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Cessazione della materia del contendere nella rottamazione dei ruoli

Per evitare problemi, rinvio dell’udienza in data posteriore al pagamento di tutte le rate

Diverse volte, ormai, ci siamo interrogati sulla natura giuridica dell’estinzione del processo scaturente dalla rottamazione dei ruoli.
Infatti, se il contribuente aderisce alla sanatoria ex art. 6 del DL 193/2016, si verifica l’estinzione, parziale o totale, del giudizio in corso.
Per fare l’esempio più semplice, ipotizziamo un contribuente raggiunto da una cartella di pagamento scaturente da liquidazione automatica della dichiarazione; nonostante il ricorso, i ruoli sono comunque formati per l’intero, sia per l’imposta che per le sanzioni.
Se sopravviene la rottamazione, la pretesa è estinta e il contribuente beneficia dello stralcio di tutte le sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e, nel contempo, il giudizio si estingue.
L’art. 6 del DL 193/2016 stabilisce che, nell’istanza di adesione, il contribuente “si impegna” a rinunciare ai giudizi in corso, ma, tecnicamente, solo una lettura miope della norma induce ad affermare che si tratta di rinuncia al ricorso.
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2017, ha specificato che la rinuncia di cui parla la norma indicata non corrisponde pienamente alla rinuncia al ricorso ex art. 44 del DLgs. 546/92: “ciò che assume rilevanza sostanziale e oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo e integrale versamento del complessivo importo dovuto”.
Dunque, la soluzione corretta è quella che avevamo prospettato: l’estinzione si verifica non per rinuncia al ricorso bensì ai sensi dell’art. 46 del DLgs. 546/92, per cessazione della materia del contendere.
Del resto, è lo stesso art. 46 a sancire che “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, situazione assolutamente rientrante nella rottamazione.
Il riferimento all’impegno alla rinuncia, utilizzato dal legislatore, è frutto di un’approssimazione nella confezione del testo normativo.
Non regge la tesi della rinuncia al ricorso
Infatti, la rinuncia, o meglio l’impegno alla stessa, è contenuta in un’istanza rivolta a Equitalia (che, magari, nemmeno è parte del processo), e non al giudice.
Vi sono, a seconda della formula utilizzata dal giudice, effetti sulle spese, che sono automaticamente compensate nella cessazione della materia del contendere, mentre, salvo diverso accordo tra le parti, restano a carico della parte che le ha sostenute nella rinuncia al ricorso.
Va detto che, nonostante il chiarimento delle Entrate, l’ultima parola spetta al giudice, unico soggetto legittimato a qualificare giuridicamente l’estinzione.
Ove, ugualmente, egli dichiarasse estinto il giudizio per rinuncia, la sentenza potrebbe essere oggetto di impugnazione della parte che ne ha interesse.
Evidenziamo da ultimo che, per espressa disposizione normativa, la definizione dei ruoli si perfeziona non con la presentazione della domanda ma con l’integrale pagamento degli importi dovuti: per adottare una soluzione che eviti ogni tipo di problema, l’estinzione dovrebbe essere dichiarata solo dopo il pagamento di tutte le somme, eventualmente rinviando l’udienza in data posteriore al pagamento di tutte le rate.

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