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Per il trasporto di beni è obbligatoria la fattura


/ Luca BILANCINI Venerdì, 10 novembre 2017
5-7 minuti

Le prestazioni, anche se effettuate verso clienti «privati», non possono essere certificate con ricevuta fiscale

Le prestazioni di servizi di trasporto merci, anche se effettuate nei confronti di consumatori finali, devono essere documentate tramite fattura, non potendo essere certificate per mezzo di ricevuta fiscale. Le operazioni per le quali è previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione sono, infatti, specificamente elencate dall’art. 22 del DPR 633/72; esse riguardano ipotesi con riferimento alle quali il legislatore ha ritenuto di derogare al principio generale dell’obbligo di certificazione a mezzo di fattura, al fine di agevolare quelle categorie di contribuenti che operano abitualmente con clienti “privati”, i quali come tali non hanno possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.

Tali operazioni devono essere certificate mediante l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, avanzata non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Le operazioni per le quali è previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione sono le seguenti:
- cessione di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- alcune operazioni esenti (si tratta delle operazioni indicate ai numeri da 1 a 5 e ai numeri 7, 8, 9, 16 e 22 dell’art. 10 del DPR 633/72);
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa arte o professione.

Con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 22 comma 1 n. 3 del DPR 633/72 (prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito), è opportuno precisare che la disposizione non è rivolta al trasporto merci, se si fa eccezione per i bagagli e i veicoli al seguito del passeggero.

Ove vi siano i requisiti, si potrebbe valutare la c.d. fattura semplificata

L’art. 22 del DPR 633/72 dispone poi che l’obbligo di fatturazione possa essere escluso anche per altre categorie di contribuenti, che “prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi”. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, degli enti concessionari di autostrade per i pedaggi relativi ai transiti autostradali, dei soggetti passivi che effettuano servizi di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali, o delle prestazioni rese da notai che prevedono l’applicazione di compensi in misura fissa, per le quali non sussiste l’obbligo di rilascio di ricevuta o scontrino fiscale. Pur tuttavia, in tale ulteriore elenco non risulta ricompresa la fattispecie qui esaminata.

Stante quanto sopra evidenziato, non risulta quindi possibile l’emissione della ricevuta fiscale nel caso di trasporto di beni in cui il committente sia un consumatore finale, risultando obbligatoria l’emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72.
In termini di semplificazione, ove ne sussistessero i requisiti, potrebbe al più essere valutata la possibilità di procedere all’emissione della c.d. “fattura semplificata” di cui all’art. 21-bis del DPR 633/1972, che consente di non indicare taluni dati relativi al cliente, di evitare la suddivisione tra imponibile e IVA (indicando solo l’importo complessivo e l’aliquota IVA) e di descrivere genericamente l’oggetto dell’operazione.

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