/ Maurizio MEOLI Lunedì, 24 luglio 2017
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Anche quanto rilevato nel corso dello svolgimento dell’attività professionale continua a valere ai fini della segnalazione
In base al nuovo art. 35 comma 1 del DLgs. 231/2007, ai fini dell’invio di una SOS alla UIF, “il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto” (ovvero ai sensi del DLgs. 231/2007).
La nuova norma presenta taluni elementi di novità rispetto al previgente art. 41 comma 1.
Innanzitutto, il sospetto può essere desunto anche dal collegamento o frazionamento delle operazioni (elemento inesistente nel testo previgente). È stabilito, inoltre, che il sospetto è desunto non più “in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”, ma “in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto”.
Tale novità, di primo acchito, se valutata nel solo contesto delle disposizioni dedicate alle SOS, sembra delimitare la portata della precedente indicazione normativa; soluzione che finirebbe per contrastare con la finalità della disciplina.
A fronte del previgente disposto normativo, infatti, il DM 16 aprile 2010 – recante la determinazione degli indicatori di anomalia per professionisti e revisori – al § 2 dell’Allegato 2 aveva precisato: “la segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell’attività professionale prestata e sull’individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste. A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico. Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell’operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell’incarico”.
L’art. 4 comma 2 del provvedimento del 4 maggio 2011 della Banca d’Italia, inoltre, aveva stabilito che il sospetto deve fondarsi su una completa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce dei predisposti indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo.
Anzi, addirittura, nel § 1 dell’Allegato 2 del citato DM 16 aprile 2010 si è prospettata una segnalazione che prescinde dalla prestazione professionale. Si è affermato, infatti, che i professionisti sono tenuti ad inoltrare la segnalazione alla UIF “anche nel caso in cui la prestazione professionale o l’operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto”.
Tali indicazioni operative risultano conformi al dato normativo anteriore alla nuova disciplina, seppure con qualche legittimo dubbio relativamente all’ultima precisazione citata. Non altrettanto appare possibile dire con riguardo al nuovo art. 35 comma 1, nonostante la UIF, nel comunicato del 4 luglio scorso, ne abbia riconosciuto una piena (seppur transitoria) efficacia/applicabilità.
Come evidenziato, infatti, si richiede ai soggetti obbligati di desumere il sospetto dagli elementi acquisiti ai sensi del DLgs. 231/2007; e, quindi, in particolare, da quanto acquisito in sede di adeguata verifica. Vale a dire che, correttamente eseguita l’adeguata verifica, in assenza di elementi di sospetto, non sembra rilevare quanto, poi, dovesse emergere nel corso dell’esecuzione della prestazione professionale, perché non derivante dagli elementi acquisiti ai sensi del DLgs. 231/2007.
Ma il tutto, ivi incluse le indicazioni operative in questione, sembra recuperare coerenza con l’attuale dettato normativo e con la sua “ratio” se valutato anche alla luce di quanto prescritto in ordine al “controllo costante del rapporto con il cliente”, quale modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica.
All’art. 19 comma 1 lett. d), infatti, si legge che il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua attraverso l’analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi. Anche tali elementi sono acquisiti ai sensi del DLgs. 231/2007, come richiesto dall’art. 35, finendo, per tal via, in caso di emersione di elementi di sospetto, per imporre una segnalazione.
Al fine di fugare ogni incertezza, comunque, appare opportuno che in sede di predisposizione dei nuovi provvedimenti attuativi ci si soffermi adeguatamente su tali profili.