/ Maurizio MEOLI Martedì, 25 luglio 2017
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Il DLgs. 90/2017 interviene su alcune rigidità della disciplina in materia
Chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro è obbligato a dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane.
A stabilirlo è l’art. 3 comma 1 del DLgs. 195/2008, che ulteriormente precisa come l’obbligo di “dichiarazione” non sia soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
Il secondo comma, inoltre, attribuisce la possibilità di scegliere tra la trasmissione telematica della dichiarazione, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo modalità e specifiche disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane (portando, poi, con sé copia della dichiarazione e numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale), oppure la consegna in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi (che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio).
Il successivo art. 9 si limitava a stabilire che la violazione delle ricordate disposizioni sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: dal 10 al 30% dell’importo trasferito o che si tentava di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia, se tale valore non era superiore a 10.000 euro; dal 30 al 50% dell’importo trasferito o che si tentava di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore era superiore a 10.000 euro.
Tale disposizione è stata sostituita dall’art. 7 comma 1 lett. e) del DLgs. n. 90/2017 (in vigore dal 4 luglio 2017). Alla base dell’intervento di riforma si è posta la necessità di mitigare il rigore di provvedimenti sanzionatori disposti a fronte di minime imprecisioni. Come rivela la relazione illustrativa del DLgs. 90/2017, infatti, in caso di trasporto di somme nello svolgimento di attività professionale (portavalori), o di sbarco in territorio italiano di navi da crociera, anche piccole inesattezze nella dichiarazione potevano condurre ad una sanzione non inferiore al 30% dell’importo trasferito in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro e non dell’importo non dichiarato, con un rigore che, in taluni casi, risultava addirittura abnorme sotto un profilo di equità e di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito commesso, per quanto formalmente corretto e privo di alternative (così la relazione illustrativa del DLgs. 90/2017; cfr. anche la circ. n. 210557/2017 della Guardia di Finanza, Allegato n. 1).
Il nuovo art. 9 del DLgs. 195/2008 lascia ferma, al primo comma, la struttura sanzionatoria esistente; ma nei nuovi commi secondo e terzo offre gli strumenti per attenuare gli eccessi evidenziati.
Infatti, nel caso in cui la violazione consista nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l’importo trasferito e l’importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo edittale della sanzione è pari al 3% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia.
In tali casi, inoltre, ai fini della determinazione dell’entità della sanzione, l’amministrazione procedente tiene conto: dell’entità dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia (criterio che – spiega la relazione illustrativa – permette di valutare adeguatamente la rilevanza delle somme complessivamente trasportate, anche in considerazione del fatto che il trasferimento all’estero di importi particolarmente significativi richiede una particolare professionalità e attenzione); dell’entità dell’importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali (ciò – afferma la relazione illustrativa – rende la sanzione maggiormente coerente con i principi di proporzionalità e adeguatezza, in quanto una discrepanza minima rispetto ad un importo trasportato e dichiarato particolarmente elevato può considerarsi scarsamente rilevante sotto il profilo delle esigenze di controllo dei movimenti transfrontalieri e della funzione preventiva della sanzione); delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni (la recidiva – sottolinea la relazione illustrativa – costituisce, quindi, un criterio rilevante nella determinazione della sanzione, in quanto la disciplina di favore non deve costituire uno strumento di elusione del regime sanzionatorio, ma deve permettere di evitare provvedimenti eccessivamente severi nel caso di errori o dimenticanze, la cui reiterazione costituisce un indice di scarsa attenzione nel rispetto della norma, se non di dolo, in capo al trasgressore).
Nuova disciplina anche per le violazioni ante 4 luglio 2017
Si evidenzia, infine, come anche nella nuova disposizione trovi conferma la previsione secondo la quale, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano gli artt. 23 commi 1 e 3, 23-bis e 24 del DPR n. 148/1988. Tra queste norme, particolare rilievo presenta l’ultimo comma dell’art. 23-bis, ai sensi del quale se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. E, quindi, la nuova e più favorevole disciplina trova applicazione anche per le violazioni perpetrate ante 4 luglio 2017, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.