/ Francesca TOSCO Martedì, 18 luglio 2017
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La fruizione dell’incentivo, in 36 mensilità, avviene mediante conguaglio in UniEmens
Dopo l’Incentivo Occupazione Giovani e l’Incentivo Occupazione Sud, con la circ. n. 109 dell’INPS è divenuto operativo un altro degli incentivi alle assunzioni in vigore dal 2017.
Si tratta del c.d. “bonus per l’alternanza” previsto dall’art. 1, commi 308 e 309 della L. 232/2016, sotto forma di esonero contributivo triennale, a favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, assumano a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto, presso il datore di lavoro che assume:
- attività di alternanza scuola-lavoro, per almeno il 30% del monte ore prescritto nei diversi percorsi di diploma o laurea considerati;
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
La misura è in linea con la volontà di “promuovere forme di occupazione stabile” mediante la valorizzazione del contratto a tempo indeterminato, già sottesa agli esoneri per le assunzioni negli anni 2015 e 2016, disciplinati dalle L. 190/2014 e 208/2015. È cambiata la platea dei lavoratori per cui spetta il bonus e sono state contingentate le risorse, con conseguenti ricadute procedurali. Relativamente a vari aspetti della disciplina, tuttavia, l’INPS conferma l’impostazione già seguita per le precedenti agevolazioni.
Circa le novità, si ricorda che l’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che si articola in moduli formativi, svolti in aula o in azienda, e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. Vengono, quindi, individuate le ore minime che devono essere state svolte, nei diversi casi, per l’accesso all’agevolazione (es. 120 ore nel triennio negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei). I periodi di apprendistato cui si fa riferimento sono quelli c.d. “di primo” e “di terzo” livello, ex artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015, per cui si parla di apprendistato “duale”. Per entrambi, la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni ovvero, in mancanza di sperimentazioni regionali (intervenute soprattutto al Nord), al DM 12 ottobre 2015.
Per la parte datoriale, l’esonero si rivolge ad imprenditori e non, senza andare a vantaggio di determinati settori produttivi, né di determinate aree geografiche. Il suo carattere generalizzato fa sì che, per lo stesso, non sia necessario rispettare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. Sono incentivati tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato – sia nuove assunzioni che trasformazioni – compresi i rapporti di apprendistato (intendendosi, in assenza di indicazioni sul punto, sia apprendistato professionalizzante che di terzo livello), esclusi i contratti riguardanti operai agricoli e di lavoro domestico. È altresì confermata l’esclusione, in via amministrativa, del lavoro intermittente, in quanto tipologia che non assicura stabilità.
Quanto alle condizioni per il diritto all’esonero – oltre all’effettuazione dell’assunzione/trasformazione entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio (o del completamento del progetto di ricerca) – è richiesto, come per la generalità degli incentivi, il DURC e il rispetto degli principi dell’art. 31 del DLgs. 150/2015, con possibilità, però, di deroga alla lett. a), con conseguente agevolabilità anche delle assunzioni costituenti attuazione di un obbligo di legge o di contratto collettivo.
Anche l’incentivo ex L. 232/2016 è incompatibile con altre agevolazioni di tipo contributivo (es. i già citati Incentivo Occupazione Giovani e bonus Sud), mentre è cumulabile con altre agevolazioni economiche (es. incentivo per l’assunzione di disabili). Esso consiste nell’esonero, per un triennio, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL e le forme di contribuzione indicate), nel limite di 3.250 euro su base annua. Viene nuovamente adottata l’impostazione secondo cui detta soglia deve essere riferita al periodo di paga mensile, risultando pari a 270,83 euro. La contribuzione eccedente potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nei limiti del tetto annuale.
Rispetto ai precedenti esoneri generali, il riconoscimento dell’incentivo in discorso passa attraverso una specifica procedura, che inizia con l’inoltro, da parte dei datori di lavoro, di una domanda preliminare attraverso la procedura telematica “308-2016” e si conclude con l’autorizzazione dell’INPS (si veda “Operativo l’esonero contributivo per l’alternanza scuola-lavoro” dell’11 luglio 2017). La fruizione – in 36 mensilità – avviene mediante conguaglio in UniEmens, secondo le modalità illustrate dalla circolare in commento ai fini:
- sia della valorizzazione (mediante l’indicazione, in “TipoIncentivo”, del valore “BASL”) dell’esonero via via spettante nel mese corrente;
- sia del recupero, esclusivamente nei flussi di competenza di luglio, agosto e settembre 2017, dell’importo arretrato dell’esonero eventualmente non fruito per i mesi da gennaio a giugno 2017.