/ Luca NEGRINI Martedì, 25 luglio 2017
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Il riferimento dell’art. 54-bis del DL 50/2017 è incentrato sulla natura dell’utilizzatore persona fisica e non sulla tipologia di attività
Dall’entrata in vigore dell’art. 54-bis del DL 50/2017 sulle prestazioni occasionali l’INPS è già intervenuto due volte con dei chiarimenti operativi, prima con la circolare n. 107 del 5 luglio e poi con il messaggio n. 2887 del 12 luglio, ma è auspicabile un nuovo intervento che liberi il campo dai dubbi che iniziano a manifestarsi tra gli interpreti sull’individuazione dei soggetti che possono utilizzare il Libretto Famiglia.
Il comma 6, lett. a) dell’art. 54-bis parla di persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, ma il riferimento alla professione o all’esercizio dell’impresa non deve trarre in inganno e far pensare che anche altri soggetti giuridici, diversi dalle persone fisiche, possano utilizzare il Libretto Famiglia se non esercitano attività produttiva di beni o servizi.
Ciò trova conferma anche nella lett. b) del medesimo comma 6, che parla genericamente di altri utilizzatori, senza specificazione alcuna, per individuare coloro che devono invece avvalersi del contratto di prestazione occasionale se vogliono utilizzare la forma di lavoro di cui si discute. In altre parole, se non si è una persona fisica, è indifferente che si eserciti o meno una professione o un’impresa, non essendo comunque possibile utilizzare il Libretto Famiglia.
Il riferimento più immediato che viene in mente è sicuramente quello del condominio, che nel nostro ordinamento non ha personalità giuridica, ma a cui, secondo la giurisprudenza, deve essere riconosciuta una soggettività giuridica autonoma, soprattutto dopo la L. 220/2012 di riforma dell’istituto (cfr. Cass. SS.UU. 18 settembre 2014 n. 19663, nella motivazione di una sentenza in tema di legittimazione a far valere il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo). Il condominio, d’altra parte, oltre ad una soggettività giuridica autonoma, è anche un soggetto fiscale, titolare di un codice fiscale.
Non sembra, quindi, che possano esservi dubbi sul fatto che costituisca un ente distinto dai condomini che ne fanno parte e che possa utilizzare solo il contratto di prestazione occasionale e non il Libretto Famiglia, anche se utilizza tale forma contrattuale per lavori come il giardinaggio, le pulizie o la manutenzione, per i quali viceversa la persona fisica può utilizzare il Libretto Famiglia.
Sempre facendo riferimento alla soggettività giuridica dell’utilizzatore, diversa dalla persona fisica, può essere esclusa la possibilità del ricorso al Libretto Famiglia anche per le comunità religiose o similari, nonostante la giurisprudenza riconosca loro un carattere parafamigliare, per ammettere l’inquadramento delle attività prestate dal personale dipendente che lavora a favore della comunità nel lavoro domestico e nella conseguente disciplina collettiva (cfr. Cass., 19 agosto 2011, n. 17399). Anche in questo caso, essendo il riferimento dell’art. 54-bis incentrato sulla natura dell’utilizzatore persona fisica e non sulla tipologia di attività, la comunità religiosa potrà fare ricorso solo al contratto di prestazione occasionale, sempre ammesso che non abbia alle proprie dipendenze più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.
Per il professionista si guarda anche alla circolare INPS n. 89/1989
Diversa questione si pone per la persona fisica che utilizzi la prestazione occasionale sia in ambito familiare che professionale. Si pensi, ad esempio, al professionista che impieghi un lavoratore occasionale per eseguire le pulizie a casa ed in studio. In questo caso, sono configurabili due attività di lavoro che coesistono, ma che devono essere tenute distinte, analogamente a quanto a suo tempo affermato dall’INPS nella circolare n. 89 del 6 maggio 1989, in tema di assicurazione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Secondo l’Istituto, in caso di prestazioni rese sia presso la famiglia che presso l’azienda o lo studio professionale fuori dall’abitazione del datore di lavoro, trattandosi nella fattispecie di due distinti rapporti di lavoro, ciascuno deve essere assoggettato alla relativa disciplina assicurativa e pertanto devono essere costituite due posizioni, una nel settore domestico e l’altra nel settore comune.
In questo caso, quindi, il Libretto Famiglia potrà essere utilizzato per le pulizie domestiche, mentre si dovrà fare ricorso al contratto di prestazione occasionale per le pulizie di studio, ma con un’unica avvertenza.
Tenuto conto che il limite di 2.500 euro e di 280 ore per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, cui il comma 20 dell’art. 54-bis collega la sanzione della trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, è riferito senza distinzioni dei soggetti, converrà rispettare tali limiti considerando unitariamente le due tipologie di prestazione occasionale ricevute.