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Definite le modalità di invio dei dati per la dichiarazione precompilata

/ Massimo NEGRO e Simone SUMA Sabato, 28 gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 27 gennaio 2017, sette provvedimenti volti a definire le modalità tecniche per la trasmissione telematica dei dati degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare nell’elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF).
Le modifiche attengono, in primo luogo, alla trasmissione dei dati per i quali era già stato previsto l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione finanziaria per il periodo d’imposta 2015 (cfr. art. 3 del DLgs. 175/2014 e DM 13 gennaio 2016). Ferme restando le disposizioni previste dai precedenti provvedimenti, pertanto, sono state modificate le specifiche tecniche con riferimento alle informazioni relative:
- agli interessi passivi per contratti di mutuo (provv. n. 19985);
- alle spese sanitarie rimborsate (provv. n. 20018);
- ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi (provv. n. 20024);
- alle spese universitarie (provv. n. 19965);
- ai contributi versati alle forme di previdenza complementare, senza il tramite del sostituto d’imposta (provv. n. 19992).
Con i provvedimenti nn. 19969 e 19949, invece, l’Agenzia ha determinato le modalità di trasmissione relative agli obblighi informativi, da ultimo, individuati dal DM 1° dicembre 2016. Come già affrontato su Eutekne.info (si veda “Nuove comunicazioni di dati per la precompilata” del 21 dicembre 2016), infatti, tale decreto ha previsto l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati relativi:
- alle spese universitarie, per i soggetti diversi dalle università e dai sostituti d’imposta (detti soggetti, infatti, comunicano tali dati, rispettivamente, tramite un’apposita comunicazione o la Certificazione Unica);
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, previsto per gli amministratori di condominio.
I suddetti obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2016. I dati sopra esposti devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2017, in modo da essere utilizzati per la dichiarazione precompilata da rendere disponibile entro il successivo 15 aprile.
Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente in via telematica:
- direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo.
I citati provvedimenti prevedono, inoltre, le seguenti tipologie di invio:
- ordinario, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- sostitutivo, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
Ulteriormente, vengono confermati i termini per le trasmissioni previsti per gli altri obblighi comunicativi sopra illustrati, ed in particolare:
- nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro i suddetti termini;
- negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all’eventuale annullamento dei dati trasmessi.
In ultimo, la trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.
L’Agenzia delle Entrate rilascia un’apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file, salvo cause di forza maggiore.

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