/ Maurizio MEOLI Venerdì, 10 novembre 2017
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Il CNDCEC solleva dubbi sul disegno di legge sull’impiego della CIE nell’adeguata verifica
Il CNDCEC, nel corso dell’audizione dinanzi alla Commissione Finanze della Camera, ha espresso talune perplessità in ordine al Ddl. A.C. n. 4662, recante “disposizioni concernenti l’impiego della carta d’identità elettronica nell’adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c) del DLgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale o CAD), ai fini del DLgs. medesimo si intende per “carta d’identità elettronica” (CIE) il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare.
L’art. 7-vicies ter comma 2-bis del DL 7/2005 convertito, invece, stabilisce che l’emissione della CIE è riservata al Ministero dell’Interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell’Interno sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della CIE, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato. A tali fini è stato, quindi, adottato il DM 23 dicembre 2015, che ha anche coordinato tali previsioni.
Dal 4 luglio 2016, poi, ha avuto inizio il processo di sostituzione della carta d’identità cartacea con la CIE; processo che, inizialmente operativo in 199 Comuni, sarà gradualmente esteso a tutto il territorio nazionale entro la metà del 2018.
A fronte di ciò, ora, l’art. 1 comma 1 del Ddl. A.C. n. 4662, stabilisce che gli obblighi di identificazione indicati agli artt. 18 e 19 del DLgs. 231/2007, svolti dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari di cui all’art. 3 commi 2 e 3 del medesimo DLgs., quelli svolti dai professionisti e dai revisori contabili di cui allo stesso art. 3 comma 4, nonché quelli svolti dai soggetti di cui allo stesso art. 3 commi 5, 6 e 7, devono essere assolti “in via preferenziale” mediante lettura della CIE di cui al ricordato comma 2-bis dell’art. 7-vicies ter del DL 7/2005 convertito.
Il secondo comma dell’art. 1 del Ddl. A.C. n. 4662, inoltre, precisa che la CIE costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) del DPCM 24 ottobre 2014, e il riconoscimento dell’identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici (immagine ed impronte digitali) contenuti all’interno del microprocessore della CIE, nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all’interno del microprocessore della CIE avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal DM 23 dicembre 2015.
Il CNDCEC dichiara di non condividere detta proposta nella parte in cui prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela debbano essere assolti “in via preferenziale” con la CIE. Le perplessità derivano, in primo luogo, da quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del DLgs. 231/2007, come recentemente modificato dal DLgs. 90/2017. Vi si afferma, infatti, che l’identificazione del cliente avviene mediante “un documento d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente”. Questa ampia definizione ricomprende, evidentemente, anche la CIE.
La disciplina, in particolare, appare strutturata in maniera tale da consentire ai professionisti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio un agevole espletamento dell’obbligo di identificazione, potendo essi ricorrere “indifferentemente” ad uno qualsiasi dei documenti di identità elencati dalle disposizioni vigenti, purché in corso di validità.
La proposta di legge, invece, rende di fatto necessario l’uso della CIE come sistema di identificazione. Così, però, si complica l’iter da seguire per il corretto espletamento dell’obbligo di identificazione. Occorre, infatti, chiedersi cosa accada nel caso in cui il cliente non sia in possesso di una CIE: il professionista dovrà attestare tale circostanza o farla dichiarare al cliente?
Questa prospettiva – sottolinea il CNDCEC – appare a dir poco eccessiva, soprattutto in considerazione del fatto che la normativa di riferimento, oltre a prevedere espressamente una serie di ipotesi in cui l’identificazione può essere assolta anche in assenza del cliente, contempla addirittura la possibilità di espletare gli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso una attestazione rilasciata da soggetti “terzi” (cfr. gli artt. 26-30 del DLgs. 231/2007). La previsione di una corsia preferenziale per la CIE, quindi, è giudicata “dannosa” per i destinatari degli obblighi e “totalmente inutile” ai fini antiriciclaggio.
Non si spiega, inoltre, la preferenza che, per tal via, verrebbe riconosciuta alla CIE rispetto ad uno strumento equivalente dal punto di vista tecnologico e molto diffuso, qual è il passaporto elettronico “biometrico”; documento rilasciato dalla Polizia di Stato e anch’esso dotato di microchip per la memorizzazione dei dati biometrici dell’intestatario.