Rimozione della violazione sul reverse charge con il ravvedimento
/ Alfio CISSELLO Giovedì, 15 giugno 2017
4-5 minuti
La circ. n. 16/2017 non affronta l’argomento, dunque ravvedersi potrebbe significare anche ristabilire a tutti gli effetti l’ordine giuridico violato
Nella circolare n. 16 dell’Agenzia delle Entrate, dello scorso 11 maggio, sono contenuti diversi chiarimenti importanti sulla riforma delle sanzioni in tema di reverse charge, alla luce delle novità apportate dal DLgs. 158/2015, che, in gran parte, risultano favorevoli al contribuenti, operando dunque il favor rei.
Rimangono alcuni dubbi sul ravvedimento operoso, specie per i casi analizzati dai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 dell’art. 6 del DLgs. 471/97, ove, a seconda delle ipotesi, è stata per errore emessa fattura con IVA oppure è stato indebitamente applicato il reverse charge.
La sanzione, salve le ipotesi di evasione e di frode e nella misura in cui l’IVA, ancorché erroneamente, sia stata assolta, è fissa, da 250 euro a 10.000 euro, e grava nel primo caso sul cessionario/committente e nel secondo caso sul cedente/prestatore, essendo la controparte un obbligato solidale.
In breve, la sanzione viene a gravare sull’effettivo debitore d’imposta, mentre non è ammesso il disconoscimento della detrazione.
Per una precisa scelta del legislatore, in entrambe le fattispecie l’imposta non deve essere assolta dal soggetto che sarebbe deputato a ciò qualora la violazione non fosse stata commessa, quindi, a seconda dei casi, dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore, in quanto opera la sola sanzione fissa indicata.
Dunque, se è stata accertata dall’Agenzia delle Entrate l’indebita emissione della fattura con IVA, e l’imposta è stata per sbaglio assolta dal cedente/prestatore (mediante registrazione e computazione nella liquidazione periodica), l’Agenzia delle Entrate si limita ad applicare la sanzione fissa al cessionario/committente, essendo il cedente/prestatore, sempre per la sanzione, un obbligato solidale.
Sorge spontaneo chiedersi se quanto esposto valga anche in sede di ravvedimento operoso.
Nella Scheda Eutekne di giugno 2017 si analizzano tutte le fattispecie che si possono verificare nella prassi professionale, indicando quella che pare la soluzione non tanto più corretta, ma meno rischiosa.
Il dubbio deriva dalla normativa sul ravvedimento
Ove ci si fermasse ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 dell’art. 6 del DLgs. 471/97, si potrebbe affermare che, anche ai fini del ravvedimento operoso, sia sufficiente il versamento della sanzione fissa di 250 euro, ridotta da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui ci si ravvede.
Tuttavia, vi potrebbe essere spazio per una diversa ermeneutica, derivante dal fatto che, per effetto dell’art. 13 del DLgs. 472/97, “il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Ravvedersi potrebbe significare non solo pagare la sanzione ridotta, ma rimuovere alla radice la violazione, in altre parole ristabilire a tutti gli effetti l’ordine giuridico violato.
Ove così fosse, nell’indebita emissione della fattura con IVA, sarebbe necessaria l’effettuazione vera e propria del reverse charge coinvolgendo il fornitore, o l’espletamento della procedura di regolarizzazione (per le modalità operative si rinvia alla Scheda Eutekne).
/ Alfio CISSELLO Giovedì, 15 giugno 2017
4-5 minuti
La circ. n. 16/2017 non affronta l’argomento, dunque ravvedersi potrebbe significare anche ristabilire a tutti gli effetti l’ordine giuridico violato
Nella circolare n. 16 dell’Agenzia delle Entrate, dello scorso 11 maggio, sono contenuti diversi chiarimenti importanti sulla riforma delle sanzioni in tema di reverse charge, alla luce delle novità apportate dal DLgs. 158/2015, che, in gran parte, risultano favorevoli al contribuenti, operando dunque il favor rei.
Rimangono alcuni dubbi sul ravvedimento operoso, specie per i casi analizzati dai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 dell’art. 6 del DLgs. 471/97, ove, a seconda delle ipotesi, è stata per errore emessa fattura con IVA oppure è stato indebitamente applicato il reverse charge.
La sanzione, salve le ipotesi di evasione e di frode e nella misura in cui l’IVA, ancorché erroneamente, sia stata assolta, è fissa, da 250 euro a 10.000 euro, e grava nel primo caso sul cessionario/committente e nel secondo caso sul cedente/prestatore, essendo la controparte un obbligato solidale.
In breve, la sanzione viene a gravare sull’effettivo debitore d’imposta, mentre non è ammesso il disconoscimento della detrazione.
Per una precisa scelta del legislatore, in entrambe le fattispecie l’imposta non deve essere assolta dal soggetto che sarebbe deputato a ciò qualora la violazione non fosse stata commessa, quindi, a seconda dei casi, dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore, in quanto opera la sola sanzione fissa indicata.
Dunque, se è stata accertata dall’Agenzia delle Entrate l’indebita emissione della fattura con IVA, e l’imposta è stata per sbaglio assolta dal cedente/prestatore (mediante registrazione e computazione nella liquidazione periodica), l’Agenzia delle Entrate si limita ad applicare la sanzione fissa al cessionario/committente, essendo il cedente/prestatore, sempre per la sanzione, un obbligato solidale.
Sorge spontaneo chiedersi se quanto esposto valga anche in sede di ravvedimento operoso.
Nella Scheda Eutekne di giugno 2017 si analizzano tutte le fattispecie che si possono verificare nella prassi professionale, indicando quella che pare la soluzione non tanto più corretta, ma meno rischiosa.
Il dubbio deriva dalla normativa sul ravvedimento
Ove ci si fermasse ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 dell’art. 6 del DLgs. 471/97, si potrebbe affermare che, anche ai fini del ravvedimento operoso, sia sufficiente il versamento della sanzione fissa di 250 euro, ridotta da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui ci si ravvede.
Tuttavia, vi potrebbe essere spazio per una diversa ermeneutica, derivante dal fatto che, per effetto dell’art. 13 del DLgs. 472/97, “il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Ravvedersi potrebbe significare non solo pagare la sanzione ridotta, ma rimuovere alla radice la violazione, in altre parole ristabilire a tutti gli effetti l’ordine giuridico violato.
Ove così fosse, nell’indebita emissione della fattura con IVA, sarebbe necessaria l’effettuazione vera e propria del reverse charge coinvolgendo il fornitore, o l’espletamento della procedura di regolarizzazione (per le modalità operative si rinvia alla Scheda Eutekne).