/ REDAZIONE Giovedì, 10 agosto 2017
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Disponibile da ieri sul sito dell’Agenzia l’applicazione «DCT», che consente di compilare e trasmettere l’istanza tramite i servizi telematici
Da ieri si può inviare, avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la domanda per la definizione delle liti pendenti ex art. 11 del DL 50/2017 convertito.
Con un comunicato stampa, l’Amministrazione finanziaria ha reso noto che, sul proprio sito, seguendo il percorso Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Definizione agevolata liti pendenti, è disponibile l’applicazione “DCT”, che permette di compilare e trasmettere on line l’istanza entro il 2 ottobre 2017.
Per accedere al servizio web è necessario iscriversi ai servizi telematici; è possibile inviare la domanda accedendo alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzando la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)” per la compilazione e la trasmissione.
Si ricorda che l’art. 11 del DL 50/2017 convertito ha introdotto una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, a patto che la notifica del ricorso sia avvenuta entro il 24 aprile 2017.
Il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora oppure nello stralcio del 60% delle sanzioni non collegate al tributo.
Per fruire della definizione, la lite deve essere pendente, anche in Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda, il cui termine scade il prossimo 2 ottobre, poiché il 30 settembre cade di sabato.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente tramite il modello approvato con il provvedimento n. 140316/2017 (si veda “Pronto il modello di definizione delle liti pendenti” del 22 luglio 2017), personalmente per gli utenti abilitati e Entratel o Fisconline, tramite un intermediario abilitato o rivolgendosi a un qualsiasi ufficio territoriale.
Versamento e invio del modello entro il 2 ottobre
Sempre entro il 2 ottobre devono essere versate tutte le somme o la prima rata; il pagamento dev’essere effettuato prima dell’invio della domanda, o nello stesso giorno, dato che occorre indicarlo nel modello.
Con la risoluzione n. 108/2017, l’Agenzia ha istituito i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per i versamenti (si veda “Via ai versamenti per la definizione delle liti pendenti” del 2 agosto 2017).
Nella sezione dedicata sul sito, l’Amministrazione finanziaria ricorda che la definizione consente di pagare in un’unica soluzione o, se l’importo netto dovuto è superiore a 2.000 euro, in due o tre rate, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.
In caso di pagamento dilazionato, la prima rata deve essere di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, la seconda, pari all’ulteriore 40% è fissata al 30 novembre; la terza e ultima rata, pari al residuo 20% va versata entro il 2 luglio 2018.
Per ogni controversia va presentata una distinta domanda e dev’essere effettuato un distinto versamento e “per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”.
Per ogni atto impugnato dev’essere quindi presentata una domanda autonoma, a prescindere dal fatto che il contribuente, mediante unico ricorso, abbia impugnato più atti, o dal fatto che le controversie, in primo grado o in appello, siano state riunite.