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Termini stretti per la detrazione IVA

Tra le principali novità IVA contenute nel D.L. 50/2017, noto come “manovra correttiva 2017” troviamo le modifiche apportate dal legislatore ai termini entro i quali può essere esercitata la detrazione Iva sulle fatture di acquisto, tema che da un punto di vista fiscale è di particolare interesse perché esplica effetti immediati per l’attività dei contribuenti ma che sta creando molte perplessità tra gli operatori.

Cerchiamo quindi di analizzare le novità introdotte, mettendo in evidenza le criticità per l’applicazione delle nuove norme attraverso anche alcuni esempi.

L’art. 2 del D.L. 50/2017 ha modificato l’art. 19 co. 1 del D.p.r. 633/1972 in tema di esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, prevedendo che: “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

La nuova norma quindi:

•non modifica il momento iniziale in cui sorge il diritto alla detrazione dell’iva, che secondo le regole generali corrisponde al momento in cui l’imposta diviene esigibile, ovvero quando l’operazione si considera effettuata ai fini Iva (consegna e spedizione per i beni mobili, stipula dell’atto per i beni immobili e pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi);

•modifica invece, riducendolo in modo significativo, il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, ovvero al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Rispetto al passato quindi (in cui si prevedeva la possibilità di detrarre l’Iva al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto)  c’è molto meno tempo per gli operatori per recuperare l’imposta sugli acquisti effettuati inerenti l’esercizio dell’attività.

Si pensi ad esempio ad un acquisto di beni consegnati (o spediti)  nel mese di ottobre 2017 la cui fattura è arrivata nel mese di novembre 2017, possiamo detrarre l’iva entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2017, fissato al 30.04.2018. Seguendo le vecchie regole invece l’iva poteva essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2019 (entro il 30.04.2020).

L’art. 2 del D.L. 50/2017 apporta anche una rilevante modifica all’art. 25 del D.p.r. 633/1972 che disciplina il termine entro il quale una fattura deve essere annotata nel registro Iva delle fatture d’acquisto per poter esercitare la detrazione.

La nuova norma dispone infatti che le fatture d’acquisto e le bollette doganali vengano annotate “in  apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Da più parti è stata segnalata l’incoerenza di tale nuova disposizione con quella precedentemente analizzata: si pensi ad esempio al caso di fatture di acquisto relativo ad un acquisto di beni effettuato nel mese di dicembre 2017 con la relativa fattura ricevuta nel 2018:

•in base al citato nuovo art. 19 il diritto alla detrazione sorto nel 2017 potrà essere esercitato entro il 30.04.2018, scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva relativa a tale anno;

•in base al nuovo art. 25 l’annotazione della fattura nel registro Iva acquisti potrà essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura (fattura ricevuta nel 2018, quindi entro il 30.04.2019). Tuttavia nel caso in cui l’annotazione avvenga successivamente al 30.04.2018, comportamento legittimo sulla base del nuovo art. 25 il contribuente non potrà più esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, in quanto tale diritto è decaduto al 30.04.2018. Inoltre non potrà essere rispettata la disposizione prevista sempre nell’art. 19 ai sensi del quale la detrazione deve essere esercitata nell’anno in cui si verifica l’esigibilità (quindi il 2017).

In conclusione quindi attenzione alle fatture “a cavallo d’anno”, ovvero le fatture che riceveremo nel 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, in quanto le norme così come sono state modificate presentano alcune criticità applicative, e non essendo ben coordinate tra loro, possono determinare difficoltà nella detrazione dell’IVA: sarà importante raccogliere tempestivamente le fatture ricevute affinché possa procedere alla loro registrazione entro il termine della ultima chiusura iva del 2017(mensile o trimestrale) e sollecitare i fornitori ad inviare rapidamente le fatture per le operazioni fatte così da poter recuperare l’iva nei termini previsti.

Nel caso non si riesca a registrarla entro il termine della ultima chiusura iva del 2017 occorrerà comunque registrarla entro il 30.4.18 facendola però confluire nella dichiarazione 2017 e non nella liquidazione 2018. Come ciò sarà possibile non è dato saperlo.

Si attendono i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, se mai arriveranno.

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