/ Massimo NEGRO e Simone SUMA
Giovedì, 26 gennaio 2017
La trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria (c.d. Sistema TS) può essere effettuata fino al 9 febbraio 2017.Questo è quanto previsto nel provvedimento n. 17731, pubblicato ieri, 25 gennaio 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate, analogamente al 2016, ha reso nota la proroga di 9 giorni della scadenza del 31 gennaio relativa alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell’anno 2016, che sarà ufficializzata mediante l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, derogando al termine previsto dal DM 31 luglio 2015.
Come già affrontato su Eutekne.info (si veda “Sistema TS, invio dei dati anche per «minimi» e «forfetari»” del 19 gennaio 2017), tale adempimento è stato istituito al fine di comunicare i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF).
In attesa della formalizzazione della proroga, quindi, il maggior termine per trasmettere i suddetti dati riguarda tutti i soggetti tenuti a tale adempimento.
Si tratta, in primo luogo, degli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e delle strutture indicate all’art. 3 comma 3 del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175.
L’estensione del termine di invio attiene, altresì, alle strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN (ex art. 1 comma 949 della L. 28 dicembre 2015 n. 208) e alle ulteriori categorie di soggetti individuati dal DM 1° settembre 2016 (veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche, parafarmacie, tecnici di radiologia medica e ottici).
Per effetto della proroga del termine d’invio dei dati, è stato, inoltre, posticipato il termine per comunicare il rifiuto all’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
In particolare, i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo dei dati afferenti le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, in relazione ad ogni singola voce, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, dal 10 febbraio al 9 marzo 2017, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema TS, tramite la tessera sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia. Al riguardo, si ricorda che, a differenza delle spese sanitarie, per le spese veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.
In conseguenza della proroga, a partire dal 10 marzo 2017, il Sistema TS metterà a disposizione dell’Amministrazione finanziaria i dati afferenti le spese sanitarie e i relativi rimborsi, per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti, nonché i dati relativi alle spese veterinarie. Il maggior termine di invio dei dati, tuttavia, non dovrebbe impattare sul calendario della campagna dichiarativa 2017, che prevede la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate entro il prossimo 15 aprile.
L’estensione del termine di trasmissione dei dati al Sistema TS va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute al suddetto adempimento per il primo anno, nonché al fine di includere un maggior numero di spese sanitarie e veterinarie nella dichiarazione precompilata da fornire ai contribuenti.
In particolare, vengono accolte le richieste espresse da parte dalle sigle sindacali dei commercialisti (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO). Con un comunicato stampa congiunto di ieri, infatti, le citate associazioni hanno chiesto al MEF lo spostamento del termine previsto per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie, in ragione delle difficoltà tecniche riscontrate dalle nuove categorie di soggetti per ottenere le credenziali di accesso al Sistema TS.
Il MEF verifica le richieste di accesso
A
seguito della richiesta delle credenziali di accesso, infatti, il
Ministero dell’Economia e delle finanze, tramite le specifiche
funzionalità del Sistema TS, verifica le medesime richieste:- chiedendo agli Enti autorizzatori di verificare che le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN richiedenti risultino avere un’autorizzazione valida (art. 3 comma 5 del DM 2 agosto 2016);
- accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della Salute e dalle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DM 1° settembre 2016 (art. 2 comma 5 del DM 16 settembre 2016).
Le credenziali di accesso al Sistema TS sono inviate al soggetto richiedente solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. In caso di esito negativo della procedura (o di mancata comunicazione dell’esito da parte degli Enti autorizzatori), invece, il MEF comunica al soggetto richiedente di non poter rilasciare le credenziali.
In mancanza di tali credenziali, tuttavia, non è possibile adempiere all’obbligo in parola, con il rischio, pertanto, di incorrere, nel caso di omessa o tardiva trasmissione dei dati, nelle sanzioni previste ai sensi dell’art. 3 commi 5-bis e 5-ter del DLgs. n. 175/2014.