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Riammissione alla rottamazione con tre step procedimentali


/ Alfio CISSELLO Lunedì, 13 novembre 2017
5-6 minuti

Se non si pagano a fine maggio 2018 tutte le rate scadute a fine 2016 la domanda è improcedibile

L’art. 1 del DL 148/2017 – tuttora in corso di conversione e quindi potenzialmente oggetto di modifiche (si veda “Rottamazione dei ruoli più ampia e nuova veste per lo spesometro” del 10 novembre) – ha previsto sia una riammissione alla rottamazione dei ruoli per i contribuenti che non hanno pagato le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016 sia una sanatoria postuma dei dinieghi illegittimi emessi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per mancato pagamento di rate anteriori a ottobre 2016.

L’art. 6 del DL 193/2016 prevedeva che, per poter fruire della rottamazione dei ruoli (con stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora), sarebbe stato necessario non solo presentare domanda entro lo scorso 21 aprile 2017, ma anche pagare le rate da pregressi piani di dilazione dei ruoli in scadenza da ottobre a dicembre 2016.
Ciò, all’evidenza, per evitare che i debitori, non appena appurata la prossima entrata in vigore della rottamazione, sospendessero i pagamenti delle rate. Richiamando l’art. 31 del DPR 602/73, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha da sempre sostenuto che, al fine della rottamazione, sarebbe stato necessario pagare anche le rate scadute prima.

Ora, i debitori che sono stati notificatari del diniego di rottamazione basato sul motivo indicato, possono essere riammessi grazie al DL 148 del 2017, che ha introdotto appositi commi nell’art. 6 del DL 193 del 2016 (per ogni approfondimento si veda la Scheda Eutekne di novembre 2017).
La procedura si articola in tre fasi principali:
- presentazione della domanda ad opera del debitore;
- liquidazione delle rate non onorate (quelle relative ai piani in essere al 24 ottobre 2016, che in breve sono state la causa del diniego) e loro pagamento in unica soluzione;
- liquidazione delle rate da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in unica soluzione o in forma rateale.

Occorre, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2017, presentare il modello per la riammissione (modello DA-R), mediante PEC, presso gli uffici oppure on line con l’applicativo “Fai D.A. te”.
Dal modello si evince che è possibile la riammissione parziale, nel senso che il debitore, se ha ricevuto ad esempio due dinieghi, ne può “rottamare” solo uno. Inoltre, se lo stesso diniego si riferisce a più cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS, è possibile scegliere quali far rientrare nella riammissione.

A differenza di quanto era stato fatto nella predisposizione dell’originario modello per la rottamazione (il modello DA-1), non ci sono campi per indicare il numero di ruolo (fatto che consentiva di scegliere quali ruoli rottamare, per le cartelle portanti a riscossione diversi ruoli).
Tanto premesso, entro il 31 marzo ci sarà la liquidazione delle rate scadute al 31 dicembre 2016 (intendendosi per tali “tutte” le rate scadute, e non solo quelle degli ultimi tre mesi, circostanza sancita ora dal legislatore), che andranno pagate, senza possibilità di compensazione, in unica soluzione entro il 31 maggio 2018.

Importi da rottamazione dilazionabili in 3 rate

Se si verifica l’omesso, tardivo oppure insufficiente pagamento di queste somme la domanda è improcedibile, quindi salta la riammissione.
In caso contrario, la procedura prosegue, ed entro il 31 luglio 2018 saranno comunicati gli importi da rottamazione, che potranno essere versati in unica soluzione entro il 30 settembre oppure in tre rate, scadenti il 30 settembre, il 31 ottobre e il 30 novembre (è anche ammesso il pagamento in due rate, scadenti a settembre e ottobre 2018).

La presentazione tempestiva della domanda di riammissione, entro il 31 dicembre 2017, ha gli stessi effetti della domanda di rottamazione, quindi sospende l’esecuzione e inibisce nuove azioni esecutive e nuovi fermi/ipoteche.
A nostro avviso, si possono applicare gli artt. 50 e 54 del DL 50/2017, quindi il debitore dovrebbe poter ottenere il DURC e il certificato di regolarità fiscale, utile ad esempio per gli appalti.

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