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Ripristinati gli obblighi INTRA acquisti per il 2017


/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO Venerdì, 17 marzo 2017

Con l’entrata in vigore del decreto Milleproroghe (DL 244/2016) convertito, sono ripristinati per il 2017 gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT così come configurati per il 2016, venendo meno l’abolizione relativa agli INTRA acquisti già prevista dal DL 193/2016.

Lo confermano Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, con il comunicato stampa di ieri, 16 marzo 2017, specificando che il pieno ripristino degli obblighi comunicativi decorre dalla presentazione dei modelli relativi al mese di febbraio 2017, da effettuarsi entro il 27 marzo 2017 (il 25 marzo è sabato).
Viceversa, con il precedente comunicato del 17 febbraio 2017, era stata richiesta la trasmissione dei modelli INTRA-2 relativi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel mese di gennaio 2017 ai soli fini statistici, a carico dei soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione dei modelli con periodicità mensile.
La suddetta richiesta, d’altronde, era giunta anteriormente alla conclusione dell’iter di conversione in legge del DL 244/2016 e, quindi, sulla base del quadro normativo delineato con il DL 193/2016.

L’art. 4 comma 4 lett. b) del DL 193/2016 aveva, infatti, disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la soppressione dell’obbligo di presentazione degli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA comunitari.

Tale quadro è stato, poi, nuovamente modificato, in quanto l’art. 13 comma 4-ter del DL 244/2016, inserito in fase di conversione in legge, ha ripristinato l’obbligo in parola fino al 31 dicembre 2017, annullando le previsioni del DL 193/2016 (si veda “Da chiarire gli obblighi INTRASTAT per marzo e aprile 2017” del 7 marzo 2017).
Con il comunicato di ieri, l’Agenzia delle Entrate, da un lato, conferma la validità delle indicazioni già fornite con riferimento al mese di gennaio 2017, evidenziando che i soggetti passivi IVA interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all’obbligo; dall’altro lato, precisa che, a partire dagli adempimenti relativi al mese di febbraio 2017, occorrerà fare riferimento al nuovo quadro normativo emerso con l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 244/2016 (L. 19/2017), avvenuta il 1° marzo 2017.

Trascurando la necessità di rispettare il decorso di 60 giorni prima che una norma tributaria possa prevedere adempimenti per i contribuenti (art. 3 della L. 212/2000), la conseguenza fattuale del comunicato stampa di ieri è che, entro il 27 marzo 2017, i soggetti passivi tenuti agli INTRA con periodicità mensile dovranno trasmettere:
- i modelli INTRA-2 bis relativi agli acquisti intracomunitari di beni sia ai fini fiscali che ai fini statistici;
- nonché i modelli INTRA-2 quater relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari nel mese di febbraio 2017.

Eventuali ritardi rispetto alla scadenza di marzo non saranno sanzionati

Data la prossimità della scadenza, tuttavia, viene precisato che, in caso di presentazione tardiva dei modelli, non saranno applicate le relative sanzioni.

L’obbligo viene ripristinato anche per i soggetti passivi IVA che presentano gli INTRASTAT con periodicità trimestrale, per i quali, tuttavia, la prima scadenza è fissata al 26 aprile 2017.
Nell’ambito del comunicato stampa in commento si annuncia, infine, che l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e l’ISTAT stanno lavorando alla predisposizione del provvedimento previsto dall’art. 13 commi 4-quater e 4-quinquies del DL 244/2016, con il quale dovranno essere definite misure semplificative degli obblighi comunicativi. In particolare, si persegue l’obiettivo di diminuire il numero di soggetti obbligati all’invio dei modelli.

Dal quanto si comprende, l’introduzione delle suddette misure comporterà la modifica delle procedure informatiche attualmente previste. Tuttavia, l’Agenzia garantisce la tempestiva comunicazione delle semplificazioni che verranno adottate, al fine di consentire il necessario adeguamento da parte degli operatori.

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