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Versamenti, proroga ampliata ai professionisti


/ Massimo NEGRO Giovedì, 27 luglio 2017
6-8 minuti

La proroga si applica a tutti i versamenti del modello REDDITI, all’IRAP e al saldo IVA; proroghe in arrivo anche per le dichiarazioni

Anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, uniformando il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo; inoltre, la proroga interesserà tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi.

Lo ha reso noto il MEF con il comunicato stampa n. 131 diffuso alle ore 18.00 di ieri, a seguito delle richieste avanzate dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani, che ha inviato un’apposita lettera al Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e al Viceministro Luigi Casero, nonché dalle Associazioni professionali nell’incontro svoltosi ieri pomeriggio con il Viceministro Casero.

L’estensione della proroga, sia sotto il profilo dell’ambito soggettivo che oggettivo, verrà formalizzata con un apposito DPCM che sarà firmato nei prossimi giorni.
Con il DPCM 20 luglio 2017, infatti, è stata disposta la proroga dei versamenti, solo per i titolari di reddito d’impresa:
- entro il 20 luglio 2017, in luogo della precedente scadenza del 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017 (in quanto il giorno 20 cade di domenica), in luogo della precedente scadenza del 31 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Tali scadenze diventano quindi applicabili anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti).
In entrambi i casi (imprenditori e lavoratori autonomi), non sono previste limitazioni in relazione all’elaborazione degli studi di settore per le attività esercitate.

È auspicabile che il nuovo DPCM, analogamente agli scorsi anni, preveda espressamente l’applicabilità della proroga anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, vale a dire:
- i soci di società di persone commerciali;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.

Dal punto di vista delle tipologie di versamenti che rientrano nella proroga, il comunicato di ieri fa riferimento ai versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi.
Viene quindi superata l’impostazione restrittiva del DPCM 20 luglio 2017, secondo cui la proroga era applicabile solo in relazione al versamento del saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017 dell’IRPEF e dell’IRES, nonché delle relative addizionali.

Via libera quindi alla proroga anche per i versamenti relativi:
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell’IRAP, delle imposte sostitutive (es. contribuenti “minimi” e “forfetari”, cedolare secca), dell’IVIE e dell’IVAFE;
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95;
- all’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta);
- al saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito IRPEF superiore ai 300.000 euro;
- al saldo IVA per il 2016, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
- all’IVA per l’adeguamento 2016 agli studi di settore.

Scongiurato quindi il “doppio regime” in caso di rateizzazione, ferma restando la possibilità di non avvalersi dei termini prorogati (si veda “Versamenti rateali, possibile mantenere le vecchie scadenze” del 26 luglio).
Analogamente agli scorsi anni, la proroga dovrebbe altresì estendersi al diritto annuale alle Camere di Commercio; ai sensi dell’art. 8 del DM 359/2001, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Con il comunicato stampa di ieri, il MEF ha altresì reso noto che è in corso di emanazione un altro DPCM con il quale viene prorogato al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione:
- della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2017), attualmente fissato al prossimo 31 luglio;
- delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, rispetto al termine del prossimo 2 ottobre, già prorogato al 16 ottobre dall’art. 13-bis del DL 244/2016 (conv. L. 19/2017) solo per i soggetti coinvolti dalle novità in materia di bilancio e dalle disposizioni di coordinamento contenute nello stesso articolo.
È invece ancora in corso di valutazione la proroga della scadenza del 18 settembre (in quanto il 16 cade di sabato) prevista per l’invio delle comunicazioni dai dati delle fatture relative al primo semestre 2017 e delle liquidazioni IVA del secondo trimestre 2017.

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