/ Simonetta LA GRUTTA Martedì, 31 dicembre 2019 5-7 minuti Le modifiche apportate alla formulazione dell’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, ad opera della direttiva 2018/1910/Ce, hanno natura sostanziale e sono volte, in attesa che sia istituito il regime definitivo degli scambi nel territorio dell’Unione, ad introdurre condizioni più stringenti perché un’operazione possa qualificarsi come cessione intra-Ue di beni e possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA nello Stato membro di origine, ciò al fine di contenere le frodi IVA ed gli altri fenomeni elusivi. In sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, perché sia riconosciuto il regime di favore è necessario siano integrati cinque – e non più quattro – presupposti: - l’operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall’acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale);- l’operazione ha luogo tra un cedente soggetto passivo nello Stato membro ...
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