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Nuovi termini per la detrazione IVA a rischio incompatibilità


/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO Sabato, 11 novembre 2017
6-8 minuti

Il diritto dell’Unione richiede il possesso del documento per l’esercizio della detrazione

Nel contesto del dibattito che si sta sviluppando in dottrina, in conseguenza della restrizione, operata dall’art. 2 del DL 50/2017, dei termini di detrazione di cui all’art. 19, comma 1 del DPR 633/1972, non può non tenersi conto, con un certo interesse, delle osservazioni recentemente presentate dall’Avvocato generale nell’ambito della causa C-533/16 (Volkswagen AG contro Amministrazione finanziaria della Repubblica slovacca) proposta innanzi alla Corte Ue.

Nel caso di specie, la nota casa automobilistica aveva acquistato beni da un proprio fornitore, ricevendo fatture che non riportavano l’indicazione dell’imposta, in quanto l’operazione era stata originariamente ritenuta non soggetta al tributo. Dopo alcuni anni, resosi conto dell’errore, il fornitore stesso addebitava l’IVA alla casa automobilistica con fatture separate. L’Amministrazione finanziaria della Repubblica slovacca accoglieva solo parzialmente la richiesta di rimborso presentata dal cessionario, dal momento che, a suo giudizio, con riferimento ad alcune operazioni era spirato il termine (nel caso quinquennale) per l’esercizio della detrazione.

Nel presentare le proprie osservazioni l’Avvocato generale sottolinea come il diritto alla detrazione sia subordinato a specifici requisiti statuiti dalla normativa europea. In particolare, da un punto di vista sostanziale il diritto sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (art. 167 della direttiva 2006/112), mentre da un punto di vista formale, al fine di poter beneficiare della detrazione, il soggetto passivo deve “essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo IX, capo 3, sezioni da 3 a 6” della medesima direttiva.

La normativa dell’Unione non fissa un termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione e tale silenzio, per usare le parole dell’Avvocato generale, “non osta a che le norme nazionali lo stabiliscano, per motivi di certezza del diritto”. Tuttavia il termine di decadenza, per il principio di effettività, non può rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la detrazione.
Il dies a quo di tale termine non può essere determinato tenendo conto esclusivamente dell’istante nel quale ha luogo la cessione dei beni, ma, conformemente al disposto dell’art. 178 della direttiva 2006/112, deve sorgere “solo dal momento in cui il soggetto passivo entri in possesso della fattura in cui sia riflessa la cessione dei beni”.

Come si è già avuto modo di evidenziare su Eutekne.info (si veda “Detraibilità e registrazione in attesa di coordinamento” del 26 ottobre 2017), mentre l’art. 19 del DPR 633/72 fissa un termine per l’esercizio del diritto alla detrazione correlato alla dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto tale diritto, il successivo art. 25 stabilisce la scadenza per la registrazione delle fatture d’acquisto collegandola al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa “all’anno di ricezione” del documento. Alla luce delle conclusioni dell’Avvocato generale relative alla causa C-533/16, pienamente aderenti, peraltro, con il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, relativa alla causa C-152/02, Terra Baubedarf-Handel Gmbh, il diritto alla detrazione va esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel quale ricorrono contestualmente due requisiti: la cessione di beni (o la prestazione di servizi) ha avuto luogo, rendendo esigibile l’imposta, e il cessionario (o committente) è in possesso della fattura o di documento equivalente.

A tal proposito, nell’audizione tenutasi il 6 novembre scorso di fronte alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato, Confimi Industria e Associazione nazionale commercialisti (ANC), ravvisando nelle novità apportate dal DL 50/2017 profili di contrasto con i principi di proporzionalità, effettività, equivalenza e neutralità sui quali si basa la disciplina dell’IVA, hanno rammentato di aver presentato una denunzia alla Commissione europea, auspicando, peraltro, che il Parlamento, nell’ambito dei lavori della legge di bilancio 2018, possa ristabilire il necessario equilibrio nella materia.

Necessaria la revisione della normativa

È evidente come, alla luce di tali considerazioni, appaia oltremodo necessaria una revisione delle nuove disposizioni nazionali in tema di detrazione; altrimenti, sarebbe decisamente probabile l’avvio di una procedura d’infrazione, da parte della Commissione, contro il nostro Paese.

Ci sia consentito sottolineare, in ultimo, un aspetto meritevole di menzione evidenziato dall’Avvocato generale nelle proprie osservazioni: se l’Amministrazione finanziaria “non ha avuto problemi a percepire, dopo che erano trascorsi più di cinque anni”, gli importi dovuti dalla casa automobilistica, “simmetricamente avrebbe dovuto riconoscere a tale soggetto passivo il diritto a detrarre l’IVA versata allo stesso titolo”. Se, infatti, un intervallo di tempo superiore a quello stabilito non ha impedito all’Erario di riscuotere, tardivamente, l’IVA dovuta, non dovrebbe, analogamente, impedirne neppure l’esercizio alla detrazione.

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