Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Alla consegna il nuovo modello INTRA 12

Alla consegna il nuovo modello INTRA 12

Deve essere utilizzato da enti non commerciali e agricoltori esonerati per la scadenza del 30 novembre

Gli enti non commerciali e i produttori agricoli “esonerati” tenuti alla presentazione dei modelli INTRA 12 devono avvalersi del nuovo modello, in vista della scadenza del 30 novembre 2015.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2015 n. 110450, approvando il nuovo modello, ne ha infatti previsto l’utilizzo a decorrere dal 1° ottobre 2015.
La comunicazione, in via telematica, deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello di registrazione degli acquisti, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 326 lett. g) della legge di stabilità 2013 (che ha riformulato l’art. 49 del DL 331/93), senza che ciò fosse contemplato dalle istruzioni al precedente modello.
Entro la fine del mese di novembre, dunque, sono comunicate le operazioni passive registrate nel mese di settembre 2015.
I soggetti obbligati a compilare e trasmettere il modello INTRA 12 sono, da una parte, gli enti non commerciali e le associazioni di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72 e, dall’altra, i produttori agricoli in regime di esonero art. 34 comma 6 del DPR 633/72.
Tra i soggetti di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72 (in carenza del presupposto soggettivo dell’IVA) si annoverano:
- gli enti pubblici, ivi compresi gli enti locali (Regioni, Province, Comuni);
- gli enti non commerciali di natura privata (tra cui fondazioni, circoli, comitati);
- gli enti associativi (. associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica);
- altri enti senza personalità giuridica;
- le società semplici.
Per gli enti non commerciali soggetti passivi agli effetti dell’IVA, il modello è utilizzato limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
Per quanto riguarda i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6 del DPR 633/72, si tratta dei soggetti che:
- nel 2014 hanno realizzato (o, nel caso di inizio attività nel corso dell’anno, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
- hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro di cui all’art. 38, comma 5, lett. c) del DL 331/93, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’IVA su tali acquisti ai sensi dell’art. 38 comma 6.
Da indicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari con autofattura
Il provvedimento del 25 agosto 2015, approvando anche le nuove istruzioni, ha specificato che nel nuovo modello INTRA 12 deve essere indicato l’ammontare:
- degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 comma 2 primo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...