/ Simonetta LA GRUTTA
A distanza di due anni dal primo round di semplificazioni (art. 13 del DLgs. 175/2014) che ha innovato la materia dei rimborsi IVA, nell’ambito delle modifiche al DL 193/2016 sono state introdotte nuove misure, tra le quali l’aumento a 30.000 euro del limite al di sotto del quale l’accesso ai rimborsi è garantito senza:- apposizione del visto di conformità o rilascio della sottoscrizione dell’organo di revisione contabile, per la generalità dei soggetti ex art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72;
- prestazione di garanzia patrimoniale, per i soggetti “sotto osservazione” ex art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72.
La novità riguarderà tanto l’esecuzione dei rimborsi annuali quanto i rimborsi trimestrali.
L’intento del legislatore è quello di agevolare il recupero del credito IVA anche in ragione del fatto che sono accresciute le situazioni in cui esso può prodursi: si pensi all’estensione del reverse charge o all’introduzione dell’istituto di split payment. Non a caso proprio ai soggetti che operano in reverse charge nel settore edile, di recente, è stato riconosciuto il beneficio dell’erogazione dei rimborsi in via prioritaria (DM 29 aprile 2016).
La misura rappresenta, inoltre, un sostegno per le imprese di medie e piccole dimensioni, sulle quali si fonda il tessuto economico nazionale, che potranno così recuperare più agevolmente l’eccedenza di IVA detraibile, riducendo i costi amministrativi connessi alle procedure di rimborso.
Dunque, al di sotto del limite di 30.000 euro, per il recupero del credito IVA mediante istanza di rimborso, sarà sufficiente la presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, al ricorrere dei requisiti che legittimano il rimborso annuale ex art. 30 del DPR 633/72 (es. cessazione dell’attività, operazioni con l’estero, acquisto di beni ammortizzabili) ovvero il rimborso trimestrale ex art. 38-bis del DPR 633/72.
Se sarà confermato il contenuto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/2014 (§ 2.1), il limite dovrà intendersi riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non al singolo rimborso.
Al di sopra della nuova soglia di 30.000 euro, per la maggior parte dei soggetti passivi che accedono ai rimborsi, sarà necessario provvedere:
- all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (o, in alternativa, alla sottoscrizione dell’organo di revisione contabile);
- al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali.
Restano, invece, tenuti alla prestazione di apposita garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria (ma al di sopra del più elevato limite di 30.000 euro) i soggetti passivi:
- che esercitano attività d’impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012);
- che nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di rettifica, senza aver soddisfatto la pretesa erariale, dai quali risulta una differenza tra l’importo dichiarato e l’importo accertato superiore alle percentuali di cui all’art. 38-bis comma 4 lett. b) del DPR 633/72;
- che hanno presentato la richiesta di rimborso sprovvista del visto di conformità o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La nuova soglia per l’esecuzione dei rimborsi IVA senza formalità specifiche (sempreché confermata in sede di conversione del DL 193/2016) potrebbe risultare applicabile già a decorrere dalle istanze di rimborso annuale presentate con la dichiarazione IVA 2017 (relative al credito 2016), se sarà replicato quanto avvenuto con le novità del DLgs. 175/2014 (entrate in vigore il 13 dicembre 2014 e risultate efficaci già con la dichiarazione IVA 2015).