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Nuovo contratto di prestazione occasionale in vigore


/ Mario PAGANO Lunedì, 26 giugno 2017
6-8 minuti

L’INPS dovrebbe varare l’apposita piattaforma telematica il 10 luglio

Con la pubblicazione in G.U. della L. 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del DL n. 50/2017, è in vigore l’art. 54-bis del decreto, che detta la disciplina del nuovo contratto di prestazione occasionale. L’istituto prende il posto del lavoro accessorio dopo l’abrogazione dei voucher. Molte le similitudini con il passato, ma numerose anche le novità per una figura che oggi viene definita dalla norma come una tipologia contrattuale, al pari delle altre contenute nel DLgs. 81/2015.

In attesa delle prime indicazioni operative – il 22 giugno Palazzo Chigi ha reso noto che l’INPS emanerà entro il 30 giugno una circolare esplicativa e varerà il 10 luglio l’apposita piattaforma telematica – si focalizzano gli aspetti principali e le criticità.

L’art. 54-bis, comma 13 definisce la tipologia in questione come un contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità entro precisi limiti di importo.
Potranno avvalersene i datori di lavoro di qualsiasi settore ma con un organico che potrà contare al massimo fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato. In tal senso, è possibile sostenere sin d’ora che i contratti di lavoro part time andranno computati pro quota, mentre gli intermittenti in ragione del quantum di prestazione resa. Da escludere, invece, gli apprendisti.
In agricoltura, come già avveniva con il lavoro accessorio, potranno lavorare solo alcune ristrette categorie di lavoratori, ossia pensionati e studenti, disoccupati e percettori di sostegno al reddito. Escluse, invece, le imprese che operano nel settore dell’edilizia e affini ma anche quelle le cui prestazioni siano rese in regime di appalto di opere o servizi. Saranno poi vietate le prestazioni rese da soggetti con cui l’utilizzatore ha, o ha avuto da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.

Le più importati novità arrivano, invece, sotto il profilo dei limiti economici. Per le imprese la soglia, nell’ambito dell’anno civile, è fissata in 5.000 euro, da ritenersi verosimilmente come valore netto. A differenza del passato ove il tetto era collegato al singolo prestatore, questa volta la limitazione si riferisce alla totalità dei prestatori. In altre parole, un’impresa potrà usufruire di prestazioni occasionali per un massimo di 5.000 euro, indipendentemente dal numero di prestatori. A loro volta i lavoratori avranno un doppio limite annuale: 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore.

Da valutare se il limite economico rappresenta l’unico elemento definitorio dell’istituto o se i richiami alla natura occasionale o saltuaria della prestazione possano avere una diversa valenza, tanto da condizionare anche la tipologia di attività da svolgere. Ci si chiede, infatti, se sarà possibile impiegare lavoratori occasionali anche nell’ambito di un ordinario ciclo produttivo e per le stesse mansioni del personale dipendente o se debbano essere destinati ad attività che, rispetto a quella ordinaria del datore di lavoro, abbiano i caratteri dell’occasionalità o della saltuarietà.

La gestione pratica del nuovo istituto ricalca, in gran parte, le modalità del lavoro accessorio.
I datori di lavoro e i prestatori dovranno registrarsi informaticamente all’INPS e accreditare i compensi attraverso modello F24, creando così un’apposita provvista destinata al pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale.
Del tutto differente, invece, il sistema retributivo e contributivo. Se il voucher comprendeva tanto la parte retributiva quanto quella contributiva e assicurativa, per il lavoro occasionale viene prevista una retribuzione oraria minima pari a 9 euro. Tale soglia dovrebbe essere al netto della componente contributiva, che dovrà essere versata alla Gestione separata con un’aliquota pari al 33% del compenso, più alta del 13% previsto per i voucher. Per la parte assicurativa, invece, la percentuale è del 3,5%.

Resta l’obbligo di preventiva attivazione telematica, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. La comunicazione, tuttavia, sarà unica e dovrà essere effettuata mediante piattaforma informatica INPS. Alle informazioni, che già erano previste per la comunicazione da effettuare all’INL, se ne aggiunge un’altra, ossia il compenso pattuito. Quest’ultimo non può essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore consecutive (comma 17 lett. e). Sul punto, è possibile ritenere che tale limite, valga nell’ambito della singola giornata e che con 36 euro sarà comunque possibile retribuire 4 ore di lavoro, distribuite ciascuna su 4 distinte giornate.

L’omessa comunicazione di attivazione avrà una sanzione ad hoc, che dovrà necessariamente conciliarsi con quella prevista per il “lavoro nero”, salvo non ritenere applicabile unicamente quella prevista dalla normativa speciale. La prestazione di lavoro occasionale potrà, invece, essere soggetta a trasformazione in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per superamento del limite economico e ove il lavoratore venga impiegato per più di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Da considerare, infine, che, a differenza del passato, il prestatore avrà diritto al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposi settimanali, posto che l’utilizzatore sarà soggetto alla normativa in materia di orario di lavoro e a quella di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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