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Super-ammortamenti 2017 limitati ai veicoli esclusivamente strumentali

/ Pamela ALBERTI Giovedì, 27 ottobre 2016
Super-ammortamenti prorogati per gli investimenti effettuati nel 2017 e nuovi iper-ammortamenti per gli investimenti nei beni di “Industria 4.0”. Stando alle prime bozze disponibili, il disegno di legge bilancio 2017 proroga e rafforza la disciplina dei super-ammortamenti prevista dall’art. 1 comma 91 della L. 208/2015.
Si ricorda che l’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Con riferimento ai super-ammortamenti, il Ddl. di bilancio 2017 prevede che le disposizioni di cui all’art. 1 comma 91 della L. 208/2015 si applichino anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017.
L’agevolazione, secondo la nuova disposizione, sarebbe applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
A differenza dell’attuale versione dell’agevolazione, sarebbero tuttavia esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 lettere b) e b-bis) del TUIR. Si tratta dei veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale, vale a dire i veicoli aziendali e dei professionisti (deducibilità al 20%), i veicoli di agenti e rappresentanti (deducibilità all’80%) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%).
Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, potrebbero beneficiare della maggiorazione del 40% soltanto i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico di cui alla lettera a) dell’art. 164 del TUIR.
Sono altresì esclusi dal beneficio, come nella precedente versione, gli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.
Vengono, inoltre, introdotti i c.d. “iper-ammortamenti” al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”.
Iper-ammortamenti per i beni di “Industria 4.0”
In particolare, viene previsto che il costo di acquisizione sia maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A al disegno di legge. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B al disegno di legge. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.
Ai fini dell’iper-ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Viene, inoltre, stabilito che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai super e agli iper-ammortamenti.

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