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Pubblicato il 26-04-2017 alle 02:00 - Autore: Devis Nucibella - PDF Il nuovo regime per cassa per i soggetti Iva particolari
Dal nuovo regime per cassa non risultano esplicitamente esclusi coloro che applicano i regimi speciali Iva (agenzia di viaggio, regime del margine, ventilazione dei corrispettivi). Per tali soggetti, l’applicazione del regime di cassa (in particolare, la determinazione dell’importo al netto dell’Iva che costituisce ricavo d’esercizio) può presentare complessità, soprattutto quando il corrispettivo è incassato solo parzialmente.
In tale ipotesi, infatti, il calcolo dell’Iva eventualmente dovuta avviene sulla base delle regole che presidiano tale ultima imposta (operazioni registrate), mentre il ricavo che concorre alla determinazione del reddito segue il criterio di cassa (ammontare effettivamente incassato). Al riguardo la circolare n. 11 del 13 aprile 2017 precisa che detti soggetti, laddove non siano in grado di determinare l’ammontare dei mancati incassi e pagamenti al netto dell’Iva, per poter applicare i criteri di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, debbano esercitare l’opzione in base alla quale l’incasso o il pagamento si presume avvenuto all’atto della registrazione del documento contabile nei registri Iva.
I soggetti che esercitano un’attività per la quale l’IVA è assolta a monte da chi intraprende l’iniziativa economica (cd IVA monofase) quali, ad esempio, i tabaccai o distributori e i rivenditori di prodotti editoriali e che, conseguentemente, sono esonerati dagli adempimenti formali relativi alla fatturazione, registrazione, liquidazione, certificazione dei corrispettivi, etc…, non essendo obbligati alla tenuta dei registri IVA, devono registrare gli incassi e i pagamenti negli appositi registri previsti dal comma 1 dell’art. 18 dpr 600/73. Tali soggetti, che ai sensi del comma 3 del previgente testo dell’art. 18, erano tenuti ad annotare “in un apposito registro l’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese”, possono, in un’ottica di semplificazione, continuare ad annotare gli incassi e i pagamenti con le medesime modalità, senza, quindi, indicazione degli elementi contemplati dall’attuale comma 2. Tuttavia laddove svolgano alt e attività soggette all’imposta sul valore aggiunto, possono annotare distintamente nei registri IVA anche le operazioni non soggette all’imposta.
Anche i soggetti residenti nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia che, effettuando operazioni non rilevanti ai fini Iva (art. 7, comma 1, lett. a) del DPR n. 633 del 1972), sono tenuti a registrare gli incassi e i pagamenti negli appositi registri previsti dal comma 1, possono eseguire le relative annotazioni con le modalità sopra descritte.
Con riferimento alla rilevazione degli aggi e dei compensi spettanti ai soggetti in contabilità semplificata, che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe, continua ad applicarsi quanto disposto da decreto dell’8 febbraio 2011, che ha dato attuazione all’art. 23, comma 21-septies del D.L. n. 78 del 2009. Ai sensi dell’art. 3 di tale decreto gli aggi e i compensi “possono essere rilevati contabilmente in un’unica registrazione riassuntiva, relativa a tutte le operazioni svolte nell’anno, distinti per tipologia, fornitore ovvero gestore informatico”. La registrazione unica degli aggi e dei compensi comunque nominati percepiti da tali soggetti “è eseguita entro il 31 gennaio dell’anno successivo con riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo contabile precedente”, e, tenuto conto del principio di determinazione del reddito per cassa, costituiscono ricavo con riferimento al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente.