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Comunicazione delle fatture rettificabile con ravvedimento


/ Luisa CORSO e Alessandro COTTO
6-8 minuti

Dati completi per le bollette doganali con semplificazioni solo per il 2017

Con la risoluzione n. 87 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce le risposte ad alcune domande poste da professionisti e associazioni di categoria in merito alle modalità per ottemperare all’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture, da effettuarsi ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 ovvero, in via opzionale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

Preliminarmente è stato confermato che le fatture (come le bollette doganali e le note di variazione) sono inserite nella comunicazione per “competenza”. Per le fatture attive rileva la data di emissione, per le fatture passive la data di registrazione. Pertanto, la prima comunicazione, da inviare entro il prossimo 18 settembre, avrà ad oggetto:
- i dati delle fatture emesse che riportano, quale giorno di emissione, una data compresa fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2017;
- i dati delle fatture ricevute annotate nel medesimo periodo sul registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72.

Un’eccezione a tale regola è quella prevista per gli autotrasportatori, che si avvalgono, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del DPR 633/72, della facoltà di differire la registrazione delle fatture attive al trimestre successivo a quello di emissione. Soltanto in tale ipotesi, per le fatture attive, si farà riferimento non alla data di emissione ma a quella di registrazione. Peraltro, a fronte dell’invio dei dati delle fatture in questione, verrà comunque trasmessa al mittente una segnalazione automatica di incompatibilità fra la data di emissione e il trimestre di riferimento che, tuttavia, “non avrà conseguenze sulle elaborazioni future”.

In caso di violazione dell’obbligo in parola, l’art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97 prevede che l’omessa o errata trasmissione dei dati sia punita con una sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La stessa sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione viene trasmessa correttamente entro 15 giorni dalla scadenza (eventualmente avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97).
Ora l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la regolarizzazione può avvenire anche oltre il quindicesimo giorno dal termine fissato e che le sanzioni possono ridursi in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.

Quanto alla corretta valorizzazione del campo “Natura” si specifica che:
- il codice “N2” (“non soggette”) deve essere utilizzato per le fatture di acquisto fuori campo IVA ex art. 74 del DPR 633/72 e per quelle relative ad acquisti effettuati da soggetti in regime di vantaggio ex art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 o in regime forfetario ex art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014.
- il codice “N3” (“non imponibile”) è relativo alle fatture relative per esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine.
Per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ex art. 42 del DL 331/93 si riporta il codice “N3” ovvero il codice “N4”, a seconda che si tratti di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è, rispettivamente, non imponibile o esente.

Rilevante, infine, il chiarimento fornito dall’Agenzia al punto 4, in merito alle bollette doganali. Il quesito posto pone l’accento sul fatto che, nella prassi, i software contabili registrano tali documenti indicando come fornitore (generico) “bolla doganale”, specificando di volta in volta la denominazione dell’ufficio doganale. Ciò determina la mancanza dei dati da riportare nei campi “IdPaese” e “IdFiscale” del fornitore extra-Ue.
A tale proposito, l’Agenzia afferma che tali campi sono obbligatori; nel caso in cui l’“IdPaese” sia valorizzato con un codice relativo a uno Stato extra-Ue, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nel campo “IdFiscale” che “quindi, può essere valorizzato liberamente”.
L’Agenzia ritiene, inoltre, che le informazioni che identificano il fornitore extra-Ue, compreso il Paese di riferimento, siano da registrare nel registro degli acquisti, posto che lo stesso art. 25 del DPR 633/72 dispone, tra l’altro, che dalla registrazione devono risultare “la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti”.
Al fine di evitare ulteriori oneri a carico degli operatori, tuttavia, per il solo anno 2017, viene consentito di valorizzare il campo “IdPaese” con la stringa “00” e il campo “Idcodice” con una sequenza di undici “9”.

A commento dell’art. 25 in parola, la C.M. 19 dicembre 1972 n. 874 prescrive però che per le bollette doganali, in luogo del dato identificativo del fornitore “(che peraltro non sempre può essere rilevato dalle bollette stesse), il contribuente annoterà (...) la specie (...) e gli estremi di ciascuna bolletta nonché l’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa”.
Si riscontra dunque un disallineamento delle indicazioni della ris. n. 87 rispetto alle precedenti istruzioni o, forse, un implicito superamento della prassi amministrativa precedente, a cui i soggetti passivi IVA dovranno uniformarsi a partire dal 2018.

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