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Dichiarazioni integrative con compensazione «allungata»

/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO Martedì, 25 ottobre 2016
L’art. 5 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 riscrive l’art. 2 commi 8 e 8-bis del DPR 322/98, disciplinando in maniera più compiuta le ipotesi in cui è ammessa la dichiarazione integrativa. Modifiche simili sono apportate all’art. 8 del DPR 322/98, sulla dichiarazione IVA.
Riservandoci di approfondire l’argomento in interventi successivi, anticipiamo che le modifiche sono molto importanti, e in gran parte favorevoli ai contribuenti.
Si ricorda che sul tema, di recente, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 13378 dello scorso 30 giugno, ove, in breve, è stato sancito che:
- se l’integrativa a favore del contribuente è trasmessa entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo, il credito che emerge può essere utilizzato in compensazione, mentre se tale termine non è rispettato rimane la possibilità della domanda di rimborso;
- in sede contenziosa, il contribuente può censurare sempre la pretesa senza limitazioni, a prescindere dalla condotta tenuta in dichiarazione.
Precisando che quest’ultimo principio non sembra intaccato dalla novella legislativa, ora, da un lato, si ampliano i confini della dichiarazione integrativa, dall’altro, viene eliminato lo sbarramento temporale dell’anno per la compensazione del credito derivante dall’integrativa a favore.
Nel testo ante modifica dell’art. 2 comma 8 del DPR 322/98, il legislatore fa riferimento alla correzione di “errori od omissioni”, mentre ora si parla di “errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta...”.
Pertanto, appare evidente che la dichiarazione integrativa non riguarda solo le ipotesi in cui l’integrazione è, tout court, a favore del Fisco (indicazione di una maggiore imposta o di una maggiore base imponibile, per fare gli esempi più comuni) o a favore del contribuente, ma tutti i casi in cui sorge la necessità dell’emenda.
Quindi, salvo che sia il legislatore stesso mediante norma di fonte primaria (con esclusione di decreti e regolamenti) a introdurre una decadenza, il contribuente può emendare senza limiti la dichiarazione, si pensi ai crediti d’imposta nel quadro RU, all’ACE, al riporto delle perdite e così via.
Limitata la postergazione dei termini
Dovrebbe rimanere impregiudicata la disciplina della remissione in bonis, ove si opti per la tesi che la ammette altresì quando il regime opzionale è subordinato ad una comunicazione contenuta nella dichiarazione (si veda “Per il consolidato fiscale, resta il dubbio tra remissione in bonis e integrativa” del 20 ottobre 2016).
Nel comma 8-bis viene disciplinata la possibilità di compensare il credito emergente dall’integrativa a favore del contribuente, espungendo il limite del termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Infatti, la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 è ammessa anche se la dichiarazione integrativa viene trasmessa oltre il termine indicato, e il credito può essere utilizzato per “eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
Novità favorevoli ai contribuenti emergono anche in relazione ai termini di decadenza, che, ai sensi dell’art. 1 comma 640 della L. 190/2014, vengono postergati per effetto dell’integrativa.
Modificando tale norma, si specifica che la postergazione si riferisce non più agli elementi oggetto di emenda, ma ai “soli” elementi oggetto di integrazione, inibendo, a chiare lettere, di riaprire la posizione fiscale del contribuente anche con riferimento ad elementi, in un modo o nell’altro, solamente collegati a quelli oggetto di integrazione.

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