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Al 21 agosto i versamenti per i titolari di reddito d’impresa


/ Massimo NEGRO Venerdì, 21 luglio 2017
6-7 minuti

È stato firmato il DPCM che differisce a tale data, con la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi

Dopo le richieste avanzate nei giorni scorsi, con il comunicato stampa n. 125 diffuso ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la proroga del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016, nonché i versamenti del primo acconto, ma solo per i titolari di reddito d’impresa.

Come riportato dal comunicato del MEF, il DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che i versamenti possono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2017, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2017, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
Per quanto riguarda il termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, la proroga al 20 luglio ha di fatto avuto solo poche ore di vita, essendo scaduta nella giornata di ieri.

In relazione, invece, alla proroga del termine del versamento con la maggiorazione dello 0,4%, il comunicato indica la data del prossimo 20 agosto, che cade di domenica; non vi sono però dubbi che il versamento slitti al successivo lunedì 21 agosto.

Non sono invece applicabili le sospensioni feriali fino al 4 settembre introdotte dai commi 16 e 17 dell’art. 7-quater del DL 193/2016, convertito nella L. 225/2016, che riguardano, rispettivamente:
- i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA (nuovo secondo periodo dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, conv. L. 248/2006);
- i termini di 30 giorni, previsti dagli artt. 2, comma 2 e 3, comma 1 del DLgs. 462/97, per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e formali (art. 36-ter del DPR 600/73), nonché per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1 comma 412 della L. 311/2004), cioè in base ai c.d. “avvisi bonari”.

I versamenti oggetto della proroga in esame, non essendo collegati ad avvisi bonari, rimangono infatti disciplinati dal primo periodo del suddetto art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, non modificato dal DL 193/2016, che prevede il rinvio al 20 agosto dei versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto. In pratica, la proroga del DPCM viene a coincidere con il termine della prevista sospensione feriale, fermo restando, come detto, il differimento a lunedì 21 agosto.
Dal punto di vista soggettivo, a differenza degli scorsi anni, la proroga non è stata stabilita nei confronti dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, ma solo per “i titolari di reddito d’impresa”, compresi i soci che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza” dalla società partecipata, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

In sostanza, la proroga non appare applicabile ai lavoratori autonomi (professionisti), compresi quelli che fanno parte di un’associazione professionale ai sensi dell’art. 5 del TUIR (studi associati).
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della proroga, nel comunicato stampa si fa riferimento ai versamenti “derivanti dalla dichiarazione dei redditi” relativa al periodo d’imposta 2016, compresi i versamenti a titolo di primo acconto.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, come sopra specificato, la proroga riguarda quindi non solo l’IRPEF o l’IRES, ma anche gli altri versamenti derivanti dal modello REDDITI che devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, ad esempio:
- le addizionali IRPEF regionali e comunali;
- le addizionali IRES;
- le imposte sostitutive (cedolare secca, contribuenti “minimi” e “forfettari”, capital gain, ecc.);
- l’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta);
- l’IVIE e/o l’IVAFE.

Dubbi per i versamenti IRAP, IVA e contributi INPS

Profili di incertezza potrebbero invece riguardare:
- i versamenti IRAP, in quanto il comunicato stampa non cita esplicitamente anche la dichiarazione IRAP;
- i versamenti dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, che derivano dal quadro RR del modello REDDITI, ma il titolo del comunicato fa solo riferimento al versamento “delle imposte”;
- il versamento del saldo IVA e del diritto annuale alle Camere di Commercio, che non derivano dalla dichiarazione dei redditi ma che devono avvenire negli stessi termini delle imposte dirette.

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