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Senza operazioni niente obbligo di comunicare le liquidazioni IVA

/ Emanuele GRECO Giovedì, 4 maggio 2017
4-5 minuti

Il nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, definito con provv. Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 n. 58793, riguarda i soli soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Ne sono, pertanto, esonerati coloro che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato solo operazioni esenti, compresi coloro che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis del DPR 633/72.

Se, però, chi effettua operazioni attive integralmente in regime di esenzione riceve anche un solo acquisto in reverse charge, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale e, quindi, anche a effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche.
L’obbligo di effettuare la comunicazione dovrebbe, quindi, sorgere a partire dal trimestre nel quale si è perfezionata la prima operazione con insorgenza del debito d’imposta (es. secondo trimestre, se il primo acquisto in reverse fosse avvenuto nel mese di maggio).
Per espressa previsione dell’art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010, la comunicazione deve essere effettuata anche se dalle liquidazioni periodiche emerge un’eccedenza di IVA a credito.

Ci si interroga allora se l’adempimento riguardi anche coloro che presentano le liquidazioni “a zero”.
Si tratta, tipicamente, dei soggetti che compiono solo operazioni non imponibili IVA nel periodo di riferimento, senza effettuare alcun acquisto, oppure di coloro che non realizzano né operazioni attive né passive ai fini dell’IVA.
In assenza di indicazioni nelle istruzioni alla compilazione del modello, approvate con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793, potrebbe farsi riferimento ai chiarimenti ministeriali già resi per la compilazione della dichiarazione IVA periodica (art. 1 comma 2 del DPR 100/98, abrogato dal DPR 435/2001).
Come indicato dalla prassi precedente all’abolizione delle dichiarazioni IVA periodiche (C.M. 9 giugno 1999 n. 127), l’obbligo di effettuare la comunicazione delle liquidazioni IVA “non sussiste per i soggetti che nel trimestre non hanno compiuto alcuna operazione né attiva né passiva”.

Il principio secondo cui la comunicazione non è dovuta in assenza di operazioni attive e passive nel periodo di riferimento è stato, quindi, replicato successivamente, riferendosi alla presentazione dei modelli INTRASTAT (circ. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2010 n. 36, parte II, § 6).
Uno dei casi di assenza di operazioni attive e/o passive che potrebbe ricorrere è quello dei soggetti che, nel trimestre, realizzano esclusivamente operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA all’estero. In questa circostanza, l’obbligo di effettuare la comunicazione potrebbe non essere dovuto.

Obbligo per chi effettua solo operazioni non imponibili

Viceversa, l’obbligo comunicativo deve essere soddisfatto “anche dai contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni non imponibili a norma degli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72” (C.M. 10 luglio 1979 n. 19). D’altra parte, questi soggetti, pur effettuando solo operazioni senza applicazione dell’imposta, non risultano esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Lo stesso principio allora riguarderebbe il soggetto che pone in essere solo operazioni esenti e che ha effettuato un acquisto in reverse charge, poiché in questo caso è venuto meno il presupposto di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale.
Seguendo la logica sopra descritta, tale soggetto dovrà provvedere alla comunicazione non solo per il trimestre nel quale l’acquisto in reverse si è realizzato (riprendendo l’esempio iniziale, il secondo trimestre), ma anche per i trimestri successivi e sino alla conclusione dell’anno d’imposta (es. terzo e quarto trimestre).

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