/ Emanuele GRECO e Massimo NEGRO Martedì, 17 ottobre 2017
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In scadenza il 31 ottobre 2017 il modello TR per i crediti IVA relativi al terzo trimestre
Per le richieste di rimborso e l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA relativi al terzo trimestre 2017, si deve utilizzare la nuova versione del modello TR, approvata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 124040 del 4 luglio 2017.
In ordine all’adempimento in scadenza in data 31 ottobre 2017 (termine previsto dall’art. 8 comma 2 del DPR 542/99), ci sono alcune novità delle quali tenere conto.
Con l’art. 3 comma 2 del DL 50/2017, come modificato in sede di conversione dalla L. 96/2017 (in vigore dal 24 giugno 2017), infatti, è stato introdotto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sul modello, ai fini della compensazione del credito IVA trimestrale, al di sopra dei 5.000 euro annui.
In precedenza, il visto di conformità era necessario:
- per le sole compensazioni del credito IVA annuale (con il limite di 15.000 euro annui, ora abbassato a 5.000), ma non per le compensazioni dei crediti IVA trimestrali;
- per le istanze di rimborso del credito IVA, sia su base annuale sia su base trimestrale.
La nuova versione del modello TR ha, dunque, recepito nelle istruzioni alla compilazione del rigo TD7 la necessità di apporre il visto anche nel caso di utilizzo in compensazione al di sopra dei 5.000 euro annui, oltre che per le richieste di rimborso.
Sull’argomento, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103/2017 ha quindi specificato che:
- l’ammontare di 5.000 euro annui, al di sopra del quale è richiesta l’apposizione del visto, deve essere calcolato “tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti”;
- l’importo richiesto in compensazione con il modello TR riferito al primo trimestre 2017 concorre al limite dei 5.000 euro annui, anche se il relativo credito IVA non è stato effettivamente utilizzato in compensazione.
Quest’ultimo principio è ora applicabile anche per il credito IVA riferito al secondo trimestre 2017.
Quindi, per fare un esempio, se nel primo trimestre 2017 è stato indicato nel modello TR l’importo di 4.000 euro ai fini della compensazione e nel secondo non è stato indicato nulla, il modello TR in scadenza il 31 ottobre 2017 dovrà recare il visto di conformità se il credito IVA del terzo trimestre, che si intende utilizzare in compensazione, supera i 1.000 euro.
Per le richieste di rimborso del credito IVA trimestrale, invece, come detto, l’obbligo del visto sorge al di sopra del limite di 30.000 euro annui, fermo restando che al di sopra di tale ammontare, in presenza di determinate condizioni ex art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72 (es. soggetti passivi neocostituiti, rimborsi richiesti in sede di cessazione dell’attività, ecc.), è obbligatoria la prestazione della garanzia patrimoniale.
Anche per il rimborso del credito IVA trimestrale il computo del limite annuo (30.000 euro), ai fini del visto di conformità, non si intende riferito alla singola richiesta bensì alla somma delle richieste relative al periodo d’imposta (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014, § 2.1).
Il calcolo delle soglie per il visto di conformità resta, in ogni caso, autonomo tra l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e le richieste di rimborso.
Di conseguenza, se nei primi due trimestri del 2017 con il modello TR è stato chiesto a rimborso un ammontare di 28.000 euro, un eventuale utilizzo in compensazione – nel terzo trimestre – di un credito IVA pari a 3.000 euro, non fa comunque sorgere l’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello.
Un’ulteriore novità della quale tenere conto è che, a seguito delle modifiche di cui all’art. 3 comma 4-bis del DL 50/2017 alla disciplina delle compensazioni, è ora possibile utilizzare in compensazione le somme indicate nel modello TR già a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza.
In precedenza, invece, tale possibilità era concessa a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello.