento dell’imposta, con applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro) per l’ipotesi di operazioni in cui, in linea generale, l’imposta è stata applicata ordinariamente dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge. La disposizione precisa che la sanzione si applica al cessionario/committente – che è il vero debitore dell’imposta – con solidarietà del cedente/prestatore. E’ comunque fatto salvo il diritto alla detrazione ed è evitato l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione in capo al cessionario/committente.

L’applicazione della sanzione in misura fissa presuppone l’assolvimento dell’imposta, anche se in modo irregolare. Si deve quindi escludere la sua applicazione qualora l’errore principato dal cedente / prestatore comporti un effettivo risparmio d’imposta. Al riguardo si osserva che l’applicazione della sanzione in misura fissa dovrebbe prescindere dal comportamento tenuto dal cedente/prestatore con riferimento all’obbligo di versamento da lui assolta in fattura, considerato che la violazione è specificamente sanzionabile dall’articolo 13 del D.Lgs.n. 471/97.

Ciò detto, si deve, inoltre, osservare che il cessionario/committente, conserva il diritto di detrarre l’Iva sulla fattura erroneamente emessa e, inoltre, pur avvedendosi del fatto che c’è qualcosa che non va nella scelta operata dal cedente/prestatore, non è tenuto egli stesso ad assolvere l’imposta a debito.
Viene, altresì, prevista una sanzione proporzionale in capo al cessionario/committente quando l’applicazione dell’imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge è determinata da intenti fraudolenti. In tal caso la sanzione applicabile è quella base (dal 90 al 180 per cento).





SANZIONE
Art. 6 comma 9 bis.1 D.Lgs. n. 471/97


Art. 6 comma 9
bis.2 – applicazione inversione contabile anziché metodo ordinario






Assolvimento come concorso alla liquidazione o versamento?
Il comma 9-bis.2 prevede l’applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000) in capo al cedente/prestatore, salvaguardando il diritto alla detrazione del cessionario, ma senza obbligo di regolarizzazione dell’operazione, per le ipotesi in cui l’imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione contabile in luogo dell’assolvimento ordinario, per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione.

Anche in questo caso, si ritiene che l’assolvimento dell’imposta che consente di applicare il regime sanzionatorio più lieve si riferisca non al versamento ma al concorso alla liquidazione. In particolare, sarebbe individuabile un risparmio d’imposta che giustifichi l’applicazione della sanzione proporzionale laddove l’errore sia accompagnato dall’occultamento dell’operazione nelle liquidazioni periodiche. Il versamento dell’imposta, invece, potrebbe venire a mancare per problematiche non pertinenti allo specifico rapporto di nostro interesse. Quindi, si ritiene più coerente la verifica dell’assolvimento con il concorso dell’operazione alla liquidazione delle imposte periodiche.

Viene, infine prevista una sanzione più grave in capo al cedente/prestatore per i casi in cui l’applicazione dell’imposta in reverse charge in luogo del regime ordinario è determinata da intenti fraudolenti. In tal caso la sanzione si applica nella misura base dal 90 al 180 per cento.

SANZIONE

Art. 6 comma 9 bis.2 D.Lgs. n. 471/97


Art. 6 comma 9
bis.3
Con il comma 9-bis.3 viene disciplinata l’ipotesi di errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta. In tale evenienza, nella contabilità IVA devono essere eliminati sia il debito che il credito erroneamente registrati, con effetti neutrali. È salvaguardato il diritto al recupero dell’imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva od oggettiva) attraverso la nota di variazione o la richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 546 del 1992. La medesima procedura si applica anche per le operazioni inesistenti, con effetti sostanzialmente neutri, salvo in questo caso l’applicazione della sanzione dal 5 al 10 per cento dell’imponibile.

SANZIONE

Art. 6 comma 9 bis.3 D.Lgs. n. 471/97



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