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Comunicazione beni e finanziamenti soci entro il prossimo 31.10.2016

Comunicazione beni e finanziamenti soci entro il prossimo 31.10.2016





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La disciplina dei
beni ai soci
L’art. 2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 138/2011 prevede che
qualora una società, ovvero un’impresa individuale conceda in godimento dei beni ai soci o ai familiari dell’imprenditore:
la differenza tra il valore di mercato ed i corrispettivo annuo corrisposto per il godimento del bene, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso (nuova lett. h-ter dell’art. 67 del TUIR);
i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società o impresa individuale.

Obblighi di L’art. 2, co. 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies, del D.L. 138/2011, al fine di garantire
comunicazione una concreta e puntuale applicazione delle disposizioni in esame, prevede, altresì, precisi obblighi di comunicazione ed, in particolare:
l’impresa o la socie concedente, ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
l’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento.





OSSERVA



Con due provvedimenti direttoriali del 2 agosto 2013 (n. 94902 e 94904), l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità ed i termini per la comunicazione all’Anagrafe tributaria:
  • dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari (art. 2, co. 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011);
  • dei dati relativi ai soci o familiari che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa (art. 2, co. 36-septiesdecies, del D.L. n. 138/2011).

Con successivo provvedimento n. 54581 del 16 aprile 2014 sono stati stabiliti, invece, i termini di presentazione “a regime” della:

comunicazione dei beni ai soci disponendo che la comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, in luogo della previgente scadenza del 30 aprile.
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comunicazione dei finanziamenti ai soci, in base al quale ora è previsto che la comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni sono stati ricevuti”, in luogo della previgente scadenza del 30 aprile.


Contribuenti Pertanto, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solari solare, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2015 (UNICO 2016) è scaduto lo scorso 30 settembre 2016, la comunicazione relativa ai beni concessi in godimento nel 2015 deve essere presentata entro il prossimo 31 ottobre 2016 (poiché l’originaria scadenza del 30 ottobre cade di domenica). Lo stesso termine vale anche per la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ricevuti nel 2016.





OSSERVA






Si consideri, inoltre, che non rileva il momento di effettivo invio della dichiarazione ma il termine previsto per la presentazione della stessa. In caso di presentazione del modello UNICO 2016, ad esempio, il 25 settembre, la comunicazione dei beni ai soci può comunque essere effettuata entro il 31 ottobre 2015.

Comunicazione Scadenza per le società Scadenza per le società con con periodo d’imposta periodo d’imposta coincidente coincidente con l’anno con l’anno solare
solare
Beni ai soci 31 ottobre 2016 Entro il 30° giorno successivo
(poiché il 30 ottobre cade di al termine di presentazione
domenica) del modello Unico Finanziamenti 31 ottobre 2016 Entro il 30° giorno successivo
soci (poiché il 30 ottobre cade di al termine di presentazione
domenica) del modello Unico



In vista dell’imminente scadenza, che interessa una numerosissima platea di contribuenti, si procedere a riassumere la disciplina in argomento.
Soggetti interessati
L'obbligo di comunicazione può essere assolto, alternativamente, dall'impresa
concedente o dal familiare dell'imprenditore (utilizzatore). Quanto ai soggetti concedenti sono comprese tutte le società sia di capitali che di persone



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ovvero, le imprese individuali, che concedono in godimento beni aziendali, purché residenti.


I soggetti concedenti dei beni









Soggetti esclusi dalla norma
Le disposizioni in esame non trovano applicazione, invece, per:
le socie semplici;
gli enti non commerciali che non svolgono un'attività d'impresa;
gli esercenti attività agricole produttive di reddito agrario;

le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia;

i professionisti e le associazioni professionali.

L’obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore. Al riguardo occorre precisare che:
risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società;
la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente;


la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio (non solo dell’imprenditore);
la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.


1 La nuova disciplina si applica, anche, alle società formalmente domiciliate all'estero, ma considerate residenti in Italia per effetto della presunzione di "esterovestizione" di cui all'art. 73, comma 5-bis, del TUIR.










OSSERVA



La comunicazione, si ribadisce, può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore: rientrino nella nozione di familiare:
  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
  • gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).


Nel caso di società fiduciarie e trust occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente.

SOGGETTI OBBLIGATI (ALTERNATIVAMENTE) ALL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Ambito oggettivo
La comunicazione è dovuta solo nel caso in cui sussiste una differenza tra:
il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene;
il valore di mercato del diritto di godimento.


In altri termini, qualora il corrispettivo elargito dal socio per l’utilizzo di un determinato bene aziendale risulti essere in linea (o superiore al valore di mercato) alcuna comunicazione dovrà essere inviata all’anagrafe tributaria. Ciò sta a significare che, la comunicazione beni ai soci è dovuta solo in presenza di un reddito diverso tassato in capo al socio utilizzatore del bene.

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Sul punto, si rammenta che, l’ammontare del reddito diverso imputabile all’utilizzatore del bene deve essere riportato all’interno del modello dichiarativo.



La Bianchi srl concede in uso gratuito al figlio di un socio un’autovettura (marca xxxx). Con riguardo a tale assegnazione sussiste l’obbligo di invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate poiché sussiste, in capo all’utilizzatore (familiare del socio) un reddito diverso da assoggettare a tassazione pari al valore normale del bene goduto (desumibile dalle Tariffe ACI) al netto di quanto corrisposto dall’utilizzatore (nel caso di specie nulla, poiché concessa gratuitamente).

Calcolo reddito diverso

A = Valore del fringe benefit desumibile da tariffa ACI Euro 2.500,00 B = corrispettivo annuo relativo al godimento del bene: Euro 0
C = (A-B) Valore del reddito diverso in capo all’utilizzatore: Euro 2.500,00


Tale importo si sarebbe dovuto indicare a rigo RL10 del modello UNICO 2016 PF
presentato dall’utilizzatore.



Nozione di valore di mercato
Per quanto concerne la definizione di “ valore di mercato”, è bene rammentare che la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che detto valore coincide con il valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, ovvero al “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

Ad ogni modo, nella determinazione del valore di mercato, in base a quanto precisato nella risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-05309 del 15 settembre 2011, va tenuto conto delle condizioni che caratterizzano il mercato e, quindi, del corrispettivo ottenibile “secondo una libera contrattazione tra part contrapposte e consapevoli)”. Possono rilevarsi utili allo scopo, i riferimenti a listini o tariffe esistenti (ad esempio quelli delle società di noleggio delle autovetture, che riguardano però, solitamente, beni nuovi e comprendono le spese per l'assicurazione e la manutenzione ordinaria), tenendo conto degli sconti d'uso, ovvero ai dati dell'osservatorio immobiliare (per le abitazioni rientranti nelle tipologie ivi contemplate).

In sostanza, per individuare detto valore occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati:

da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.


La perizia di stima per i beni difficilmente valutabili




















Beni concessi per
più periodi d’imposta
Con particolare riferimento ai beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si potrà fare ricorso ad un apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso. Si ritiene, al riguardo, che la stima non debba essere necessariamente giurata perché non richiesto espressamente da alcun documento di prassi.


La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta. L’obbligo della comunicazione sussiste, anche, quando il bene sia stato concesso in godimento in periodi precedenti, ma il suo







utilizzo continua a permanere anche nell’anno di riferimento della comunicazione





OSSERVA





La comunicazione è dovuta anche se i dati del bene assegnato al socio sono stati già comunicati all’Agenzia delle Entrate in occasione della comunicazione relativa al 2014, che si sarebbe dovuta effettuare entro il termine ultimo dello scorso 30.10.2015.
Contenuto
della comunicazione
Ai fini della comunicazione dovrà essere utilizzato l’apposito modello, nel
quale occorrerà comunicare l’utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell’imprenditore individuale. Rientrano, quindi,
nell’ambito applicativo della disposizione:
i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
i beni strumentali;
i beni meramente patrimoniali (es. gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa).

Si rammenta che per “beni relativi all’impresa”, l’Agenzia nella Circolare 15.6.2012, n.24/E ha individuato:




































Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:
autovetture;
altri veicoli;
unità da diporto;
aeromobili;
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immobili;
altri beni.



Beni oggetto della comunicazione
Autovetture
Qualsiasi valore
Altri veicoli
Qualsiasi valore
Unità da diporto
Qualsiasi valore
Aeromobili
Qualsiasi valore
Unità da diporto
Qualsiasi valore
Immobili
Qualsiasi valore
Altri beni
Solo se di valore superiore ad Euro 3.000



Beni esclusi dall’obbligo comunicativo

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
i beni concessi in godimento agli amministratori;
i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit, di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR;




i beni concessi in godimento allimprenditore individuale;

i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale;
gli alloggi di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi;

i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dei soci.


Infine, non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore soddisfano congiuntamente due requisiti:

hanno un valore non superiore ad euro 3.000, al netto dell’Iva;
sono compresi in una categoria residuale “altro”, ovvero diversa dalle seguenti: autovettura; unità da diporto; aeromobile; immobile.

È il caso, ad esempio, di uno strumento di telefonia mobile, oppure delle macchine d’ufficio portatili, come un notebook.

Alle fattispecie di esclusione elencate nel provvedimento, si deve aggiungere l’ipotesi, più generale, che esonera dall’obbligo di presentazione in tutti quei casi in cui non sussista alcun reddito diverso in capo al socio utilizzatore, poiché quest’ultimo ha versato alla società un corrispettivo per l’utilizzo del bene pari al valore normale del diritto di godimento.


L’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che nessuna comunicazione deve essere trasmessa (oltre che nei casi in cui il corrispettivo è almeno pari al valore di mercato dell’utilizzo) da parte delle società di persone (o delle S.r.l. trasparenti) se non emergono differenze tra il corrispettivo pattuito, incrementato della quota di costi indeducibili attribuita al socio per trasparenza, e il corrispondente valore normale.
In questi casi, infatti, come già precisato dalla circolare ministeriale n.36/E/2012

nessun reddito diverso deve essere dichiarato dal socio.



Reddito diverso in capo all’utilizzatore collaboratore familiare/ socio trasparente



=
Valore normale del diritto di godimento del bene al netto del corrispettivo pagato dall’utilizzatore



-
Maggior reddito d’impresa derivante dall’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento da rapportarsi in misura percentuale alla partecipazione
dell’utilizzatore


TABELLA DI SINTESI
Concedente
Utilizzatore
Comunicazione beni ai soci





Ditta individuale
Titolare
No





Familiare del titolare
Si, ma solo nel caso in cui:
  • non sia richiesto alcun corrispettivo al familiare che utilizza il bene e che nella dichiarazione di quest’ultimo emerga un fringe benefit;
  • il corrispettivo richiesto all’utilizzatore
sia inferiore al fringe benefit





Società in nome collettivo
Socio
NO, poiché tutti i soci sono altresì amministratori dell’ente





Familiare del titolare
Si, ma solo nel caso in cui:
  • non sia richiesto alcun corrispettivo al familiare che utilizza il bene e che nella dichiarazione di quest’ultimo emerga un fringe benefit;
  • il corrispettivo richiesto all’utilizzatore sia inferiore al fringe benefit

La comunicazione
dei finanziamenti e
delle capitalizzazioni
L’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci richiede la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
l’importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.600. Detto limite si riferisce distintamente ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni
annue;
i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere effettuate a decorrere dall’anno 2012.

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Sono obbligati alla comunicazione in oggetto i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva.


Dati da indicare nella comunicazione
Codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero
Ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

Non tutti i versamenti o finanziamenti devono, però, essere oggetto di comunicazione: vanno comunicati, infatti, all’anagrafe Tributaria, soltanto i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nel periodo d’imposta 2015, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro (€ 3.600).


Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria (si pensi, ad esempio, ai versamenti effettuati per la sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci, risultanti da un verbale dell’assemblea straordinaria registrato presso l’Agenzia delle Entrate).



Ulteriori precisazioni Agenzia delle
Entrate

Dalla lettura del modello per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, dei finanziamenti e capitalizzazioni emerge che:

il limite di 3.600,00 euro va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare; sembra, quindi, che siano da comunicare i soli apporti effettuati dal singolo socio alla singola società d'importo superiore a 3.600,00 euro;
per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta;
deve essere indicata la data in cui è avvenuta l'ultima operazione di finanziamento;
l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti sussiste anche per le imprese in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.


Resta ovviamente inteso che, nel caso di rinuncia ai finanziamenti, l'importo non deve essere indicato nella comunicazione, sempre che non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (videoforum 2014)

Esempio di compilazione







Frontespizio
Prima di illustrare un caso concreto di compilazione, si evidenzia che il modello utilizzato per la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni è il medesimo di quello utilizzato per la comunicazione dei beni in godimento ai soci ed ai familiari dell’imprenditore. Si precisa che va compilato un distinto quadro del modello BG per ciascun soggetto finanziatore.

Nel campo “Qualifica” del soggetto che effettua la comunicazione deve essere sempre indicato il codice “3” (qualora il modello sia utilizzato per la comunicazione dei beni in godimento, invece, va indicato alternativamente il codice “1” o “2”). Di conseguenza non è possibile utilizzare il medesimo modello per effettuare sia la comunicazione dei beni ai soci che quella dei finanziamenti/capitalizzazioni.

Come precisato dalle istruzioni, il campo “Tipo di soggetto” può assumere i seguenti valori:

TIPO DI SOGGETTO
Codice
Descrizione
E
Imprenditore individuale
F
Società di persone
G
Società di capitali
H
Società cooperativa
I
Stabile organizzazioni di società non residenti
L
Ente privato di tipo associativo solo per beni relativi alla sfera commerciale


Quadro BG Con riferimento al rigo BG01:
nel campo 2 Qualifica” va indicato il codice 1 Utilizzatore”;

nel campo 3 Tipo soggetto va indicato A per il socio e B per il familiare dell’imprenditore individuale.


Nel rigo BG03 è richiesta la data di effettuazione del finanziamento/capitalizzazione e va barrata la casella 7 “Finanziamenti/Capitalizzazioni”. In presenza di più finanziamenti o capitalizzazioni erogati nel corso dell’anno va indicata la data dell’ultima operazione.

Le istruzioni precisano che, ai fini del raggiungimento della soglia di € 3.600 si considerano i finanziamenti effettuati senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di riferimento o riguardanti finanziamenti/capitalizzazioni già in essere al 31.12.2015.


A rigo BG10 va indicato distintamente l’ammontare dei finanziamenti (campo 1) e delle capitalizzazioni (campo 2) effettuati nel 2015.



Si rammenta che nel caso in cui debbano essere compilati contemporaneamente i campi ammontare dei finanziamenti e valore delle capitalizzazioni e degli apporti”, occorre compilare un intercalare per ciascuna fattispecie (uno per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni).

Laddove poi nel corso del periodo d’imposta il socio abbia concesso più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto.





































La spedizione







Annullamento e sostituzione dell’invio
L’invio delle predette comunicazioni dovrà avvenire con modalità telematica (Entratel o Fisconline), direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, di cui al comma 3, art. 3, DPR n. 322/1998, entro il predetto termine del 31 ottobre 2016 (anno 2015).

I file inviati contenenti le comunicazioni potranno essere annullati entro il termine massimo di trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica, mentre la sostituzione di un file potrà avvenire anche dopo il trascorso dei citati trenta giorni, avendo lo stesso una funzione meramente sostitutiva.


Il modello in oggetto, al pari di quello polivalente (ai fini della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva IVA), non è modello di dichiarazione, ma un modello di comunicazione, per il quale non risultano nemmeno applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. Gli unici adempimenti previsti, in capo all’intermediario, sono sostanzialmente i seguenti:

rilasciare al dichiarante, insieme alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione d’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta.









rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per presentare la comunicazione in via telematica, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritta dal contribuente, insieme alla copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte dell’Agenzia.





OSSERVA



La comunicazione è prova per il dichiarante della presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata insieme all’originale del frontespizio e del riepilogo e al resto della documentazione per il periodo previsto in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 43 del DPR n. 600 del 1973);

conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del DPR n. 600 del 1973.
Regime sanzionatorio
Per l’omessa o incompleta comunicazione relativa ai beni concessi in godimento è
prevista una sanzione pari al 30% della differenza tra:
valore di mercato del godimento;
corrispettivo effettivamente pagato.





OSSERVA



Non esistono, invece, disposizioni che prevedano sanzioni specifiche con riferimento alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Sanzioni La norma sanziona il socio e la società (secondo il principio di solidarietà) per
relative ai beni l’omessa comunicazione relativa ai beni in godimento ovvero la trasmissione della
ai soci concessi
in godimento stessa con dati non veritieri o incompleti.

La sanzione, come appena detto, è pari al 30% della differenza tra:
il valore di mercato del diritto di godimento;
il corrispettivo effettivamente pagato dal socio.


Qualora il contribuente si sia conformato alle disposizioni di cui ai co. 36- quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta la sanzione residuale da 250,00 a 2.000,00 euro(così aggiornata dal D.Lgs. n. 158/2015 contenente la Riforma



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del regime sanzionatorio, in vigore dall’1.1.2016). È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.



Occorre ricordare che se il corrispettivo è pari o superiore al valore di mercato, non è dovuta alcuna comunicazione. L’obbligo di comunicazione sussiste, infatti, solo nel caso in cui:
un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore;
sussista un differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d’imposta.

Quanto al corrispettivo “maturato”, l’attuale modello di comunicazione fa riferimento al “corrispettivo relativo al bene”, per cui le istruzioni richiedono l’indicazione del corrispettivo maturato per l’anno o per la frazione d’anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto.




Sanzioni relative ai finanziamenti
La disciplina sanzionatoria in caso di omessa o incompleta comunicazione dei finanziamenti ha portato ad un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori, posto che non risultavano immediatamente applicabili le sanzioni previste per la comunicazione relativa ai beni concessi in godimento: non esiste, infatti, nel caso di specie, una differenza “di cui al comma 36-quinquiesdecies” sulla quale calcolare la sanzione del 30%.

A chiarire il corretto regime sanzionatorio è intervenuta la medesima Agenzia delle Entrate (Videoforum 2014) la quale ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall’art. 13, co. 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,58 a 5.164,57 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Si ritiene comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, con il versamento della sanzione ridotta così modulata (nel modello F24 va indicato il codice tributo “8911”).

Regolarizzazione
Riduzione sanzione
Sanzione ridotta
Entro 90 giorni dall’errore /omissione
1/9 di Euro 250
Euro 28 (arrotondato)
Entro 1 anno dall’errore/omissione
1/ 8 di Euro 250
Euro 31 (arrotondato)
Entro 2 anni dall’errore/omissione
1/7 di Euro 250
Euro 36 (arrotondato)
Oltre 2 anni dall’errore/omissione
1/6 di Euro 250
Euro 42 (arrotondato)
Dopo la contestazione della violazione
1/5 di Euro 250
Euro 50 (arrotondato)




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