Comunicazione
beni e finanziamenti soci entro il prossimo 31.10.2016
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La
disciplina dei
beni
ai soci
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L’art.
2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 138/2011 prevede
che
qualora una
società, ovvero
un’impresa individuale conceda
in godimento dei beni ai soci o ai familiari
dell’imprenditore:
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la
differenza
tra
il
valore
di
mercato
ed
i
corrispettivo
annuo
corrisposto
per il
godimento del bene, concorre
alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare
quale reddito diverso (nuova
lett. h-ter dell’art. 67 del TUIR);
i
costi
relativi
ai
beni
concessi
ai
soci
o
ai
familiari
in
godimento
per
un
corrispettivo
annuo inferiore al valore di mercato, non
sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile
della società o impresa individuale.
Obblighi
di L’art.
2,
co.
36-sexiesdecies
e
36-septiesdecies,
del
D.L.
138/2011,
al
fine
di
garantire
comunicazione una
concreta
e
puntuale
applicazione
delle
disposizioni
in
esame,
prevede,
altresì,
precisi obblighi
di comunicazione ed,
in particolare:
l’impresa
o
la
società
concedente,
ovvero
il
socio
o
il
familiare
dell’imprenditore,
devono comunicare
all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in
godimento;
l’Agenzia
delle
entrate
procede
a
controllare
sistematicamente
la
posizione
delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in
godimento.
OSSERVA
Con due
provvedimenti
direttoriali del 2 agosto 2013 (n.
94902 e 94904), l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità
ed i termini per la comunicazione all’Anagrafe tributaria:
Con
successivo provvedimento
n. 54581 del 16 aprile 2014 sono
stati stabiliti, invece, i
termini di presentazione “a regime” della:
comunicazione
dei
beni
ai
soci
disponendo
che
“la
comunicazione
deve
essere
effettuata
entro
il
trentesimo
giorno
successivo
al
termine
di
presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in
godimento” ,
in luogo della
previgente scadenza del 30 aprile.
2
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comunicazione
dei
finanziamenti
ai
soci,
in
base
al
quale
ora
è
previsto
che
“la
comunicazione
deve essere effettuata entro
il trentesimo giorno successivo
al termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta
in
cui
i
finanziamenti
e
le
capitalizzazioni
sono
stati
ricevuti”,
in
luogo
della previgente
scadenza del 30
aprile.
Contribuenti Pertanto,
per i
contribuenti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno
solari
solare,
il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al 2015 (UNICO
2016) è scaduto
lo scorso 30 settembre 2016, la
comunicazione relativa ai beni concessi in godimento nel 2015 deve
essere presentata entro il prossimo 31 ottobre 2016 (poiché
l’originaria scadenza del 30 ottobre cade di domenica).
Lo stesso termine
vale anche per la comunicazione dei finanziamenti e delle
capitalizzazioni ricevuti nel
2016.
OSSERVA
Si consideri,
inoltre, che non
rileva il momento di effettivo invio della dichiarazione ma
il termine previsto per la presentazione della stessa. In caso di
presentazione del modello UNICO 2016, ad esempio, il
25 settembre, la comunicazione dei beni ai soci può comunque
essere effettuata
entro il 31 ottobre 2015.
Comunicazione Scadenza
per
le
società Scadenza
per le
società
con
con
periodo
d’imposta periodo
d’imposta
coincidente
coincidente
con
l’anno con
l’anno
solare
solare
Beni
ai
soci 31 ottobre
2016 Entro il
30° giorno
successivo
(poiché il 30
ottobre cade
di al
termine di
presentazione
domenica) del
modello
Unico
Finanziamenti 31
ottobre
2016 Entro il
30° giorno
successivo
soci (poiché
il 30 ottobre cade
di al
termine di
presentazione
domenica) del
modello Unico
In
vista dell’imminente scadenza, che interessa una numerosissima
platea di contribuenti, si
procedere a riassumere la disciplina in
argomento.
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Soggetti
interessati
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L'obbligo
di comunicazione può essere assolto,
alternativamente, dall'impresa
concedente
o dal familiare dell'imprenditore (utilizzatore).
Quanto ai soggetti
concedenti sono comprese tutte le società sia di capitali
che di persone
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3
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ovvero, le imprese individuali, che concedono in godimento beni aziendali, purché residenti.
I
soggetti
concedenti
dei beni
Soggetti
esclusi
dalla norma
Le
disposizioni in
esame non trovano
applicazione, invece,
per:
le
società
semplici;
gli
enti
non
commerciali
che
non
svolgono
un'attività
d'impresa;
gli
esercenti
attività
agricole
produttive
di
reddito
agrario;
le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia;
i
professionisti
e
le
associazioni
professionali.
L’obbligo
di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato
bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari
dell’imprenditore.
Al riguardo occorre precisare che:
risulta
irrilevante
la
percentuale
di
partecipazione
nella
società;
la
comunicazione
è
dovuta
anche
nel
caso
in
cui
il
beneficiario
detenga
partecipazioni
nella società
concedente solo indirettamente;
la
comunicazione
deve
essere
effettuata
anche
nel
caso
in
cui
il
bene
sia
concesso in
godimento al familiare del socio (non
solo dell’imprenditore);
la
comunicazione
deve
essere
effettuata
anche
nel
caso
in
cui
il
bene
sia
concesso in
godimento a soci o familiari di altra società appartenente al
medesimo gruppo.
1 La
nuova disciplina si applica, anche, alle società formalmente
domiciliate all'estero, ma considerate residenti in Italia per
effetto della presunzione di "esterovestizione" di cui
all'art. 73, comma 5-bis, del TUIR.
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OSSERVA
La
comunicazione, si ribadisce, può essere assolta, in via
alternativa, dall’impresa
concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore:
rientrino nella nozione di familiare:
Nel caso di
società fiduciarie
e trust occorre
verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero
del disponente.
SOGGETTI OBBLIGATI (ALTERNATIVAMENTE) ALL’INVIO DELLA
COMUNICAZIONE
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Ambito
oggettivo
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La
comunicazione è dovuta solo nel caso in cui sussiste una
differenza tra:
il
corrispettivo
annuo
relativo
al
godimento
del
bene;
il
valore
di
mercato
del
diritto
di
godimento.
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In altri
termini, qualora il corrispettivo elargito dal socio per
l’utilizzo di un determinato bene aziendale risulti essere in
linea (o superiore al valore di mercato) alcuna comunicazione
dovrà essere inviata all’anagrafe tributaria. Ciò sta a
significare che, la
comunicazione beni ai soci è dovuta solo in presenza di un
reddito diverso tassato in capo al socio utilizzatore del bene.
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Sul punto, si rammenta che, l’ammontare del reddito diverso imputabile all’utilizzatore del bene deve essere riportato all’interno del modello dichiarativo.
La Bianchi srl concede in uso gratuito al figlio di un socio
un’autovettura (marca xxxx). Con riguardo a tale assegnazione
sussiste l’obbligo di invio della comunicazione all’Agenzia delle
Entrate poiché sussiste, in capo all’utilizzatore (familiare del
socio) un reddito diverso da assoggettare a tassazione pari al valore
normale del bene goduto (desumibile dalle Tariffe ACI) al netto di
quanto corrisposto dall’utilizzatore (nel caso di specie nulla,
poiché concessa gratuitamente).
Calcolo reddito diverso
A
= Valore del fringe
benefit desumibile da
tariffa ACI Euro 2.500,00 B = corrispettivo
annuo relativo al godimento del bene:
Euro 0
C = (A-B) Valore del reddito diverso in capo all’utilizzatore: Euro
2.500,00
Tale
importo si sarebbe dovuto indicare a rigo
RL10 del modello UNICO 2016 PF
presentato dall’utilizzatore.
Nozione
di valore di
mercato
Per
quanto concerne la definizione
di “ valore di mercato”,
è bene rammentare che la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato
che detto valore coincide con il valore normale di cui all’art. 9
del TUIR, ovvero al “prezzo
o corrispettivo mediamente praticato
per
i
beni
e
servizi
della
stessa
specie
o
similari,
in
condizioni
di
libera
concorrenza e
al
medesimo
stadio
di
commercializzazione,
nel
tempo
e
nel
luogo
in
cui
i beni
o
servizi
sono
stati
acquisiti
o
prestati,
e,
in
mancanza,
nel
tempo
e
nel
luogo
più prossimi.
Per
la
determinazione
del
valore
normale
si
fa
riferimento,
in
quanto
possibile, ai
listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i
servizi e, in mancanza,
alle mercuriali e
ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali,
tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a
disciplina dei prezzi si fa riferimento
ai
provvedimenti
in
vigore”.
Ad
ogni modo, nella
determinazione del valore di mercato,
in base a quanto precisato nella risposta
ad interrogazione parlamentare n. 5-05309 del 15 settembre 2011, va
tenuto conto delle condizioni che caratterizzano il mercato e,
quindi, del
corrispettivo ottenibile “secondo
una libera contrattazione
tra
part
contrapposte
e
consapevoli)”.
Possono
rilevarsi
utili
allo scopo,
i
riferimenti
a
listini
o
tariffe
esistenti
(ad
esempio
quelli
delle
società
di
noleggio delle
autovetture,
che
riguardano
però,
solitamente,
beni
nuovi
e
comprendono
le
spese per
l'assicurazione e la manutenzione ordinaria), tenendo conto degli
sconti d'uso, ovvero
ai
dati
dell'osservatorio
immobiliare
(per
le
abitazioni
rientranti
nelle
tipologie
ivi contemplate).
In sostanza, per individuare detto valore occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati:
da
specifici provvedimenti,
per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
dal
prezzo normalmente praticato dal fornitore o,
in mancanza, da quello
desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure
dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di
Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari,
ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per
l’attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in
condizioni di libero
mercato.
La
perizia di
stima per i
beni
difficilmente
valutabili
Beni
concessi per
più
periodi
d’imposta
Con
particolare riferimento ai beni
per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri,
si potrà fare ricorso ad un
apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto
del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto
stesso. Si
ritiene, al riguardo, che la stima non debba essere necessariamente
giurata perché non richiesto espressamente da alcun documento di
prassi.
La
comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in
godimento nel periodo d’imposta.
L’obbligo della
comunicazione sussiste,
anche, quando il
bene sia stato concesso in godimento in periodi precedenti, ma
il suo
|
utilizzo continua a permanere anche nell’anno di riferimento della
comunicazione
OSSERVA
La comunicazione
è dovuta anche se
i dati del bene assegnato al socio sono stati già comunicati
all’Agenzia delle Entrate in occasione della comunicazione
relativa al 2014,
che si sarebbe dovuta effettuare entro
il termine ultimo dello scorso
30.10.2015.
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Contenuto
della
comunicazione
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Ai
fini della comunicazione dovrà essere utilizzato
l’apposito modello,
nel
quale occorrerà
comunicare
l’utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà
della società ovvero dell’imprenditore individuale. Rientrano, quindi,
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nell’ambito
applicativo della disposizione:
i
beni
merce
(vale
a
dire
quelli
commercializzati
dalla
società);
i
beni
strumentali;
i
beni
meramente
patrimoniali
(es.
gli
immobili
abitativi
non
utilizzati
direttamente
nell’attività d’impresa).
Si
rammenta che per “beni
relativi all’impresa”,
l’Agenzia nella Circolare 15.6.2012, n.24/E ha individuato:
Il provvedimento
attuativo dell’Agenzia delle Entrate individua le seguenti
categorie di beni:
autovetture;
altri
veicoli;
unità
da
diporto;
aeromobili;
9
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immobili;
altri
beni.
-
Beni oggetto della comunicazioneAutovettureQualsiasi valoreAltri veicoliQualsiasi valoreUnità da diportoQualsiasi valoreAeromobiliQualsiasi valoreUnità da diportoQualsiasi valoreImmobiliQualsiasi valoreAltri beniSolo se di valore superiore ad Euro 3.000
Beni esclusi dall’obbligo comunicativo
Sono
esclusi dall’obbligo
di comunicazione:
i
beni
concessi
in
godimento
agli
amministratori;
i
beni
concessi
in
godimento
al
socio
dipendente
o
lavoratore
autonomo,
qualora detti beni
costituiscano fringe benefit, di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR;
i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
i
beni
di
società
e
di
enti
privati
di
tipo
associativo
che
svolgono
attività
commerciale,
residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non
commerciali che utilizzano gli stessi a scopo
istituzionale;
gli
alloggi
di
società
cooperative
edilizie
di
abitazione
a
proprietà
indivisa
concessi ai propri
soci;
i
beni
ad
uso
pubblico
per
i
quali
è
prevista
la
deduzione
integrale
dei
costi;
i
finanziamenti
concessi
ai
soci
o
ai
familiari
dei
soci.
Infine, non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore soddisfano congiuntamente due requisiti:
hanno
un valore non
superiore ad euro 3.000,
al netto dell’Iva;
sono
compresi in una
categoria residuale “altro”,
ovvero diversa dalle seguenti: autovettura;
unità da diporto;
aeromobile;
immobile.
È
il caso, ad esempio, di uno strumento
di telefonia mobile,
oppure delle macchine d’ufficio portatili, come un notebook.
Alle
fattispecie di esclusione elencate nel provvedimento, si deve
aggiungere l’ipotesi,
più generale, che
esonera dall’obbligo di presentazione in tutti quei casi in cui non
sussista alcun reddito diverso in capo al socio utilizzatore,
poiché quest’ultimo ha versato alla società un corrispettivo per
l’utilizzo del bene pari al valore normale del diritto di
godimento.
L’Agenzia
delle Entrate ha altresì precisato che nessuna
comunicazione deve essere trasmessa (oltre
che nei casi in cui il corrispettivo è almeno pari al valore di
mercato dell’utilizzo) da
parte delle società di persone (o
delle S.r.l. trasparenti) se
non emergono differenze tra il corrispettivo pattuito,
incrementato della quota di costi indeducibili attribuita al socio
per trasparenza, e il
corrispondente valore normale.
In questi casi, infatti, come già precisato dalla circolare
ministeriale n.36/E/2012
nessun reddito diverso deve essere dichiarato dal socio.
-
Reddito diverso in capo all’utilizzatore collaboratore familiare/ socio trasparente
=Valore normale del diritto di godimento del bene al netto del corrispettivo pagato dall’utilizzatore
-Maggior reddito d’impresa derivante dall’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento da rapportarsi in misura percentuale alla partecipazionedell’utilizzatore
-
TABELLA DI SINTESIConcedenteUtilizzatoreComunicazione beni ai soci
Ditta individualeTitolareNo
Familiare del titolareSi, ma solo nel caso in cui:- non sia richiesto alcun corrispettivo al familiare che utilizza il bene e che nella dichiarazione di quest’ultimo emerga un fringe benefit;
- il corrispettivo richiesto all’utilizzatore
sia inferiore al fringe benefit
Società in nome collettivoSocioNO, poiché tutti i soci sono altresì amministratori dell’ente
Familiare del titolareSi, ma solo nel caso in cui:- non sia richiesto alcun corrispettivo al familiare che utilizza il bene e che nella dichiarazione di quest’ultimo emerga un fringe benefit;
- il corrispettivo richiesto all’utilizzatore sia inferiore al fringe benefit
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La
comunicazione
dei
finanziamenti e
delle
capitalizzazioni
|
L’obbligo di
comunicazione dei
finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate
dai soci richiede la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
l’importo
complessivo
di
ciascun
apporto,
distintamente
per
finanziamenti
e
capitalizzazioni,
deve essere pari o
superiore a euro 3.600.
Detto limite si
riferisce distintamente ai finanziamenti annui ed alle
capitalizzazioni
|
|
annue;
i
finanziamenti
e
le
capitalizzazioni
devono
essere
effettuate
a
decorrere
dall’anno
2012.
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|
|
Sono
obbligati alla comunicazione in oggetto i
soggetti che esercitano attività di impresa,
sia in forma
individuale che collettiva.
-
Dati da indicare nella comunicazioneCodice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato esteroAmmontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni
Non
tutti i versamenti o finanziamenti devono, però, essere oggetto di
comunicazione: vanno
comunicati, infatti,
all’anagrafe Tributaria, soltanto
i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che
hanno concesso all'impresa,
nel periodo d’imposta 2015, finanziamenti
o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia
di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro (€
3.600).
Sono
esclusi dall'obbligo
di comunicazione i
dati relativi agli apporti,
già in possesso
dell'Amministrazione finanziaria (si
pensi, ad esempio, ai versamenti effettuati per la sottoscrizione di
aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci, risultanti da un
verbale dell’assemblea straordinaria registrato presso l’Agenzia
delle Entrate).
Ulteriori
precisazioni Agenzia delle
Entrate
Dalla lettura del modello per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, dei finanziamenti e capitalizzazioni emerge che:
il
limite di 3.600,00 euro va verificato con riguardo alla posizione
del singolo socio o familiare; sembra,
quindi, che siano da comunicare i soli apporti effettuati dal
singolo socio alla singola società d'importo superiore a 3.600,00
euro;
per
verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro
complessivi si
considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali
restituzioni effettuate
nello stesso periodo d'imposta;
deve
essere indicata la
data in cui è avvenuta l'ultima operazione di finanziamento;
l'obbligo
di comunicazione dei finanziamenti sussiste anche per le imprese
in contabilità semplificata, in
presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di
scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile
il finanziamento o la
capitalizzazione.
Resta
ovviamente inteso che, nel
caso di rinuncia ai finanziamenti,
l'importo non deve
essere indicato nella comunicazione,
sempre che non comporti un esborso di denaro ad altro titolo
(videoforum 2014)
Esempio di compilazione
Frontespizio
Prima
di illustrare un caso concreto di compilazione, si evidenzia che il
modello utilizzato per la comunicazione dei finanziamenti e delle
capitalizzazioni è il medesimo di quello utilizzato per la
comunicazione dei beni in godimento ai soci ed ai familiari
dell’imprenditore. Si
precisa che va
compilato un distinto quadro del modello BG per ciascun soggetto
finanziatore.
Nel
campo “Qualifica”
del soggetto che
effettua la comunicazione deve essere sempre indicato il codice
“3” (qualora il
modello sia utilizzato per la comunicazione dei beni in godimento,
invece, va indicato alternativamente il codice “1” o “2”).
Di conseguenza non
è possibile utilizzare il medesimo modello per effettuare sia la
comunicazione dei beni ai soci che quella dei
finanziamenti/capitalizzazioni.
Come
precisato dalle istruzioni, il campo
“Tipo di soggetto”
può assumere i seguenti valori:
-
TIPO DI SOGGETTOCodiceDescrizioneEImprenditore individualeFSocietà di personeGSocietà di capitali
-
HSocietà cooperativaIStabile organizzazioni di società non residentiLEnte privato di tipo associativo solo per beni relativi alla sfera commerciale
Quadro
BG Con
riferimento al rigo
BG01:
nel
campo
2
“Qualifica”
va
indicato
il
codice
1
“Utilizzatore”;
nel campo 3 “Tipo soggetto” va indicato “A” per il socio e “B” per il familiare dell’imprenditore individuale.
Nel rigo BG03 è richiesta la data di effettuazione del
finanziamento/capitalizzazione e va barrata la casella 7
“Finanziamenti/Capitalizzazioni”. In presenza di più
finanziamenti o capitalizzazioni erogati nel corso dell’anno va
indicata la data dell’ultima operazione.
Le
istruzioni precisano che, ai fini del raggiungimento della soglia di
€ 3.600 si
considerano i finanziamenti effettuati senza tener conto delle
eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di riferimento
o riguardanti finanziamenti/capitalizzazioni già in essere al
31.12.2015.
A rigo BG10 va indicato distintamente l’ammontare dei
finanziamenti (campo 1) e delle capitalizzazioni (campo 2)
effettuati nel 2015.
Si
rammenta che nel caso in cui debbano essere compilati
contemporaneamente i campi
“ammontare
dei
finanziamenti”
e
“valore
delle
capitalizzazioni
e
degli
apporti”,
occorre compilare un intercalare per ciascuna fattispecie (uno
per i finanziamenti e un altro per le
capitalizzazioni).
Laddove poi nel corso del periodo d’imposta il socio abbia concesso più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto.
La
spedizione
Annullamento
e sostituzione dell’invio
L’invio
delle predette comunicazioni dovrà
avvenire con modalità telematica (Entratel
o Fisconline), direttamente
o avvalendosi di intermediari abilitati,
di cui al comma 3, art. 3, DPR n. 322/1998, entro il predetto
termine del 31 ottobre 2016 (anno 2015).
I file inviati contenenti le comunicazioni potranno essere annullati entro il termine massimo di trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica, mentre la sostituzione di un file potrà avvenire anche dopo il trascorso dei citati trenta giorni, avendo lo stesso una funzione meramente sostitutiva.
Il
modello in oggetto,
al pari di quello
polivalente (ai fini
della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva IVA), non
è modello di dichiarazione,
ma un
modello di
comunicazione,
per il quale non
risultano nemmeno applicabili gli
ordinari obblighi
in materia di conservazione dei documenti contabili. Gli unici
adempimenti previsti,
in capo all’intermediario, sono
sostanzialmente i seguenti:
rilasciare
al dichiarante,
insieme alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione
d’incarico per la sua predisposizione, l’impegno
a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in
essa contenuti,
precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già
compilata o verrà da lui predisposta.
|
rilasciare
al dichiarante,
entro 30 giorni dal termine previsto per presentare la
comunicazione in via telematica, l’originale
del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati
trasmessi, redatta
su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle
Entrate, sottoscritta dal contribuente, insieme
alla copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte
dell’Agenzia.
OSSERVA
La comunicazione
è prova per il dichiarante della presentazione della
comunicazione e dovrà
essere conservata insieme all’originale del frontespizio e
del riepilogo e al resto della documentazione per
il periodo previsto in cui possono essere effettuati i controlli
da parte dell’Amministrazione finanziaria (art.
43 del
DPR n. 600 del
1973);
conservare
copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti
informatici, per
lo stesso periodo
previsto dall’art. 43 del DPR n. 600 del
1973.
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Regime
sanzionatorio
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Per
l’omessa o incompleta comunicazione relativa ai beni
concessi in godimento è
prevista
una sanzione pari
al 30% della differenza tra:
valore
di mercato del godimento;
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corrispettivo
effettivamente pagato.
OSSERVA
Non
esistono, invece,
disposizioni che
prevedano sanzioni specifiche con
riferimento alla comunicazione dei finanziamenti e delle
capitalizzazioni.
Sanzioni La
norma sanziona il socio e la società (secondo
il principio di solidarietà)
per
relative
ai
beni l’omessa
comunicazione relativa
ai beni in godimento ovvero la
trasmissione
della
ai
soci concessi
in
godimento stessa
con dati non veritieri o
incompleti.
La
sanzione, come
appena detto, è
pari al 30% della differenza tra:
il valore di
mercato del diritto di godimento;
il
corrispettivo effettivamente pagato dal socio.
Qualora il
contribuente si sia conformato alle
disposizioni di cui ai co. 36- quaterdecies e 36-quinquiesdecies,
è dovuta la
sanzione residuale da 250,00 a 2.000,00 euro(così aggiornata dal
D.Lgs. n. 158/2015 contenente la
Riforma
22
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del regime sanzionatorio, in vigore dall’1.1.2016). È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.
Occorre
ricordare che se il
corrispettivo è pari o superiore al valore di mercato,
non è dovuta
alcuna comunicazione.
L’obbligo di comunicazione sussiste, infatti, solo nel caso in cui:
un
determinato bene sia
dato in godimento ai soci ovvero
ai familiari dell’imprenditore;
sussista
un differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del
bene ed il valore di mercato del diritto di godimento,
per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d’imposta.
Quanto
al corrispettivo “maturato”,
l’attuale modello di comunicazione fa riferimento al “corrispettivo
relativo al bene”, per cui le istruzioni richiedono l’indicazione
del corrispettivo maturato per l’anno o per la frazione d’anno
per cui il bene è stato concesso o
ricevuto.
Sanzioni
relative
ai
finanziamenti
La
disciplina
sanzionatoria in caso di omessa o incompleta comunicazione dei
finanziamenti ha portato ad un acceso dibattito tra gli addetti ai
lavori, posto che
non risultavano immediatamente applicabili le sanzioni previste per
la comunicazione relativa ai beni concessi in godimento: non
esiste, infatti, nel
caso di specie, una
differenza “di cui al comma 36-quinquiesdecies” sulla quale
calcolare la sanzione del
30%.
A
chiarire il corretto regime sanzionatorio è intervenuta la medesima
Agenzia delle Entrate (Videoforum
2014) la quale ha affermato che,
trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si
applica la sanzione prevista dall’art. 13, co. 2 del DPR 605/73,
in base al
quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione
amministrativa da 206,58 a 5.164,57 euro; la sanzione è ridotta
alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Si
ritiene comunque possibile regolarizzare la
violazione tramite il ravvedimento operoso ex
art. 13, D.Lgs. n. 472/97, con
il versamento della sanzione ridotta così modulata (nel
modello F24 va indicato il codice tributo “8911”).
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RegolarizzazioneRiduzione sanzioneSanzione ridottaEntro 90 giorni dall’errore /omissione1/9 di Euro 250Euro 28 (arrotondato)Entro 1 anno dall’errore/omissione1/ 8 di Euro 250Euro 31 (arrotondato)Entro 2 anni dall’errore/omissione1/7 di Euro 250Euro 36 (arrotondato)Oltre 2 anni dall’errore/omissione1/6 di Euro 250Euro 42 (arrotondato)Dopo la contestazione della violazione1/5 di Euro 250Euro 50 (arrotondato)