/ Luca MAMONE Mercoledì, 28 giugno 2017
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Per la Suprema Corte, le norme vigenti non prevedono l’estensione dell’obbligo assicurativo alle associazioni professionali
I membri di studi professionali associati non sono assoggettati all’obbligo di assicurarsi all’INAIL, anche laddove gli stessi professionisti siano legati da un vincolo di dipendenza funzionale.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15971/2017 di ieri, dichiarando infondati i motivi del ricorso dell’Istituto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro avverso una sentenza d’appello con cui era stata respinta la pretesa di un versamento di premi avanzata nei confronti di alcuni professionisti membri di uno studio tecnico di ingegneri e architetti.
Nell’occasione, la Corte territoriale, dopo aver affermato che gli associati non fossero privi di legittimazione ad agire per contrastare la pretesa dell’INAIL, aveva altresì ribadito che i soci di società tra professionisti non fossero assoggettati all’assicurazione contro gli infortuni in quanto esenti da obblighi previdenziali.
Su quest’ultimo punto, i giudici di merito avevano richiamato quanto disposto dall’art. 17 della L. 109/94, secondo cui “i soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata”.
Nel ricorso per Cassazione, costituito comunque da un unico motivo, l’Istituto propone due osservazioni.
Con la prima, premette che in base allo statuto e all’atto costitutivo lo studio associato era da ritenere una società di fatto in quanto soggetto giuridico autonomo distinto dai singoli partecipanti.
Siccome, evidenzia l’INAIL, anche la Corte d’appello aveva riconosciuto tale “natura societaria”, risultava evidente che la stessa avesse sbagliato nel negare i presupposti per l’esistenza dell’obbligo assicurativo ex art. 4 del DPR 1124/65, secondo il quale i soci di qualsiasi società, anche di fatto, sono assicurati all’Istituto se svolgono un’attività pericolosa (nel caso in esame, la frequentazione di cantieri edili).
In seconda battuta, l’INAIL evidenzia che la citata disposizione ex art. 17 della L. 109/94, laddove si fa riferimento “agli effetti previdenziali”, riguarderebbe solo quelli di natura strettamente pensionistica.
Per la Cassazione il ricorso è infondato, anche se la sentenza d’appello “riproduce” alcune ambiguità sulle quali i giudici di legittimità intendono operare chiarimenti.
Innanzitutto, si osserva che con l’accertamento ispettivo impugnato, l’INAIL non ha preteso il pagamento di premi dai ricorrenti in quanto soci di una società, bensì come associati di uno studio professionale.
Infatti, nel verbale non si fa cenno a una società di fatto tra professionisti, come poi dedotto in giudizio dall’INAIL sulla base dell’atto costitutivo, ma si dà per scontata l’esistenza di un obbligo assicurativo dei professionisti associati solo sulla base della ricorrenza di un presupposto oggettivo, ossia la frequentazione di cantieri edili.
Ciò premesso, la Suprema Corte osserva in primis come non sia vero che la Corte d’appello abbia riconosciuto l’esistenza di una società di fatto, così come sostenuto dall’INAIL. Viceversa, la Corte territoriale se ne è occupata in relazione alla questione della legittimazione ad agire in giudizio dei soci.
In altri termini, è stata richiamata la fattispecie della società di persone solo per riconoscere a maggior ragione la legittimazione ad agire anche in capo agli associati di un’associazione.
La Corte d’appello ha quindi affermato correttamente l’inapplicabilità dell’obbligo assicurativo poiché i soci, in questo caso, restano e agiscono come professionisti per responsabilità, autonomia e assenza di subordinazione. Semmai, secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha sbagliato nel ritenere applicabile la norma relativa agli obblighi previdenziali delle società tra professionisti ex art. 17 della L. 109/94.
Pertanto, la pretesa dell’INAIL è da ritenersi infondata nel merito, poiché la tendenza ad estendere l’obbligo assicurativo deve essere effettuata nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti (cfr. artt. 1, 4 e 9 del DPR 1124/65), le quali non prevedono per le associazioni professionali l’assoggettamento all’obbligo in argomento.
Mancanza dell’obbligo confermata di recente dalla Consulta
A dimostrazione di ciò, si richiama anche una recente decisione della Corte Costituzionale, la n. 25/2016, con cui viene confermata la mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale.
Nell’occasione, la Consulta ha altresì osservato che, pur rilevando l’esistenza “della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi”, il legislatore è comunque in grado di modulare l’obbligazione assicurativa in maniera tale da individuare in modo coerente e univoco, in questa varietà di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutele.