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INTRASTAT per gli acquisti ancora per il 2017

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA Sabato, 18 febbraio 2017

In sede di conversione del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”) arrivano nuove modifiche ai modelli INTRASTAT:
- rimane, ancora per l’anno d’imposta 2017, l’obbligo di presentare i modelli INTRA-2 bis per gli acquisti intracomunitari e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE, contrariamente a quanto disposto dal DL 193/2016;
- dall’anno d’imposta 2018 vengono annunciate semplificazioni nel contenuto, prevedendo tra l’altro l’abolizione dell’obbligo di presentare i modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti UE.

Le modifiche descritte sono contenute nel “maxiemendamento” al Ddl. di conversione del DL 244/2016, anche se la formulazione delle norme in questione risulta a tratti frettolosa e può destare qualche incertezza.

Dunque, vengono annullate in toto le previsioni contenute nell’art. 4 comma 4 lett. b) del DL 193/2016, il quale aveva eliminato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA acquisti, con effetti dal 1° gennaio 2017.
La suddetta abolizione aveva destato perplessità in relazione al permanere degli obblighi di compilazione dei modelli per la sola parte “statistica” (si veda “Ultimo round per il modello INTRA acquisti” del 17 gennaio 2017).

La scelta del legislatore è stata quella di ripristinare, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017 (quindi per l’intero anno d’imposta 2017), “gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (…) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito”.

Per il 27 febbraio 2017, termine di presentazione dei modelli relativi al mese di gennaio, quindi, dovranno essere presentati i modelli INTRA-2 per gli acquisti, affinché l’ISTAT possa raccogliere le informazioni statistiche rilevanti – come indica il comunicato stampa congiunto di ieri di Agenzia delle Entrate, delle Dogane e ISTAT –, auspicando che, per questo invio, venga riconosciuta la non sanzionabilità relativa ad eventuali errori od omissioni, anche se sarebbe più ragionevole uno slittamento del termine al 27 marzo, in coincidenza con l’invio degli elenchi per il mese di febbraio.

L’ulteriore emendamento al DL 244/2016 prevede, invece, la riscrittura dell’art. 50 comma 6 del DL 331/93, escludendo dalla rilevazione nei modelli INTRASTAT le prestazioni di servizi “generiche” ex art. 7-ter del DPR 633/72 sia rese sia ricevute (le prestazioni di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies ne risultavano già escluse).

In questa circostanza, come detto, la riformulazione dell’art. 50 comma 6 appare frettolosa e, oltretutto, non tiene conto del fatto che l’art. 262 lett. c) della direttiva 2006/112/CE obbliga i soggetti passivi alla presentazione dei modelli INTRA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di controparti UE soggette al meccanismo del reverse charge (tipicamente, proprio le prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72).

Inoltre, vengono annunciate “significative misure di semplificazione” degli obblighi di comunicazione INTRA, nonché del contenuto dei modelli stessi, le quali verranno rese attuative con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (d’intesa con Agenzia delle Dogane e ISTAT), con effetti dal 1° gennaio 2018.

Il quadro complessivo che emerge per l’anno d’imposta 2017 è, dunque, il seguente:
- è confermato l’obbligo di presentazione per le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis) e per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater);
- è ripristinato l’obbligo di presentazione per gli acquisti intracomunitari, sia per la parte fiscale sia per la parte statistica (modello INTRA-2 bis), nonché per le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater), contrariamente a quanto prevede l’art. 4 comma 4 lett. b) del DL 193/2016.
Le novità risulterebbero applicabili già dalla presentazione degli INTRA relativi al mese di gennaio 2017, fermo restando che, per l’entrata in vigore delle norme modificative della disciplina, si dovrà attendere quanto meno la conversione in legge del DL 244/2016 (il decreto, approvato il 16 febbraio dal Senato, dovrà essere esaminato dalla Camera e convertito entro il 28 febbraio 2017).

Esonero per i soggetti in regime opzionale

Saranno, comunque, esonerati dalla presentazione dell’INTRA acquisti per il 2017 i soggetti che optano, entro il 31 marzo 2017, per il regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, in virtù della specifica esclusione prevista dall’art. 3 lett. b) dello stesso DLgs.

Per il 2018, invece, stante la riformulazione dell’art. 50 comma 6 del DL 331/93:
- sono aboliti gli obblighi di presentazione dei modelli relativi alle prestazioni di servizi rese e ricevute (modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater);
- saranno ridotte le informazioni relative alla parte statistica dei modelli relativi agli scambi intracomunitari di beni (modelli INTRA-1 bis e INTRA 2-bis).

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