Al professionista che trasmette tardivamente per via telematica una pluralità di dichiarazioni dei redditi dei clienti si applica il cumulo sanzionatorio previsto dalle specifiche disposizioni tributarie e non la più svantaggiosa disciplina generale delle sanzioni amministrative. È quanto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza n. 7661 depositata ieri.
Dai fatti di causa emerge che un intermediario abilitato aveva ritardato di tre giorni, rispetto alla scadenza prevista, la trasmissione telematica di 87 dichiarazioni di contribuenti suoi clienti.
Il problema che si pone in questo, come in tutti i casi analoghi, è stabilire se sia applicabile l’art. 12 del DLgs. 472/1997, che punisce con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
La sanzione prevista per l’omesso/tardivo invio telematico delle dichiarazioni, da parte del professionista, però, è disciplinata dall’art. 7-bis del DLgs. 241/1997, a mente del quale, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’unica forma di cumulo giuridico applicabile sarebbe quella disciplinata dall’art. 8 della L. 689/81 – che stabilisce un aumento sino al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave – in quanto l’art. 39 del DLgs. 241/97 dispone che, per le sanzioni disciplinate dall’art. 7-bis, le disposizioni del DLgs. 472/97 operano “in quanto compatibili”, e la compatibilità, nella specie, non sussiste poiché dette violazioni non sono annoverabili né tra quelle formali né tra quelle sostanziali (circ. Agenzia delle Entrate 27 settembre 2007 n. 52, § 4.2).
Diversamente, la Cassazione, al di là di un primo orientamento di segno contrario (cfr. Cass. n. 23123/2013), con tutte le pronunce più recenti ha sempre stabilito che per le sanzioni in oggetto trova applicazione l’art. 12 più volte menzionato, atteso che, pure in relazione ad esse, è possibile distinguere tra quelle formali e sostanziali. Inoltre, la particella “anche”, inserita nel testo di tale art. 12 (“anche con più azioni od omissioni”), rende irrilevante stabilire se le “diverse violazioni della medesima disposizione” siano frutto di un’unica omissione o di una pluralità (cfr. Cass. nn. 2597, 11741, e 12682 del 2015).
Ammesso il ravvedimento operoso
Con la sentenza di ieri, la Suprema Corte, ribadendo il predetto orientamento, ha puntualizzato che invero ben si possono distinguere, anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario, le violazioni formali da quelle non formali, in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non formali) ed ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). Torna applicabile, pertanto, il ridetto art. 12.
Nel caso oggetto della sentenza di ieri, l’Agenzia delle Entrate aveva addirittura applicato il cumulo materiale, irrogando una sanzione di 44.892 euro, ovvero 516 euro per le 87 dichiarazioni trasmesse in ritardo di tre giorni, ma la Cassazione ha convalidato la decisione dei giudici di merito che avevano stabilito, invece, in 1.032 euro la sanzione irrogabile, pari al doppio del minimo previsto dall’articolo 7-bis del DLgs. 241/1997, in applicazione del succitato art. 12 del DLgs. 472/1997.
Si ricorda, infine, che, a seguito degli ultimi interventi legislativi, se il ritardo nella trasmissione telematica è contenuto nei 30 giorni, la sanzione è dimezzata e diventa da 258 euro a 2.582 euro (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97).
Per quanto concerne il ravvedimento operoso, invece, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 27 settembre 2007 n. 52), esso può avvenire solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la dichiarazione, applicandosi l’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 che prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo.
Dai fatti di causa emerge che un intermediario abilitato aveva ritardato di tre giorni, rispetto alla scadenza prevista, la trasmissione telematica di 87 dichiarazioni di contribuenti suoi clienti.
Il problema che si pone in questo, come in tutti i casi analoghi, è stabilire se sia applicabile l’art. 12 del DLgs. 472/1997, che punisce con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
La sanzione prevista per l’omesso/tardivo invio telematico delle dichiarazioni, da parte del professionista, però, è disciplinata dall’art. 7-bis del DLgs. 241/1997, a mente del quale, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’unica forma di cumulo giuridico applicabile sarebbe quella disciplinata dall’art. 8 della L. 689/81 – che stabilisce un aumento sino al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave – in quanto l’art. 39 del DLgs. 241/97 dispone che, per le sanzioni disciplinate dall’art. 7-bis, le disposizioni del DLgs. 472/97 operano “in quanto compatibili”, e la compatibilità, nella specie, non sussiste poiché dette violazioni non sono annoverabili né tra quelle formali né tra quelle sostanziali (circ. Agenzia delle Entrate 27 settembre 2007 n. 52, § 4.2).
Diversamente, la Cassazione, al di là di un primo orientamento di segno contrario (cfr. Cass. n. 23123/2013), con tutte le pronunce più recenti ha sempre stabilito che per le sanzioni in oggetto trova applicazione l’art. 12 più volte menzionato, atteso che, pure in relazione ad esse, è possibile distinguere tra quelle formali e sostanziali. Inoltre, la particella “anche”, inserita nel testo di tale art. 12 (“anche con più azioni od omissioni”), rende irrilevante stabilire se le “diverse violazioni della medesima disposizione” siano frutto di un’unica omissione o di una pluralità (cfr. Cass. nn. 2597, 11741, e 12682 del 2015).
Ammesso il ravvedimento operoso
Con la sentenza di ieri, la Suprema Corte, ribadendo il predetto orientamento, ha puntualizzato che invero ben si possono distinguere, anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario, le violazioni formali da quelle non formali, in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non formali) ed ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). Torna applicabile, pertanto, il ridetto art. 12.
Nel caso oggetto della sentenza di ieri, l’Agenzia delle Entrate aveva addirittura applicato il cumulo materiale, irrogando una sanzione di 44.892 euro, ovvero 516 euro per le 87 dichiarazioni trasmesse in ritardo di tre giorni, ma la Cassazione ha convalidato la decisione dei giudici di merito che avevano stabilito, invece, in 1.032 euro la sanzione irrogabile, pari al doppio del minimo previsto dall’articolo 7-bis del DLgs. 241/1997, in applicazione del succitato art. 12 del DLgs. 472/1997.
Si ricorda, infine, che, a seguito degli ultimi interventi legislativi, se il ritardo nella trasmissione telematica è contenuto nei 30 giorni, la sanzione è dimezzata e diventa da 258 euro a 2.582 euro (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97).
Per quanto concerne il ravvedimento operoso, invece, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 27 settembre 2007 n. 52), esso può avvenire solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la dichiarazione, applicandosi l’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 che prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo.