/ Noemi SECCI Giovedì, 9 novembre 2017
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L’art. 54-bis del DL 50/2017 prevede numerose limiti la cui violazione può portare a sanzioni amministrative e trasformazione in rapporto subordinato
Flessibilità simile a quella offerta dai vecchi voucher, ma con molti più paletti che rendono lo strumento inaccessibile a gran parte dei committenti: i limiti legati all’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), illustrati dall’INPS (cfr. circ. n. 107/2017), sono numerosi e la loro violazione comporta conseguenze molto serie, che vanno da ingenti sanzioni amministrative alla trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato (circ. INL n. 5/2017).
Le limitazioni riguardano molteplici aspetti del contratto, dalle parti (è previsto il divieto di accesso per molti datori di lavoro) al compenso massimo erogabile, sino all’orario di lavoro. Il tutto, conformemente a procedure telematiche di registrazione, di rendicontazione e di pagamento tutt’altro che semplici.
Per quanto riguarda il datore di lavoro, o meglio l’utilizzatore, è fatto divieto di stipulare contratti di prestazione occasionale:
- alle aziende che hanno, in media, più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- alle imprese che appartengono al settore edile o svolgono attività pericolose (come attività nelle cave e nelle miniere);
- agli utilizzatori coinvolti nell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
- agli utilizzatori che hanno avuto, con lo stesso lavoratore, da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Se si violano limiti di carattere soggettivo, viene applicata all’utilizzatore una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera accertata in violazione e, non essendo applicabile la procedura di diffida, la sanzione ridotta sarà pari a 833,33 euro.
Invece, se il lavoratore ha in corso o ha cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. con lo stesso utilizzatore, si applica la sanzione della trasformazione del contratto di prestazione occasionale in lavoro subordinato.
Quanto alle aziende agricole, oltre al limite dimensionale dei cinque dipendenti, queste ultime possono stipulare contratti di prestazione occasionale solo con i lavoratori appartenenti a determinate categorie svantaggiate (pensionati, disoccupati, studenti under 25, percettori di sussidi a sostegno del reddito).
A questa serie di limitazioni si aggiungono, poi, i generali limiti economici – comuni anche al Libretto Famiglia – da rispettare per attivare le prestazioni di lavoro occasionale. In particolare, in un anno civile:
- per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.
La soglia limite, con riferimento a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi, se il lavoratore appartiene alle seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- studenti con meno di 25 anni di età;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni a sostegno del reddito o del reddito d’inclusione (REI o SIA).
Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal lavoratore, ossia al netto di contributi INPS, premi assicurativi INAIL e costi di gestione.
Le limitazioni riguardano anche l’orario di lavoro
Si ricordano, poi, i limiti legati all’orario di lavoro (gli stessi previsti anche per il Libretto Famiglia): in particolare, le prestazioni hanno un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno, e devono essere rispettati il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni del DLgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro.
Anche in questo caso, la violazione del limite di 280 ore annue comporta la trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre, per le violazioni legate ai riposi, si applicano le stesse sanzioni previste per la generalità dei datori di lavoro, nell’ambito dei contratti di lavoro subordinato.