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Per i professionisti senza Cassa aliquota INPS ridotta al 25% dal 2017

/ Francesca TOSCO Lunedì, 31 ottobre 2016
Dopo essere stata ferma per 4 anni (dal 2013 al 2016) al 27%, l’aliquota contributiva previdenziale per i professionisti “senza Cassa” iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, dal 2017 dovrebbe ridursi al 25%. È quanto prevede uno degli articoli del disegno di legge di bilancio per il 2017 in materia di previdenza, disponendo, una volta per tutte, il blocco degli incrementi dell’aliquota applicabile a tale categoria di lavoratori.
Il riferimento è ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla suddetta Gestione, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
- esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
- ovvero, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano comunque esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti.
Su tali soggetti grava per intero l’onere contributivo (fatta salva la facoltà di rivalsa del 4%), con obbligo di provvedere al pagamento con le modalità e alle scadenze previste per il versamento dell’IRPEF. La contribuzione dagli stessi dovuta – ove iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione – è stata oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi, tutti volti a ridurne l’entità rispetto a quella programmata.
Così, mentre nei confronti degli altri iscritti alla Gestione ha continuato ad applicarsi la progressione stabilita dall’art. 1, comma 79, della L. 247/2007 (e successive modificazioni), nei confronti dei titolari di partita IVA non assicurati presso altre Gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è stata mantenuta nella misura del 27%, vigente nel 2013, anche:
- nel 2014 (in luogo della prevista misura del 28%), ad opera dell’art. 1, comma 744, della L. 147/2013;
- nel 2015 (in luogo del previsto aumento al 30%), ad opera dell’art. 10-bis del DL 192/2014;
- nel 2016 (in luogo della prevista misura del 31%, già ridotta al 28%), ad opera dell’art. 1 comma 203 della L. 208/2015.
La norma del Ddl. in esame si pone in linea con i suddetti provvedimenti, ma va oltre gli stessi, in quanto prevede che l’aliquota di cui si tratta sia stabilita – in via strutturale, a decorrere dal 2017 – nella misura del 25%, con una riduzione di:
- 4 punti percentuali in relazione all’anno 2017 (per il quale era prevista la misura del 32%, già ridotta al 29%);
- 8 punti percentuali in relazione all’anno 2018 (per il quale risulta prevista la misura del 33%).
Da aggiungere il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale
All’aliquota previdenziale andrà poi, aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità per degenza ospedaliera, indennità giornaliera di malattia, assegno per il nucleo familiare, indennità di maternità/paternità, trattamento economica per congedo parentale), per un totale del 25,72%.
Quanto agli altri iscritti, per i soggetti provvisti anche di altra tutela pensionistica obbligatoria o pensionati - titolari, o meno, di partita IVA – l’aliquota contributiva previdenziale è pari, dal 2016, al 24%. Per tale categoria, non è dovuto alcun contributo assistenziale aggiuntivo.
Invece, per i lavoratori “parasubordinati” privi di partita IVA – collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, per i quali l’onere di versamento dei contributi, gravanti per 1/3 sul lavoratore e per 2/3 sul committente, è assolto da quest’ultimo – l’aliquota previdenziale aumenterà nuovamente: dal 31% al 32%, cui si sommerà lo 0,72% a titolo assistenziale, per una contribuzione complessiva del 32,72%.

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