Alla consegna il nuovo modello INTRA 12
Deve essere utilizzato da enti non commerciali e agricoltori esonerati per la scadenza del 30 novembre
Gli enti non commerciali e i produttori agricoli “esonerati” tenuti alla presentazione dei modelli INTRA 12 devono avvalersi del nuovo modello, in vista della scadenza del 30 novembre 2015.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2015 n. 110450, approvando il nuovo modello, ne ha infatti previsto l’utilizzo a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2015 n. 110450, approvando il nuovo modello, ne ha infatti previsto l’utilizzo a decorrere dal 1° ottobre 2015.
La comunicazione, in via telematica, deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello di registrazione degli acquisti, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 326 lett. g) della legge di stabilità 2013 (che ha riformulato l’art. 49 del DL 331/93), senza che ciò fosse contemplato dalle istruzioni al precedente modello.
Entro la fine del mese di novembre, dunque, sono comunicate le operazioni passive registrate nel mese di settembre 2015.
Entro la fine del mese di novembre, dunque, sono comunicate le operazioni passive registrate nel mese di settembre 2015.
I soggetti obbligati a compilare e trasmettere il modello INTRA 12 sono, da una parte, gli enti non commerciali e le associazioni di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72 e, dall’altra, i produttori agricoli in regime di esonero art. 34 comma 6 del DPR 633/72.
Tra i soggetti di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72 (in carenza del presupposto soggettivo dell’IVA) si annoverano:
- gli enti pubblici, ivi compresi gli enti locali (Regioni, Province, Comuni);
- gli enti non commerciali di natura privata (tra cui fondazioni, circoli, comitati);
- gli enti associativi (. associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica);
- altri enti senza personalità giuridica;
- le società semplici.
Tra i soggetti di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72 (in carenza del presupposto soggettivo dell’IVA) si annoverano:
- gli enti pubblici, ivi compresi gli enti locali (Regioni, Province, Comuni);
- gli enti non commerciali di natura privata (tra cui fondazioni, circoli, comitati);
- gli enti associativi (. associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica);
- altri enti senza personalità giuridica;
- le società semplici.
Per gli enti non commerciali soggetti passivi agli effetti dell’IVA, il modello è utilizzato limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
Per quanto riguarda i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6 del DPR 633/72, si tratta dei soggetti che:
- nel 2014 hanno realizzato (o, nel caso di inizio attività nel corso dell’anno, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
- hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro di cui all’art. 38, comma 5, lett. c) del DL 331/93, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’IVA su tali acquisti ai sensi dell’art. 38 comma 6.
- nel 2014 hanno realizzato (o, nel caso di inizio attività nel corso dell’anno, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
- hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro di cui all’art. 38, comma 5, lett. c) del DL 331/93, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’IVA su tali acquisti ai sensi dell’art. 38 comma 6.
Da indicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari con autofattura
Il provvedimento del 25 agosto 2015, approvando anche le nuove istruzioni, ha specificato che nel nuovo modello INTRA 12 deve essere indicato l’ammontare:
- degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 comma 2 primo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
- degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 comma 2 primo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.