Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

On line gli elenchi definitivi delle società in split payment


/ Corinna COSENTINO Giovedì, 27 luglio 2017
6-7 minuti

I nuovi elenchi delle società controllate o quotate soggette a tale disciplina aggiornano quelli pubblicati il 14 luglio 2017

Sono stati pubblicati ieri, 26 luglio 2017, gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello split payment.

Tali elenchi, aggiornati anche alla luce delle segnalazioni pervenute al Ministero dell’Economia e delle finanze da parte degli operatori, sono disponibili sul relativo sito istituzionale e sostituiscono quelli pubblicati lo scorso 14 luglio (si veda “Aggiornati gli elenchi delle società in split payment” del 18 luglio 2017).

Si ricorda che gli elenchi in argomento sono quattro e individuano, rispettivamente:
- le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, nonché le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di diritto dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni) e le società controllate da queste ultime;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Infatti, l’art. 1 del DL 50/2017 ha ampliato l’ambito di applicazione dello split payment anche alle società in possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/72, le quali, a partire dal 1° luglio 2017, sono soggette alla disciplina della scissione dei pagamenti per la generalità degli acquisti di beni e servizi effettuati.

Successivamente, con l’introduzione dell’art. 5-ter del DM 23 gennaio 2015, è stato previsto che il Dipartimento delle Finanze del MEF predisponesse, annualmente, gli elenchi delle società in possesso dei suddetti requisiti, al fine di agevolare gli operatori nella corretta applicazione della disciplina.
Non è più prevista, invece, la pubblicazione dell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni soggette a split payment, in quanto, a seguito delle semplificazioni introdotte dal DM 13 luglio 2017, entrate in vigore il 25 luglio scorso, è stato stabilito che tali soggetti coincidono con le Pubbliche Amministrazioni destinatarie della fattura elettronica obbligatoria ai sensi dell’art. 1 comma 209 e ss. della L. 244/2007.

In ragione di ciò, il Ministero dell’Economia e delle finanze aveva reso noto sul proprio sito, in data 14 luglio, che non sarebbe stato necessario predisporre un elenco apposito per tali soggetti, potendosi fare riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) accessibile sul sito www.indicepa.gov.it.
Nella medesima occasione era stato altresì chiarito che, fra i soggetti inclusi nell’IPA, non si sarebbero dovuti considerare gli enti classificati come “Gestori di pubblici servizi”.

Tuttavia, il Ministero fornisce ora una precisazione ulteriore, affermando che questi ultimi soggetti erano da ritenersi esclusi dal novero delle Pubbliche Amministrazioni in quanto non rientranti nella disciplina della fatturazione elettronica obbligatoria. Laddove, però, gli stessi, ancorché iscritti nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, si identifichino come società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali ai sensi dell’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72 e siano inclusi negli elenchi del MEF, devono applicare la disciplina dello split payment relativamente agli acquisti effettuati.
Viene infine chiarito che le aziende speciali non costituite in forma societaria applicano la scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Stando a quanto disposto dall’art. 5-ter comma 1 del DM 23 gennaio 2015, modificato dal DM del 27 giugno 2017, gli operatori dovranno fare riferimento agli elenchi attualmente disponibili sul sito del MEF per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017. Detti elenchi, infatti, individuano le società che risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72 alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017).

Tuttavia, posto che gli elenchi delle società controllate o quotate, pubblicati inizialmente in data 28 giugno 2017, sono stati sottoposti ad aggiornamenti successivi (prima il 14 luglio e, da ultimo, nella giornata di ieri, 26 luglio), si auspica che l’Amministrazione finanziaria fornisca chiarimenti in merito ai comportamenti da adottare con riferimento alle fatture emesse nel periodo compreso fra il 1° luglio 2017 e la data di pubblicazione degli elenchi nella versione definitiva.

Si ricorda, infine, che per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 o negli anni successivi occorrerà fare riferimento agli elenchi che verranno pubblicati, sempre sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, entro il 15 novembre di ogni anno.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...